LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11708-2020 R.G. proposto da:
M.V., rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Federica de RITIS, presso il cui studio legale (BACCARI), sito in Roma, alla via Montesanto, n. 52, è
elettivamente domiciliato;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6729/18/2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 10/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 03/11/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
RILEVATO
che:
– in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso nei confronti di M.V., socio per il 50 per cento della World Looks s.r.l., per i maggiori redditi di partecipazione nella predetta società a ristretta base partecipativa, nei confronti della quale era stata effettuata una verifica fiscale ed accertati maggiori redditi d’impresa che l’amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione con separato avviso di accertamento, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Campania rigettava l’appello del contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo, per quanto ancora qui di interesse, che il contribuente non aveva proposto con il ricorso introduttivo la questione relativa alla delega di firma dell’avviso di accertamento impugnato sicché l’amministrazione finanziaria non era tenuta a dimostrare l’esistenza di una valida delega e a produrla in giudizio; sosteneva, inoltre, che non sussisteva nel caso di specie, in cui l’accertamento aveva avuto ad oggetto tributi non armonizzati, alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale;
– avverso tale statuizione il contribuente ricorre per cassazione sulla base di due motivi, cui replica l’intimato con controricorso;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la “omessa e/o insufficiente motivazione in ordine al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 2 e art. 7, comma 2, ed all’art. 2697 cc.”
1.1. Sostiene che la CTR, affermando che il contribuente nel ricorso introduttivo del giudizio non aveva proposto l’eccezione di difetto di delega di firma, aveva confuso “la delega rilasciata a chi ha sottoscritto l’atto di accertamento con la mancata indicazione del responsabile del procedimento”. Sostiene, inoltre, contraddittoriamente, che aveva errato la CTR “laddove non entra nel merito, oltre che nell’esame, del mancato deposito (e/o allegazione) della delega relativa all’avviso di accertamento e/o sostiene che l’eccezione formulata dall’attuale ricorrente, sul punto non sia stata specifica”, precisando, quindi, di aver proposto “due differenti eccezioni”, tra cui quella “relativa al mancato deposito della delega”, che, a detta del ricorrente, “dovrà sempre essere allegata all’atto di accertamento”.
2. Il motivo è inammissibile sotto due diversi profili. Il primo, perché la censura di vizio motivazionale viene prospettata in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella versione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, che impone al ricorrente in cassazione la specifica indicazione del fatto storico decisivo per il giudizio, pretermesso nella valutazione giudiziale, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo, con la conseguenza che il ricorrente non può limitarsi, come nel caso di specie, a denunciare l’omesso esame di elementi istruttori, ma “deve indicare l’esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il “come” ed il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività” (Cass. n. 7472 del 2017; Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014). Il secondo, per difetto di autosufficienza non avendo il ricorrente riprodotto nel ricorso la parte dell’originario atto introduttivo del giudizio in cui aveva proposto la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, con specifico riferimento alla mancanza di delega e alla sua necessaria allegazione all’avviso di accertamento impugnato, nonché la violazione dell’obbligo di indicazione del responsabile del procedimento, di cui, peraltro, non si fa menzione in alcuna parte della sentenza impugnata, precisandosi che non è all’uopo sufficiente, in mancanza di specifica indicazione della parte dell’atto del giudizio precedente in cui aveva posto la questione, la mera allegazione al ricorso degli atti del giudizio di merito.
3. Con il secondo motivo deduce, cumulativamente, una violazione di legge, ovvero della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e dell’art. 41 della Carta UE dei diritti fondamentali, nonché il vizio di insufficiente motivazione. Sostiene che la CTR ha errato nel ritenere che nella specie non sussistesse per l’amministrazione finanziaria un obbligo di contraddittorio con il contribuente.
4. Pur volendo tralasciare i profili di inammissibilità del mezzo in esame per la simultanea deduzione, in relazione alla medesima statuizione impugnata, del vizio di violazione di norme di diritto e del vizio logico di motivazione, accomunati inestricabilmente nella esposizione del motivo, in modo da tale da non rendere possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio (cfr. Cass. n. 9793 del 2013; v. anche Sez. U., n. 9100 del 2015 e, in motivazione, Cass. n. 17526 del 20:16 che richiama Sez. U. n. 26242 del 2014 e Sez. U. n. 17931 del 2013, nonché, più recentemente, Cass. n. 22343 del 2018, non massimata), il motivo è manifestamente infondato alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui “In tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente” e ricorrente nel caso di specie, “di accertamenti cd. a tavolino, atteso che la naturale “vis expansiva” dell’istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all’azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell’Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente” (Cass. n. 24793 del 2020; v. anche Cass., Sez. U., n. 24823 del 2015).
5. A ciò aggiungasi che in tema di tributi c.d. non armonizzati, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito (Cass., Sez. U., n. 24823 del 2015); ipotesi che non ricorre nel caso di specie in cui la ripresa a tassazione ha riguardato soltanto le imposte dirette (IRPEF).
6. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021