Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.40224 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 1405 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto da:

SO.GE.BA. di P.V. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, P.V., M.B., C.A., B.S., C.G., quali soci, rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to Sanna Giovanni, elettivamente domiciliati presso l’indirizzo pec del difensore, *****;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 498/01/15, depositata in data 24 aprile 2015, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2021 al Relatore Cons. Putaturo Donati Viscido di Nocera Maria Giulia.

RILEVATO

Che:

– con sentenza n. 498/01/15, depositata in data 24 aprile 2015, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava gli appelli proposti da SO.GE.BA. di P.V. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, P.V., M.B., C.A., B.S., C.G., quali soci, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso le sentenze n. 439/5/14 e n. 440/5/14 della Commissione tributaria provinciale di Savona che, previa riunione, avevano rigettato i ricorsi proposti dalla società e dai soci avverso gli avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio, previo p.v.c. della G.d.F. di Albenga, aveva contestato, per gli anni 2007-2008, rispettivamente nei confronti della società maggiori ricavi, ai fini Irap e Iva e nei confronti dei soci un maggiore reddito di partecipazione, ai fini Iperf, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5;

– la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che: 1) quanto all’assunta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 in materia di riservatezza degli atti personali nel caso di notifica a persona diversa dai destinatari (da effettuarsi in busta chiusa, con sottoscrizione di una ricevuta da parte del consegnatario e notizia al notificatario con lettera raccomandata), nella specie, l’avviso era stato notificato nella sede della società mediante consegna a persona qualificatasi come incaricata alla ricezione, senza che tale qualifica fosse stata contestata nelle forme della querela di falso; 2) quanto alla eccepita illegittimità degli avvisi notificati ai soci in quanto sottoscritti da un capo-team di per sé incompetente, il responsabile del procedimento era, in ogni caso, ravvisabile nel capo dell’ufficio che aveva emesso il provvedimento e la mancata indicazione dello stesso non configurava comunque un’ipotesi di nullità degli atti impositivi;

– avverso la sentenza della CTR, la società e i soci propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste con atto di costituzione, l’Agenzia delle entrate;

– l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria contenente istanza di estinzione parziale del giudizio limitatamente a quattro avvisi notificati, per gli anni 2007-2008, a SO.GE.BA. di P.V. s.n.c. e al socio C.G., avendo questi ultimi provveduto, mediante pagamento dell’importo dovuto, al perfezionamento della procedura di definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 119 del 2008, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

Che:

– preliminarmente, in considerazione della depositata memoria da parte dell’Agenzia delle entrate contenente istanza di estinzione parziale del giudizio limitatamente a quattro avvisi notificati, per gli anni 2007-2008, a SO.GE.BA. di P.V. s.n.c. e al socio C.G.- avendo questi ultimi provveduto, mediante pagamento dell’importo dovuto, al perfezionamento della procedura di definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 119 del 2008, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018- va dichiarata l’estinzione del giudizio quanto alla posizione di SO.GE.BA. di P.V. s.n.c. e di C.G.;

– con il primo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 160 c.p.c. in combinato con gli artt. 145 c.p.c., 140, 138 e 139 c.p.c. e con l’art. 2700 c.c., per avere la CTR ritenuto valida la notifica dell’avviso di accertamento alla società, ancorché fosse stato consegnato a persona diversa dal destinatario senza rispettare le modalità di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (consegna dell’atto senza busta chiusa e sigillata a soggetto firmatario qualificatosi “incaricato”) senza che potesse trovare applicazione l’art. 2700 c.c. trattandosi di atti il cui contenuto era liberamente apprezzabile;

– il motivo – in considerazione del sopravvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata con riferimento, tra l’altro, agli avvisi di accertamento notificati alla società – si profila inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;

– con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, art. 2697 c.c., del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento notificati ai soci sottoscritti da un “capo team”, ancorché non fosse dimostrata la qualifica di quest’ultimo di funzionario della carriera direttiva o, in ogni caso, la delega alla firma da parte del direttore provinciale;

– il motivo è inammissibile, non potendo essere, nel giudizio di legittimità, prospettate per la prima volta questioni nuove o temi nuovi d’indagini non compiute perché non richieste in sede di merito; poiché la questione dedotta (sotto il duplice profilo della non appartenenza del “capo team” alla carriera direttiva e del difetto di delega di firma da parte del direttore provinciale) non risulta specificamente trattata nella sentenza impugnata, i ricorrenti, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità della censura in quanto nuova, avevano l’onere, in realtà non assolto, di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, indicando, altresì, in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde consentire a questa Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare, nel merito, la questione stessa (in tal senso, Cass. n. 10211 del 2015; nello stesso senso, Cass. sez. 6 – 5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019); nella specie, come si evince dal riprodotto atto di appello, risulta essere stato contestato soltanto il profilo della “mancata indicazione del responsabile del procedimento” (pag. 21 del ricorso) e non già quello della non appartenenza del firmatario “capo team” alla carriera direttiva né quello del difetto della delega di firma che, pertanto, non possono essere considerati da questa Corte compresi nel thema decidendum avanti al giudice di secondo grado;

-in conclusione, avuto riguardo alla memoria depositata dall’Agenzia, va dichiarata l’estinzione del giudizio limitatamente alla posizione di SO.GE.BA. di P.V. s.n.c. e di C.G.; va, invece, rigettato il ricorso riguardo agli altri ricorrenti P.V., M.B., C.A. e B.S.;

– ai sensi del terzo periodo del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, le spese del processo dichiarato estinto restano a carico della parte che le ha anticipate;

– nulla sulle spese del giudizio di legittimità con riguardo alla posizione dei soci P.V., M.B., C.A. e B.S., essendo rimasta l’Agenzia intimata e non avendo svolto in merito alcuna attività difensiva;

– quanto alla pronuncia di estinzione del giudizio limitatamente alla posizione della società e del socio C.G., il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione -l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, circa l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015; sez. 6-L n. 28311 del 2018).

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio nei confronti di SO.GE.BA. di P.V. s.n.c. e di C.G., e pone le spese a carico di chi le ha anticipate; rigetta il ricorso proposto da P.V., M.B., C.A. e B.S.;

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti P.V., M.B., C.A. e B.S. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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