Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.40288 del 15/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. FEDELE Ileana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

B.M.P., C.A., C.G., C.A., C.P., D.V.P., D.M. nella qualità di erede di I.G., I.L., M.C., M.C., R.M., rappresentati e difesi dall’avv. Vincenzo D’Alfonso, con domicilio eletto in Roma, viale dei Parioli n. 76, presso lo studio dell’avv. Severino D’Amore;

– ricorrenti –

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6769/2015 della Corte d’appello di Roma, depositata il 19 ottobre 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2021 dal Consigliere Fedele Ileana.

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’Appello di Roma, giudice del rinvio a seguito della senenza di questa Corte del 15 ottobre 2012, n. 17617, ha riformato la sentenza con la quale il Tribunale dell’Aquila, in accoglimento del ricorso proposto, tra gli altri, dai ricorrenti indicati in epigrafe, tutti appartenenti al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola (ATA), aveva dichiarato il diritto degli stessi la L. 3 maggio 1999, n. 124, ex art. 8, comma 2, al riconoscimento a fini giuridici ed economici dell’intera anzianità di servizio maturata presso l’ente locale di provenienza, condannando, di conseguenza, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento delle differenze retributive con decorrenza dal 1 gennaio 2000;

2. la Corte territoriale, riassunti i fatti di causa, ha premesso che la sentenza rescindente, con la quale era stata cassata la sentenza n. 457 del 2008 della Corte d’appello dell’Aquila di rigetto delle domande, aveva demandato al giudice del rinvio di accertare se al momento del passaggio dall’ente locale allo Stato si fosse verificata una riduzione sostanziale del trattamento retributivo ed aveva precisato che il confronto doveva essere globale, cioè non limitato ad uno specifico istituto, e che non potevano assumere rilievo eventuali disparità di trattamento con i lavoratori già in servizio presso il cessionario;

3. così delimitati i limiti dell’indagine rimessa al giudice del rinvio, la Corte di merito ha osservato che nelle originarie deduzioni i ricorrenti non avevamo mai lamentato un’effettiva decurtazione del proprio trattamento economico, piuttosto rivendicando una maggiore anzianità di servizio e, di conseguenza, una maggiore retribuzione; nel ricorso in riassunzione era stato dedotto un peggioramento del trattamento economico operando una comparazione del tutto parziale tra le voci percepite prima del trasferimento e quelle percepite dopo, includendo fra le prime emolumenti compensativi di particolari modalità di svolgimento della prestazione – come il premio incentivante – destinati ad essere soppressi ove vengano meno tali modi ed omettendo per converso di tenere conto dell’assegno ad personam – pari alla differenza fra il minimo tabellare della posizione di inquadramento nel comparto scuola e la retribuzione già goduta presso l’ente locale di provenienza – pacificamente riconosciuto ai ricorrenti all’atto del trasferimento;

4. conclusivamente, la Corte romana ha ritenuto che i ricorrenti non avessero fornito elementi adeguati a comprovare la sussistenza di un effettivo pregiudizio conseguente al trasferimento presso l’amministrazione statale, essendo mancata una compiuta deduzione circa il trattamento globalmente percepito dopo il passaggio e concentrandosi piuttosto il lamentato peggioramento nella mancata fruizione delle voci accessorie del c.c.n.l. enti locali, con particolare riferimento al cd. premio incentivante, senza considerare le voci accessorie percepite in forza del c.c.n.l. del comparto scuola;

5. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di un unico motivo, cui resiste il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. con l’unico motivo i ricorrenti denunciano, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 384 c.p.c. nonché dell’art. 2697 c.c., assumendo che la Corte territoriale sia incorsa nelle denunciate violazioni di legge per non aver considerato che nel ricorso in riassunzione era stato compiutamente dedotto il peggioramento retributivo subito dagli istanti all’atto del trasferimento nei ruoli statali per non essere stato incluso nel cd. maturato economico (sulla cui base sarebbe stata fissata la fascia di anzianità da attribuire ai dipendenti) il compenso incentivante, stabilmente e continuativamente percepito su base annua sino al 31 dicembre 1999, come comprovato dalla documentazione depositata agli atti;

2. il ricorso deve essere rigettato per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez. L. 13/07/2020, n. 14892, Cass. Sez. L. 21/10/2020, n. 22996, Cass. Sez. L. 23/10/2020, n. 23382, nonché, più di recente, Cass. Sez. L. 31/03/2021, n. 8968, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.;

3. invero, nella sentenza rescindente si era già chiarito che il confronto “globale” tra le condizioni retributive anteriori e successive al trasferimento nei ruoli ministeriali non può che avvenire considerando tutte le voci retributive percepite e non uno specifico istituto;

4. il richiamato principio è stato poi ulteriormente specificato nel senso che nel giudizio di comparazione rilevano solo le indennità strettamente retributive e non aleatorie; in particolare, questa Corte ha escluso – in fattispecie sovrapponibile – che i premi e i compensi incentivanti previsti dagli artt. 17 e 18 del c.c.n.l. del 1 aprile 1999 per il comparto delle regioni ed enti locali possano avere rilevanza ai fini del cd. maturato economico, perché si tratta di compensi espressamente introdotti come strettamente correlati ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, in coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati dagli enti di appartenenza (Cass. Sez. L. 05/03/2019, n. 6345); si e’, quindi, ivi evidenziato che, a fronte del chiaro e univoco tenore letterale degli artt. 17 e 18 del c.c.n.l. di comparto, non possono nutrirsi dubbi sul fatto che il premio incentivante non costituisca una componente fissa e necessaria dallo stipendio complessivo annuo;

5. poiché il peggioramento retributivo allegato dai ricorrenti consisterebbe essenzialmente nel mancato computo nel maturato economico del compenso incentivante, la cui attribuzione, per i motivi detti, è incerta nell’an e nel quantum e ciò a prescindere dalla loro verifica in fatto (come affermato dalla già richiamata Cass. Sez. L. n. 8968 del 2021), risultano addotte voci prive dei requisiti di fissità e di continuità che devono ricorrere ai fini del rispetto del divieto di reformatio in peius, con conseguente infondatezza della censura svolta con l’unico motivo;

6. alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

7. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 6.000,00 Euro per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472