Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4028 del 16/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33283-2019 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. GOIRAN 23, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO CONTENTO, che lo rappresenta e difende ex art. 86 c.p.c.;

– ricorrente –

contro

R.B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEL CICLISMO 14, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DANTE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2443/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’avvocato C.G. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2443/2019 del 10 aprile 2019.

Resiste con controricorso R.B.L..

La Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame avanzato da R.B.L. contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Roma in data 20 settembre 2018. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato la propria incompetenza in sede di opposizione avverso il decreto ingiuntivo intimato dall’avvocato Contento nei confronti di R.B.L. per ottenere i compensi derivanti dall’attività di mediazione svolta con riguardo allo scioglimento di una comunione legale, compensando tuttavia le spese processuali in ragione dell’adesione dell’opposto all’eccezione di incompetenza.

La Corte d’appello ha accolto il gravame di R.B.L., inerente alla statuizione sulle spese, e condannato C.G. al relativo pagamento, escludendo che le ragioni individuate dal Tribunale consentissero la compensazione ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014.

Il primo motivo di ricorso di C.G. deduce la violazione degli artt. 42 e 43 c.p.c., assumendo che la sentenza del Tribunale di Roma avrebbe dovuto essere impugnata con regolamento di competenza e non con appello. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione alla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale circa la compensazione delle spese di lite, alla luce dell’adesione prestata all’eccezione di incompetenza.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Quanto al primo motivo, è pacifico in giurisprudenza (quanto meno a far tempo da Cass. Sez. U, 06/07/2005, n. 14205) che il provvedimento che abbia pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnato con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso le sentenze del giudice dichiaratosi incompetente, sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali, sia nel caso, quale quello in esame, in cui la parte vittoriosa su detta questione (nella specie, R.B.L., appellante all’esito della sentenza del Tribunale di Roma) lamenti l’erroneità della statuizione sulle spese (di seguito, indicativamente, Cass. Sez. 6 – 3, 17/12/2013, n. 28156).

Quanto al secondo motivo, è vero che questa Corte ha affermato che l’adesione all’eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., l’esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (Cass. Sez. 6 – 3, 08/11/2013, n. 25180; anche Cass. Sez. 3, 20/03/2006, n. 6106).

Tale principio non può però valere allorquando si tratti non di ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 38 c.p.c., comma 2, ma, come nel caso in esame specie, di sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiari la propria incompetenza e l’invalidità del decreto stesso, giacchè essa non comporta alcuna declinatoria della competenza a conoscere dell’opposizione al decreto stesso, e l’eventuale riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto l’accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (Cass. Sez. 6 – 3, 17/10/2016, n. 20935; Cass. Sez. 1, 26/01/2016, n. 1372). Di tal che, la compensazione delle spese da parte del giudice dell’opposizione, proprio in ragione dell’adesione dell’opposto all’eccezione di incompetenza territoriale proposta dall’opponente, rientra in tal caso nel potere discrezionale del giudice di merito, ove ravvisi le ragioni di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2, e la pronuncia di condanna alle spese, come quella adottata dalla Corte d’appello di Roma, che neghi l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione (da ultimo, Cass. Sez. 6 – 3, 26/04/2019, n. 11329).

Il ricorso va perciò rigettato, con condanna del ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo, previa distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell’avvocato Giuseppe Dante.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell’avvocato Giuseppe Dante.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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