Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4023 del 16/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31772-2019 proposto da:

P.A., P.M.C., P.L., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL FANTE n. 2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PALMERI, rappresentati e difesi dagli avvocati FRANCESCO IACONO, FRANCESCO PROVENZANO;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO DI *****, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE 120, presso lo studio dell’avvocato AMALIA SETTINERI, rappresentato e difeso dall’avvocato MATTEO RAIMONDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 594/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

P.M.C., P.A. e P.L. hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in unico motivo (1: violazione e falsa applicazione degli artt. 156,160,162,291,325 e 330 c.p.c.), avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 694/2019 del 19 marzo 2019.

Resiste con controricorso il Condominio di *****.

La Corte d’appello di Palermo ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello notificato il 23 marzo 2015 da P.M.C., P.A. e P.L. avverso la sentenza resa il 16 ottobre 2014 dal Tribunale di Palermo, notificata il 12 febbraio 2015.

Il motivo di ricorso evidenzia come la notifica dell’atto di appello era stata avviata il 13 marzo 2015, ma non era andata a buon fine, essendosi trasferito il procuratore dell’appellato Condominio di *****. Ricevuta la restituzione dell’atto, gli appellanti avevano tuttavia subito proceduto a nuova notifica, perfezionatasi il 23 marzo 2015.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

La sentenza della Corte di Palermo, seppur priva di motivazione sul punto, ha risolto la questione di diritto in modo comunque conforme alla giurisprudenza di questa Corte, senza che neppure occorrano ulteriori accertamenti in fatto che possano giustificare la cassazione con rinvio.

Invero, nell’ipotesi di notifica dell’atto di impugnazione non andata a buon fine, ove risulti il trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fine di stabilire se il mancato perfezionamento sia o meno imputabile al notificante, così da poter conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria riattivando il processo notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto, occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la propria attività nel circondario del tribunale dove si svolge la controversia. Nella prima ipotesi (nella specie configurabile, in quanto il procuratore del Condominio di *****, avvocato I.R., risultava iscritto all’ordine del Tribunale di Palermo, coincidente con quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d’appello) è onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest’ultimo, nell’ambito del giudizio, del successivo mutamento. In applicazione di tale principio, poichè il domicilio del difensore ove doveva essere eseguita la notifica si era spostato già da aprile 2014 sempre all’interno del circondario di Palermo, non ricorreva il requisito dell’assenza di negligenza nel notificante, che poteva giustificare la possibilità di rinnovare la notifica (cfr. Cass. Sez. 5, 28/03/2019, n. 8618; Cass. Sez. 2, 11/06/2018, n. 15056; Cass. Sez. 1, 19/12/2016, n. 26189).

Il ricorso va perciò rigettato, con condanna delle ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater -, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido le ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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