Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.40278 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23540/2016 proposto da:

B.A., Bi.Il. ved. C., C.G., elettivamente domiciliati in Roma, Via G.G. Avezzana n. 1, presso lo studio dell’avvocato Manfredini Ornella, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Bellandi Elena, Scripelliti Nino, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Enac;

– intimato –

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1160/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 13/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal cons. TRICOMI LAURA.

RITENUTO IN FATTO

CHE:

Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 676/2010 ebbe ad accogliere la domanda proposta da B.A., C.G. e Bi.Il. per conseguire il pagamento del risarcimento da occupazione illegittima – a far data dalla cessazione dell’occupazione legittima (05/07/2003) – riferita a beni immobili di loro proprietà costituiti da terreni siti in Sesto Fiorentino, in relazione ai quali l’espropriazione non era stata disposta nei termini indicati nella dichiarazione di pubblica utilità, mentre era avvenuta l’irreversibile trasformazione dei beni occupati con il conseguente acquisto del diritto di proprietà in favore delle amministrazioni occupanti. Segnatamente il Tribunale, dichito il difetto di legittimazione passiva dell’ENAC e ritenuto unico responsabile della occupazione acquisitiva il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, aderì alle conclusioni della relazione espletata dalla CTU ing. M. in altro procedimento – concernente all’indennità di occupazione legittima ed acquisita dal giudice istruttore in quanto relativa a terreni facenti parte dello stesso fondo agricolo ed appartenenti alle stesse parti – e condannò il Ministero al pagamento dell’indennità dalla data di cessazione dell’occupazione legittima, calcolata sul valore del terreno determinato in Euro 111.682,86=, oltre alla rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT a partire dalla irreversibile trasformazione del fondo, interessi e spese di lite.

L’appello proposto dal Ministero è stato parzialmente accolto dalla Corte di appello fiorentina che, in riforma della prima decisione, lo ha condannato al pagamento in favore di B.A., C.G. e Bi.Il. della minor somma di Euro 13.441,61=, in linea capitale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi con decorrenza dal 5/7/2003, compensando le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di merito.

La Corte di appello ha premesso che era passata in giudicato, per difetto di valida impugnazione, l’applicabilità dell’istituto dell’accessione invertita, con i suoi necessari corollari in merito all’automatico acquisto della proprietà dei terreni da parte della PA per la loro irreversibile trasformazione ed alla necessità di calcolare il valore dei beni – ai fini del risarcimento del danno- al momento dell’acquisizione degli stessi alla mano pubblica.

Ha, quindi, affermato che ricorreva un giudicato esterno rispetto alla sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1575/2005 in relazione alla qualificazione del terreno come “seminativo” sulla scorta dell’indicazione catastale, utilizzata dalla CTU in quella sede di giudizio, ed al relativo valore, quale accertato applicando il valore agricolo medio (VAM); ha anche aggiunto, che non vi era motivo di ritenere che i VAM così determinati si differenziassero dal valore di mercato dei terreni, tenuto conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 181 del 2011 e, sulla scorta di tale premessa, ha quantificato l’indennità, utilizzando gli esiti di detta CTU.

B.A., C.G. e Bi.Il. hanno proposto ricorso con tre mezzi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, seguito da memoria. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è riservato di partecipare all’udienza di discussione depositando mero atto di costituzione. ENAC è rimasto intimato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 324 c.p.c. e la erronea applicazione alla fattispecie oggetto del giudizio del giudicato esterno in relazione alla sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1575/2005 resa in altro giudizio, per tre ragioni.

Si rappresenta che non vi era coincidenza delle parti del giudizio, perché la sentenza n. 1575/2005 era stata pronunciata nei confronti dell’ENAC.

Si sostiene che difettava il presupposto dell’identità del fatto, quale oggetto comune delle due controversie. I ricorrenti espongono che il presente giudizio riguarda l’indennità dovuta dall’Amministrazione per l’acquisizione espropriativa, mentre oggetto del pregresso giudizio, nel quale fu redatta la CTU, era l’indennità di occupazione di terreni di superficie e consistenza assai maggiori, anche se comprensivi di quelli in trattazione nel presente giudizio.

In ogni caso, la parziale sovrapponibilità dei terreni non era decisiva, perché l’oggetto dei giudizi era diverso: ciò perché l’identità dell’oggetto è un presupposto formale che non ammette valutazioni di fatto e raffronti tra situazioni di fatto (occupazione, perdita proprietà) allo scopo di giustificare l’autorità del giudicato esterno. In particolare, il primo giudizio trattava di indennità di occupazione, mentre il secondo riguardava la domanda di indennità risarcitoria per occupazione acquisitiva che andava ancorata all’intero valore venale dell’immobile e non ammetteva il ricorso a criteri riduttivi.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40 e della L. n. 62 del 1953, art. 30; degli artt. 2043 e 2056 c.c. e della L. n. 2359 del 1865, art. 39.

I ricorrenti si dolgono che, sull’errato presupposto della sussistenze del giudicato esterno sulla natura agricola e sul valore dell’area, la Corte di appello abbia ritenuto di applicare il VAM nella misura minore dei due importi indicati dal CTU (Euro 13.441,61= ed Euro 111.682,86=) partendo, anche in questo caso erroneamente, dalla constatazione negativa che non vi era ontologica contrapposizione tra il “valore agricolo di un terreno, quale basato sulla coltura effettivamente praticata (nella specie “seminativo”) ed il valore di mercato del ridetto terreno” (fol. 12 della sent. imp.). Lamentano, in particolare, che non si sia tenuto conto della sentenza n. 181 del 2011 della Corte Costituzionale che, pur avendo lasciato indenne il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, comma 1, relativo alla categoria dei terreni non edificabili, ha dichiarato incostituzionale il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, comma 2, imponendo il ristoro al valore di mercato e non a quello catastale.

1.3. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono fondati.

1.4.1. Sulla necessaria premessa che la natura non edificabile dei terreni è dato indiscusso, va osservato che erroneamente la Corte fiorentina ha affermato che si era formato un giudicato esterno sulla tipologia di destinazione agricola dei beni e sul valore dei beni (determinato applicando il VAM corrispondente alla destinazione catastale per “seminativo”), giungendo a dedurre la non sussistenza di una radicale contrapposizione tra valore agricolo del terreno, basata sulla coltura praticata, e valore di mercato del ridetto terreno, secondo i principi fissati dalla Corte Costituzionale (fol.12 della sent. imp.).

1.4.2. Invero, contrariamente a quanto assume la Corte distrettuale, non ricorrono i presupposti per ravvisare il giudicato esterno nel caso in esame, considerato il diverso petitum dei due giudizi, oltre che le differenze sotto il profilo soggettivo.

1.4.3. Il giudizio definito con la sentenza n. 1575/2005 della Corte di appello di Firenze concerneva la determinazione dell’indennità di occupazione legittima per parte degli stessi terreni considerati nel presente giudizio, oggetto che si differenzia da quello presente perché, nel caso di occupazione acquisitiva, il fatto generatore di danno è costituito dalla condotta illecita della PA espropriante, concretatasi anzitutto nell’apprensione degli immobili senza alcun titolo e, quindi, nel perdurare della detenzione abusiva ed irreversibile senza più rimettere i beni nella disponibilità del proprietario, con l’effetto che l’indennizzo dovuto a tale titolo si diversifica dall’indennità di espropriazione e dall’indennità di occupazione legittima proprio per la sua natura risarcitoria, ancorata all’intero valore venale dell’immobile, che non tollera il ricorso a criteri riduttivi per la sua liquidazione (Cass. n. 13294 del 26/7/2012); inoltre, nel caso di occupazione acquisitiva derivante dalla trasformazione irreversibile del terreno ablato nell’ambito di un procedimento inizialmente assistito da dichiarazione di pubblica utilità, e successivamente divenuto illegittimo per la mancata emanazione del decreto di esproprio nel termine di legge, l’inefficacia di detta dichiarazione opera ex nunc, non verificandosi alcun travolgimento ex post delle attività legittimamente compiute dalla PA sulla base del decreto di occupazione e in pendenza del termine di efficacia della dichiarazione di p.u., con l’effetto che al privato è dovuta l’indennità di occupazione legittima a far data dall’immissione in possesso nel bene fino alla perdita di efficacia della dichiarazione di p.u., che determina in ogni caso la sopravvenuta carenza di potere ablatorio della PA, mentre l’indennità di occupazione illegittima è dovuta per il periodo successivo (Cass. n. 16509 del 19/06/2019).

1.4.5. La decisione impugnata erroneamente ha ravvisato la ricorrenza del giudicato esterno e non ha dato applicazione ai principi che regolano la domanda risarcitoria proposta.

In tema di determinazione del risarcimento del danno da cd. occupazione acquisitiva di terreni agricoli, infatti, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del criterio del valore agricolo medio (VAM), occorre fare riferimento esclusivamente al valore di mercato del bene alla data dell’occupazione illegittima, tanto che – come è stato espressamente puntualizzato – è inammissibile anche l’accertamento del valore del fondo occupato attraverso la comparazione con il prezzo di immobili omogenei, oppure calcolando i relativi costi di costruzione, in un momento diverso dalla data dell’esproprio o dell’occupazione, devalutando poi il quantum liquidato mediante l’uso degli indici Istat, poiché il mercato immobiliare risente di variabili macroeconomiche diverse dalla fluttuazione della moneta nel tempo, anche se a questa parzialmente legate, nonché di condizioni microeconomiche dettate dallo sviluppo edilizio di una determinata zona, che sono completamente avulse dal valore della moneta (Cass. n. 15412 del 06/06/2019; Cass. n. 18556 del 21/09/2015). Inoltre, non pregiudica il diritto alla liquidazione del danno nella misura corrispondente al valore di mercato del bene, la possibilità per la parte privata di dimostrare che il fondo, pur senza raggiungere il livello dell’edificatorietà, sia suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, tale da attribuire allo stesso una valutazione di mercato che rispecchi possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (Cass. Sez. U. n. 7454 del 19/03/2020, in tema di indennità di occupazione legittima).

Ne consegue che la Cote di appello era tenuta a quantificare il danno risarcibile commisurandolo al valore di mercato del bene alla data dell’occupazione illegittima.

2.1. Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio rappresentato dal valore di mercato dell’area.

I ricorrenti sostengono di avere richiesto sin dal primo grado la liquidazione dell’indennizzo nella misura corrispondente al pieno valore del bene e si dolgono che la Corte di appello lo abbia determinato, commisurandolo al VAM ed omettendo ogni trattazione.

2.2. Il terzo motivo è assorbito, in ragione dell’accoglimento dei primi due motivi.

3. In conclusione vanno accolti i motivi primo e secondo del ricorso, assorbito il terzo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi e per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

– Accoglie i motivi primo e secondo del ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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