Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40254 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 21255 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:

P.A., (C.F.: *****) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati Filippo Andreini (C.F.:

*****) e Federico Canalini (C.F.: *****);

– ricorrente –

nei confronti di:

PROVINCIA DI RIMINI, (C.F.: *****), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al controricorso, dall’avvocato Roberto Cerliani (C.F.: *****);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1473/2019, pubblicata in data 7 maggio 2019;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2021 dal consigliere TATANGELO Augusto.

FATTI DI CAUSA

P.A. ha agito in giudizio nei confronti della Provincia di Rimini per ottenere il risarcimento dei danni riportati dal proprio autoveicolo a seguito della collisione con un capriolo, avvenuta su una strada provinciale (*****).

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Rimini.

Il Tribunale di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata.

Ricorre il P., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso la Provincia di Rimini.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 2051 c.c., e del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 14, (C.d.S.) e art. 95 Re. di Attuazione C.d.S., in relazione all’art. 360 1 comma n. 3”.

E’ opportuno premettere che, in materia di danni causati dalla fauna selvatica, è stato di recente puntualizzato l’indirizzo di questa Corte con alcune pronunzie della Terza Sezione Civile (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, Rv. 657572 – 01-02-03; Sez. 3, Sentenza n. 8384 del 29/04/2020; Sez. 3, Sentenza n. 8385 del 29/04/2020; conf., successivamente: Sez. 3, Ordinanza n. 13848 del 06/07/2020, Rv. 658298 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20997 del 02/10/2020, Rv. 659153 – 01; nonché, non massimale: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18085 del 31/08/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18087 del 31/08/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19101 del 15/09/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25466 del 12/11/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3023 del 09/02/2021; cfr. anche Sez. 3, Ordinanza n. 25280 del 11/11/2020), in cui sono stati affermati i seguenti principi di diritto:

“i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell’art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema”;

“nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell’art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno”.

“in materia di danni da fauna selvatica a norma dell’art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l’onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell’animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi”.

Sebbene il collegio intenda dare continuità a tali principi di diritto, occorre rilevare che la decisione impugnata è espressamente fondata sul contrario principio in base al quale i danni provocati dalla fauna selvatica non sono risarcibili ai sensi dell’art. 2052 c.c., ma esclusivamente sulla base delle disposizioni generali in tema di condotta colposa lesiva, cioè ai sensi dell’art. 2043 c.c..

Questa affermazione è oggetto di specifica censura nel ricorso (e segnatamente nel primo motivo, qui in esame, mentre gli altri motivi sono formulati sul presupposto dell’applicabilità dell’art. 2043 c.c.) al solo fine di sostenere che nella specie avrebbe dovuto essere invece applicato l’art. 2051 c.c., cioè la norma che disciplina l’ipotesi di danni provocati da cose in custodia.

Sotto tale profilo, il ricorso non può peraltro trovare accoglimento, in quanto è evidente che, nella specie, il danno lamentato dall’attore non è stato causato direttamente dalla cosa in custodia (e cioè dalla strada provinciale su cui si trovava a transitare l’attore stesso con la sua autovettura) ma dalla condotta dell’animale selvatico, il che esclude in radice la applicabilità del regime normativo previsto dall’art. 2051 c.c. per l’ipotesi di danni provocati da cose in custodia.

Le ulteriori censure di cui al ricorso dovranno quindi esaminarsi (in virtù del giudicato interno sulla qualificazione del titolo della responsabilità conseguente al mancato accoglimento del motivo di ricorso in esame) sulla base del principio di diritto (che la Corte ritiene erroneo ma non più discutibile nella presente sede) per cui la responsabilità dell’ente convenuto va valutata alla stregua delle ordinarie disposizioni in tema di responsabilità civile di cui all’art. 2043 c.c. (e non, invece, applicando la speciale ipotesi di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c.).

2. Con il secondo motivo si denunzia “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5”.

Il ricorrente deduce che non sarebbero stati esaminati alcuni documenti da lui prodotti nel giudizio di appello, dai quali a suo avviso si sarebbe potuta trarre la prova che, diversamente da quanto ritenuto dalla corte di appello, nel tratto di strada dove aveva avuto luogo l’incidente vi era una effettiva probabilità di attraversamento di fauna selvatica, onde la provincia avrebbe dovuto segnalare il relativo pericolo con adeguata cartellonistica stradale.

Il motivo è inammissibile.

Va in proposito ribadito il consolidato indirizzo di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 – 01; conf., ex multis: Sez. U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014, Rv. 629834 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014, Rv. 633425 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9253 del 11/04/2017, Rv. 643845 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 – 01) secondo il quale “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ‘art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “datò, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

Nella specie, non viene in realtà denunciato l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio: il ricorrente si duole esclusivamente della mancata valutazione, sul piano probatorio, nel senso da lui auspicato, di alcuni documenti che aveva prodotto, in relazione a circostanze di fatto espressamente prese in considerazione dalla corte e sulla quale quest’ultima ha pronunciato sulla base di adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede.

Le censure di cui al motivo di ricorso in esame non rientrano quindi nel parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come delineato da questa Corte, e ciò a maggior ragione considerando che i documenti di cui il ricorrente lamenta la non adeguata considerazione non possono ritenersi tali da attestare con assoluta certezza i suoi assunti.

3. Con il terzo motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 2054 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3”.

La corte di appello, dopo avere escluso la condotta colposa della Provincia convenuta, ha affermato (precisando peraltro espressamente che si trattava di considerazione formulata “ad abundantiam”) che le acquisizioni probatorie portavano a ritenere che il P. avesse violato l’art. 141 C.d.S., non avendo tenuto al momento del sinistro una velocità adeguata alle condizioni della strada ed alle circostanze di fatto esistenti, aggiungendo che non poteva ritenersi superata la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 1, di colpa esclusiva del conducente del veicolo in relazione agli incidenti derivanti dalla circolazione stradale.

Il ricorrente contesta tali affermazioni, sostenendo che non siano conformi alle previsioni dell’art. 2054 c.c..

Il motivo è infondato.

In primo luogo, si osserva che il ricorrente svolge le proprie censure sul presupposto dell'(auspicato) accoglimento dei primi due motivi di ricorso, che invece, per quanto già visto, non possono affatto trovare accoglimento, il che ha di per sé carattere assorbente.

Inoltre, egli asserisce, del tutto apoditticamente, di avere dimostrato nel giudizio di merito che al momento del sinistro procedeva a velocità moderata, in palese contraddizione con quanto affermato nella sentenza impugnata sulla base di un accertamento di fatto compiuto all’esito della valutazione delle prove e sostenuto da adeguata motivazione.

Sono infine richiamati alcuni precedenti di questa stessa Corte che si riferiscono alla fattispecie di responsabilità regolata dall’art. 2052 c.c., titolo di responsabilità che però nella specie è stato espressamente escluso dai giudici di merito, senza che la decisione sia stata adeguatamente censurata sotto tale profilo.

E’ comunque opportuno, in proposito, ribadire quanto enunciato da questa Corte nelle recenti decisioni relative ai danni provocati dalla fauna selvatica richiamate in relazione al primo motivo del ricorso (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, Rv. 657572 – 01-02-03; Sez. 3, Sentenza n. 8384 del 29/04/2020; Sez. 3, Sentenza n. 8385 del 29/04/2020; conf., successivamente: Sez. 3, Ordinanza n. 13848 del 06/07/2020, Rv. 658298 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20997 del 02/10/2020, Rv. 659153 – 01; nonché, non massimate: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18085 del 31/08/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18087 del 31/08/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19101 del 15/09/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25466 del 12/11/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3023 del 09/02/2021; cfr. anche Sez. 3, Ordinanza n. 25280 del 11/11/2020), e cioè che “l’attore che chieda il risarcimento per danni che sostenga causati da un animale selvatico in occasione di un sinistro stradale, resta certamente soggetto alla presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 1, e quindi il conducente del veicolo ha l’onere di dimostrare non solo la precisa dinamica dell’incidente, ma anche di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

Tali principi devono infatti ritenersi applicabili anche nella presente fattispecie e, del resto, la corte di appello risulta averne fatto corretta applicazione.

4. Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione dell’oggettiva incertezza interpretativa sussistente in ordine alle questioni giuridiche esaminate. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 25 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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