Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4020 del 16/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30271-2019 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 51, presso lo studio dell’avvocato ITALA DI PAOLA, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO TATA, VINCENZO GIFOLI;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA, depositato il 07/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

S.G. ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso l’ordinanza 7 marzo 2019, resa dal Tribunale di Vallo della Lucania, che, rilevata la mancata comparizione delle parti all’udienza fissata ex art. 309 c.p.c., ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato estinto il giudizio di appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Agropoli n. 285/2017.

L’intimato Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione”.

Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 134,156,159,309 e 181 c.p.c., per la mancata comunicazione dell’ordinanza pronunciata fuori udienza il 10 ottobre 2018, che fissava la successiva udienza.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il Presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Va premesso che il provvedimento di estinzione del giudizio adottato dal tribunale in composizione monocratica in sede di appello ha il contenuto sostanziale di sentenza anche quando, come nel caso in esame, abbia assunto la forma di ordinanza e, pertanto, non essendo soggetto a reclamo, è impugnabile con ricorso per cassazione (Cass. Sez. 6 – 3, 23/03/2017, n. 7614; Cass. Sez. 3, 02/04/2009, n. 8002).

La mancata comunicazione alla parte costituita, a cura del cancelliere, ai sensi dell’art. 176 c.p.c., comma 2, dell’ordinanza del 10 ottobre 2018 pronunciata dal giudice fuori udienza provoca la nullità dell’ordinanza stessa, per difetto dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, nonchè la conseguente nullità, ai sensi dell’art. 159 c.p.c., degli atti successivi dipendenti del processo e della sentenza che lo conclude, per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., riferibile ad ogni atto o provvedimento ordinatorio dello svolgimento del processo (Cass. Sez. 6 – 2, 19/07/2017, n. 17847; Cass. Sez. 3, 02/04/2009, n. 8002).

Va dunque accolto il ricorso, e il provvedimento impugnato va cassato, con rinvio per la prosecuzione del giudizio di appello al Tribunale di Vallo della Lucania in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Vallo della Lucania in diversa composizione per la prosecuzione del giudizio di appello.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472