Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.40221 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15479/2014 R.G. proposto da:

A.E.C. rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Brasca Leonardo con domicilio eletto in Roma, presso il ridetto difensore in alla via Cola di Rienzo n. 212 (PEC *****);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 293/37/13 depositata il 02/12/2013 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 13/10/2021 dal Consigliere Succio Roberto;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Cardino Alberto che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RILEVATO

Che:

con la sentenza impugnata la CTR romana accoglieva in parte l’appello del contribuente, limitatamente all’incidenza sugli atti impugnati, avvisi di accertamento per IRPEF e IRAP 2006 e 2007, dell’inesatta indicazione del prezzo di cessione di un immobile, confermando nel resto i rilievi dell’Ufficio;

ricorre a questa Corte il sig. ALNO con atto affidato a otto motivi che illustra con memoria; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO

Che:

– va osservato in primo luogo che il primo, il secondo, il quarto, il quinto e l’ottavo motivo contengono tutti una censura di carattere motivazionale che rende i mezzi inammissibili in parte qua;

poiché la sentenza oggetto di gravame risulta depositata in data successiva all’11 settembre 2012 trova qui applicazione quanto ai motivi di ricorso e ai vizi deducibili per cassazione, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto “Decreto Sviluppo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11-08-2012); tal disposizione, per l’appunto applicabile alle sentenze pubblicata a partire dall’11 settembre 2012, consente di adire la Suprema Corte per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

conseguentemente, poiché formulate in concreto con riferimento al previgente testo del n. 5 di cui sopra, tutte le censure di cui ai sopradetti motivi aventi per oggetto in sostanza il difetto di motivazione non sono consentite e devono esser dichiarate inammissibili; è costante l’orientamento di questa Corte nel ritenere (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione;

in altri passi, poi, i medesimi motivi risultano comunque al di sotto della soglia dell’ammissibilità per una ulteriore ragione: le deduzioni ivi proposte nel concreto loro articolarsi ed esprimersi (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018) hanno ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie ed attengono quindi comunque, al più, alla sufficienza della motivazione: risultano comunque inammissibili in quanto risulta qui applicabile l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal D.L. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012;

– venendo ora all’esame puntuale ed analitico dei mezzi di impugnazione, la Corte osserva quanto segue;

– con il primo motivo di ricorso per cassazione (con inizio a pag. 28 dell’atto) si censura poi la sentenza impugnata per nullità della stessa in forza della omessa motivazione su un punto della controversia e omessa valutazione delle risultanze probatorie ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR mancato di valutare il numero di autovetture possedute dal contribuente e la riduzione dei ricavi della sua impresa;

il motivo è in parte qua del tutto inammissibile; esso tende infatti a sollecitare la Corte a una nuova valutazione del merito della controversia, operazione non ammessa in questa sede di Legittimità;

– quanto all’asserita omessa valutazione denunciata, inoltre, la stessa urta contro l’orientamento stabile di questa Corte secondo la quale (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 29730 del 29/12/2020) il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga – in maniera concisa ma logicamente adeguata – gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto;

il secondo motivo di ricorso (con inizio a pag. 39 dell’atto) denuncia l’illegittimità della sentenza impugnata per omessa/incongrua motivazione su un punto della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per non avere la CTR considerato invalido l’intero procedimento di accertamento non potendosi legittimamente utilizzare le risultanze delle indagini finanziarie in quanto al contribuente non fu fornita immediata notizia delle richiesta di informazioni inviate dall’Ufficio agli intermediari finanziari presso i quali erano in essere i rapporti di conto interessati dal controllo come richiesto dal d. intermin. N. 269 del 2000;

– il motivo e’, sotto questo profilo, inammissibile;

– il profilo qui denunciato, invero, qualificato in concreto come violazione di legge la cui sussistenza invaliderebbe gli atti del procedimento tutti e “a valle” gli atti impositivi, non risulta esser stato proposto nei precedenti gradi del merito;

la CTR infatti dà conto dell’eccezione (n. 2 pag. 3 della sentenza impugnata) che però risulta esser stata formulata con riferimento all’autonomo e differente profilo relativo alla violazione del contraddittorio; sul punto la CTR ha peraltro accertato come “… il contraddittorio vi è stato e risulta effettivo, in quanto ha messo il contribuente nelle condizioni di poter addurre le sue argomentazioni, eventualmente corredate da elementi a sostegno di quanto affermati” (pag. 2 settimo capoverso);

il terzo motivo (con inizio a pag. 45 dell’atto) si incentra sulla illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 39 e art. 51, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto la CTR, accolto il motivo di appello di cui alla sentenza impugnata, avrebbe dovuto ritenere non esperibili nei confronti del contribuente le indagini finanziarie difettandone i presupposti; il motivo è strettamente connesso con il successivo il quarto motivo (con inizio a pag. 46 dell’atto) che censura la sentenza impugnata che ritiene nulla in quanto affetta da incongruità della motivazione e del dispositivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, tali motivi sono entrambi infondati;

– la disposizione rilevante dell’art. 32 ricitato nella formulazione in vigore ratione temporis prevede, tra i poteri degli uffici, quello di “7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla L. 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui all’art. 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l’altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell’ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell’ufficio procedente”;

– la disposizione non prevede alcun presupposto o condizione logicamente anteriore e giuridicamente pregiudiziale all’esercizio di detto potere istruttorio, la cui attivazione e messa in opera da parte dell’Ufficio rientra quindi nella discrezionalità del medesimo in ordine all’an relativo al suo utilizzo ai fini di sottoporre a controllo e verifica la posizione reddituale ed iva (in forza del richiamo previsto dal relativo D.P.R. n. 633 del 1972) del contribuente;

– unicamente per ragioni di prassi, è ben vero che lo stesso è solitamente attivato in determinati casi di sospetta rilevante evasione tributaria, ma non si tratta evidentemente di una scelta organizzativa da parte dell’Agenzia delle Entrate diretta ad armonizzare i costi dello strumento, invasivo, delicato e oneroso quanto a impiego di risorse dell’Ufficio, con i possibili ritorni quanto al recupero di materia imponibile; la valutazione sul punto esula quindi da ogni esame in questa sede di Legittimità;

– in ogni caso, poi, dalla diversa ancorché minore determinazione in corso di causa del reddito sottratto a imposizione non può certo derivare, come si sostiene, un effetto “a cascata” di annullamento delle risultanze dell’intero procedimento di accertamento poiché tal elemento costituisce al più circostanza di fatto e non certo violazione di legge rilevante ai fini dell’esercizio del potere impositivo o della formalizzazione della pretesa di maggiori tributi nell’avviso di accertamento;

– il quinto motivo di ricorso (con inizio a pag. 47 dell’atto) censura la pronuncia gravata in quanto nulla per mancata motivazione e per omesso esame delle risultanze probatorie ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere la CTR mancato di prendere in esame produzioni documentali del contribuente in grado di provare l’irrilevanza o l’insussistenza di determinate movimentazioni finanziarie ai fini della prova di maggior reddito;

il motivo è in parte qua inammissibile, in quanto ripropone profili di merito non suscettibili di esame da parte della Corte di Legittimità;

– inoltre, il motivo contiene un ulteriore profilo, con il quale denuncia l’ulteriore violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la CTR avendo fatto applicazione delle disposizioni relative alla rilevanza probatoria delle operazioni finanziarie di prelevamento anche a un soggetto non destinatario di tali previsioni, quale il contribuente qui ricorrente, poiché impresa in regime di contabilità “semplificata” e non in regime contabilità “ordinaria”; in sintesi quindi l’errore di diritto del giudice dell’appello consisterebbe, secondo la prospettazione del ricorrente, nel ritenere che alle imprese le quali agivano in regime di contabilità semplificata siano applicabili le presunzioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32;

sotto questo autonomo profilo, il motivo va rigettato in quanto privo di fondamento;

– la norma richiamata prevedeva, nella formula in vigore rimasta sostanzialmente invariata nel tempo sul punto, che: “… gli uffici delle imposte possono: 1) procedere all’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33; 2) invitare i contribuenti … per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti… I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti … se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle scritture contabili…”. La norma disponeva, pertanto, che a seguito degli accertamenti svolti, anche in materia di movimentazione dei conti correnti bancari, l’Amministrazione finanziaria potesse porre tali risultanze a fondamento della pretesa impositiva, qualora il contribuente non avesse dimostrato di averne tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta, oppure avesse provato che non avevano rilevanza allo stesso fine;

il dato normativo non opera quindi distinzione alcuna tra contribuenti in regime di contabilità ordinaria e contribuenti in regime di contabilità semplificata. Può pertanto affermarsi che le presunzioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, trovano applicazione generale, e pertanto vigono anche nei confronti delle imprese che abbiano adottato il regime della contabilità semplificata (Civile Ord. Sez. 5 Num. 2900 Anno 2019);

il sesto motivo di impugnazione (con inizio a pag. 49 dell’atto) si incentra sulla illegittimità della sentenza e sulla violazione e falsa applicazione di legge per avere in sintesi la CTR apoditticamente ritenuti rilevanti ai fini della prova del maggior reddito i prelevamenti oggetto di contestazione, che invece andavano ritenuti irrilevanti in quanto riguardanti spese di natura famigliare; tal motivo può esaminarsi congiuntamente sia con il settimo motivo (con inizio a pag. 50 dell’atto) sia con l’ottavo motivo (con inizio a pag. 54 dell’atto); il settimo ridetto motivo deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR erroneamente ritenuta inadeguata al fine di giustificare i contestati versamenti la produzione di una serie di fatture, valutando quindi la prova contraria fornita dal contribuente come insufficiente a scalfire la presunzione operante a favore dell’Ufficio; il successivo ottavo motivo di ricorso (con inizio a pag. 54 dell’atto) censura la pronuncia della CTR laziale per omessa motivazione in ordine alla dedotta impossibilità che l’importo di Euro 1.992,00 possa esser considerato elemento attivo di reddito per l’anno 2006;

– tutti tali motivi sono inammissibili in quanto contenenti censure diverse ma comunque di puro merito, con le quali si intende far compiere alla Corte una rivalutazione del materiale probatorio in atti, operazione non ammessa nel presente giudizio di Legittimità; come ancora di recente confermato da questo Giudice (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021) proprio in tema di ricorso per cassazione, esula dal vizio di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5 qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento” che il giudice di merito si è formato, ex art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità; conclusivamente, il ricorso è integralmente rigettato;

– le spese sono regolate dalla soccombenza;

– – sussistono i presupposti per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 5.600,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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