LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2337-2016 proposto da:
D.S.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIO RECALCATI;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA CENTRO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, che la rappresenta e difende;
nonché contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 75/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 13/07/2015 R.G.N. 6/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 13.7.15, la Corte d’Appello di Perugia ha confermato la sentenza del 2013 del tribunale della stessa sede che aveva dichiarato inammissibile (in quanto tardiva) l’opposizione del contribuente in epigrafe a cartella Inps per contributi e sanzioni per Euro 4549.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto già oggetto di contraddittorio la questione pure in fase di sospensiva ed esclusa la violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2. La Corte territoriale ha rilevato che la notifica della cartella ex art. 140 c.p.c. all’epoca si perfezionava con il decorso di dieci giorni dall’avviso di deposito, ed ha ritenuto irrilevante che tale decimo giorno si compisse di domenica, non trovando applicazione all’art. 155 c.p.c. che riguarda solo le attività processuali da compiersi e non attività già compiute extraprocessuali. La corte ha considerato la data di spedizione quella di affidamento al servizio postale e ha ritenuto inapplicabile retroattivamente la sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 2012 (che richiede raccomandata informativa ed il deposito alla porta dell’abitazione), per essere esaurito il rapporto in ragione della verificata decadenza.
Avverso tale sentenza ricorre il D.S. per quattro motivi, cui resiste con controricorso Equitalia; l’INPS ha depositato delega.
Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 111 e 24 Cost., art. 101 c.p.c., comma 2 e art. 133 c.p.c., comma 4, per avere la corte territoriale pronunciato a sorpresa su questione nuova senza contraddittorio delle parti.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4 come dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, nonché art. 130 Cost. e L. n. 87 del 1953, art. 30,D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, art. 140 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato che il rapporto non era esaurito in quanto il processo era in corso ed in quanto la norma che riguarda la notifica da cui decorre la decadenza integra la norma sulla decadenza costituendone un presupposto.
Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 155 c.p.c., comma 4 e art. 2963 c.c., comma 3, per mancata proroga al giorno successivo del termine scaduto di domenica.
Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, per aver omesso di esaminare la data della effettiva spedizione, basando la decisione sulla data dell’attivazione dei servizi integrati di notifica.
Con memoria ex art. 380bis c.p.c. il contribuente ha dedotto il sopravvenuto annullamento del debito D.L. n. 41 del 1921, ex art. 4 conv. In L. n. 69 del 1921, rientrando la fattispecie per cui è causa nei parametri oggettivi (importo del debito inferiore ai cinquemila Euro) e soggettivi (reddito del contribuente inferiore alla soglia dei 30nnila Euro) prescritti per il beneficio in questione; ha altresì dedotto, documentando anche tale circostanza, che il debito di cui alla cartella in atti è stato oggetto di sgravio totale. Ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Lo stralcio del debito in questione opera automaticamente al ricorrere dei presupposti di legge e nella specie è stato confermato dal provvedimento di sgravio da parte del creditore.
Ne deriva l’estinzione del giudizio.
Le spese processuali, in dipendenza della definizione della controversia nei termini previsti dalla legge sopravvenuta, devono essere compensate.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021
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