LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6341/2013 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
D.V. rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Massimo Spina (PEC massimospinapec.ordineavvocatitorino.it) e dall’avv. Giovanni Romano (PEC giovanniromano.ordineavvocatiroma.org) con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma alla via Valadier n. 43;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 54/05/12 depositata il 26/09/2012 non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 12/10/2021 dal Consigliere Dott. Succio Roberto.
RILEVATO
che:
– con la sentenza impugnata la CTR subalpina rigettava l’appello dell’Ufficio e confermando quindi la sentenza di primo grado dichiarava l’illegittimità atto impugnato, avviso di accertamento per IVA, IRPEF ed IRAP 2004;
– ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a quattro motivi; resiste con controricorso il contribuente.
CONSIDERATO
che:
– va esaminato per primo il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4 e dell’art. 2697 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR ritenuto insussistenti i presupposti per il c.d. “raddoppio” dei termini di accertamento non avendo l’Ufficio indicato nel provvedimento impugnato il reato tributario denunciato e comunque non sussistendo i presupposti della condotta criminosa;
– il motivo è inammissibile;
– invero, dalla lettura del provvedimento gravato si evince che la CTR ha accertato in fatto, con valutazione inattaccabile in questa sede di Legittimità, come: “all’esame della CTR risulta inesistente e ingiustificato il richiamo all’esistenza del reato tributario” non avendo l’ufficio “dato spiegazione della imputazione dei presunti versamenti e ricavi del reddito di impresa”; ciò in quanto il contribuente svolge attività di “lavoro autonomo” e risultando esclusa – sempre in forza di accertamenti di fatto – la sottrazione a imposizione di un imponibile superiore al 40% non vi è stato superamento della soglia oltre la quale la condotta di evasione contestata ha rilievo penale;
– con ciò la CTR ha rispettato le indicazioni di diritto della Corte costituzionale, come applicate da questa Corte di Legittimità, secondo cui, indipendentemente dalla esistenza o meno di una formale denuncia penale, occorre accertare se il raddoppio è o meno giustificato dalla commissione di un fatto realmente integrante reato (ciò che, appunto, la CTR esclude, in fatto, sia stato provato dall’ufficio);
– ritiene il Collegio, aderendo alla costante giurisprudenza pregressa sul punto (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 13481 del 02/07/2020) che in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, nei testi applicabili “ratione temporis”, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte Cost. nella sentenza n. 247 del 2011;
– nondimeno, ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario;
– in particolare, si è precisato che il c.d. “raddoppio” dei termini deriva dal mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p., indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento penale del reato, restando irrilevante, in particolare, che l’azione penale non sia proseguita o sia intervenuta una decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o di condanna (cfr., altresì, Cass., ord., 30 maggio 2016, n. 11171);
– come, evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011, l’unica condizione per il raddoppio dei termini è costituita dalla sussistenza dell’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento, sicché “il giudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora (cosiddetta “prognosi postuma”) circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l’amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento”;
– in sostanza, il raddoppio attiene solo alla commisurazione del termine di accertamento ed i termini raddoppiati sono anch’essi termini fissati direttamente dalla legge, operanti automaticamente in presenza di una speciale condizione obiettiva, senza che all’amministrazione finanziaria sia riservato alcun margine di discrezionalità per la loro applicazione; – ancora in argomento va sottolineato come questa Corte abbia puntualizzato (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13483 del 30/06/2016) che in materia tributaria, la soglia di rilevanza penale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 43, comma 3, nel testo vigente “ratione temporis”, relativo al raddoppio dei termini per l’accertamento, va valutata con riferimento al momento in cui è stata commessa la violazione ed effettuato l’accertamento, non rilevando che, successivamente, a seguito dell’annullamento di una parte della pretesa tributaria, sia venuta meno la soglia di punibilità e conseguentemente l’obbligo di denuncia penale, salvo che, in linea con quanto affermato dalla sentenza n. 247 del 2011 della Corte costituzionale, l’Amministrazione finanziaria abbia fatto un uso pretestuoso o strumentale della disposizione, al solo fine di fruire, ingiustificatamente, di un più ampio termine;
– dal rigetto del motivo sopra esaminato, in quanto inammissibile, deriva l’assorbimento dei restanti mezzi di impugnazione e il rigetto complessivo dell’intero ricorso.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; liquida in Euro 10.200 le spese in Euro oltre al 15% per spese generali, CPA ed iva di legge che pone a carico di parte soccombente.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021