LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16111-2020 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
INTERCLAYS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, O.A., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Valeria PRAMPOLINI, presso il cui studio legale sito in Reggio Emilia, al viale dei Mille, n. 50, è
elettivamente domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1894/04/2019 della Commissione tributaria regionale dell’EMILIA ROMAGNA, depositata in data 11/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del giorno 03/11/2021 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.
RILEVATO
che:
– in controversia relativa ad impugnazione di quattro avvisi di accertamento ai fini IVA, IRES ed IRAP, emessi dall’Agenzia delle entrate a seguito del disconoscimento dei costi di sponsorizzazione che la contribuente ITERCLAYS s.r.l. aveva sostenuto negli anni d’imposta dal 2010 al 2013 e che l’amministrazione finanziaria riteneva non inerenti D.P.R. n. 917 del 1986 ex art. 109, con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendo che nella specie l’amministrazione finanziaria non aveva proposto motivi di impugnazione “idonei e sufficienti” a dimostrare la mancanza del requisito dell’inerenza, si era formato il giudicato in ordine all’inesistenza di un accordo simulatorio tra i soggetti coinvolti nell’operazione di sponsorizzazione e ricorrevano i requisiti per l’applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 90, stante “l’effettiva sussistenza delle spese sostenute relativamente ad una pubblicità, concretamente svolta”;
– l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la statuizione d’appello ad essa sfavorevole, sulla base di due motivi, cui replica l’intimata con controricorso;
– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la CTR, esaminando la questione della effettività della spesa, che l’amministrazione finanziaria non aveva mai contestato, aveva pronunciato ultrapetita l’omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello con cui aveva dedotto il difetto di inerenza delle spese di sponsorizzazione.
2. Il Collegio, diversamente dalla proposta del relatore, secondo cui il motivo in esame sarebbe assorbito dal rigetto del secondo motivo, di cui appresso si dirà, ritiene invece che lo stesso sia infondato atteso che la CTR, facendo applicazione del disposto di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, ha correttamente dato atto della sussistenza sub specie del requisito dell’effettività della spesa, in applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui “in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale” (Cass. n. 14232 del 2017).
3. Il motivo è infondato anche con riguardo al profilo dell’inerenza, che l’amministrazione finanziaria ha dedotto essere nella specie insussistente, atteso che la CTR ha comunque esaminato la questione posta dall’Ufficio appellante là dove ha affermato che “Il motivo, circa il fatto che il mezzo pubblicitario prescelto non costituisca un canale pubblicitario efficacie per la verificata, appare privo di fondamento, considerato che il requisito dell’inerenza per la spesa pubblicitaria è sufficiente la sua idoneità a propagandare il marchio o la denominazione della società che ne sostiene il costo, sicché ogni altra valutazione, quale quella di confrontare il mezzo pubblicitario con la natura dell’attività d’impresa (di frantumazione di pietre e minerali), non appare logico, configurando un’indebita interferenza nelle scelte imprenditoriali”.
4. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109 e dell’art. 2697 c.c., per non avere la CTR comunque verificato la sussistenza sub specie del requisito dell’inerenza della spesa pubblicitaria.
5. Il motivo è manifestamente infondato. Invero, a parte il rilievo che la CTR, per come al superiore paragrafo 3, ha accertato l’inerenza della spesa sostenuta dalla società contribuente, la tesi sostenuta dalla ricorrente confligge con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, ha introdotto, a favore del solo “soggetto erogante” il corrispettivo (nella specie la controricorrente) – quindi, non a favore dell’associazione sportiva che riceve l’erogazione di denaro (in tal senso cfr. Cass. 17196 del 2019, in motivazione) -, una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese. E questa Corte ha più volte ribadito, al riguardo, che le spese di sponsorizzazione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza”, purché ricorrano le condizioni espressamente indicate da questa Corte nella pronuncia citata al precedente paragrafo 2 (Cass. n. 14232 del 2017), “senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori” (Cass. n. 8981 del 2017; v., altresì, Cass. n. 7202 del 2017 e nn. 1420 e 13508 del 2018).
6. In estrema sintesi, il ricorso in esame va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
7. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021