LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Comune di Napoli, in persona del sindaco, rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dagli Avvocati Fabio Maria Ferrari e Alfredo Avella, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Nicola Laurenti in Roma, via F. Denza n. 50/A;
– ricorrente –
contro
R. Gestioni s.p.a., con sede in Napoli, in persona del legale rappresentante Dott. T.E., rappresentata e difesa per procura alle liti in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore del 2.9.2021 dall’Avvocato Francesco Di Ciommo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Tacito n. 41;
– controricorrente –
e A.G., rappresentata e difesa per procura alle liti allegata al controricorso dall’Avvocato Filippo Massara, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Donatella Nastro in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 68;
– controricorrente –
avverso la sentenza del 23. 12. 2016 del Tribunale di Napoli;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2021 dal Consigliere BERTUZZI Mario.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 23. 12. 2016 il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, decidendo sulla domanda proposta dall’avv. Graziella Ausiello nei confronti del comune di Napoli e della R. Gestioni s.p.a. per il pagamento dei compensi per l’attività professionale prestata in alcuni giudizi, condannò al relativo pagamento il comune di Napoli, respingendo invece la domanda nei confronti dell’altra parte convenuta.
Precisato che il ricorso proposto dall’avv. Ausiello rientrava nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 con conseguente competenza a decidere del collegio e non del giudice monocratico, il tribunale motivò la decisione rilevando che la R. Gestioni, che aveva stipulato con il comune un contratto di appalto per la gestione del suo patrimonio immobiliare, aveva conferito gli incarichi professionali de quibus in forza di una procura sostanziale e processale rilasciata dal comune per i giudizi ritenuti necessari per l’espletamento dei servizi conferiti, con facoltà di nominare avvocati e di attribuirgli ogni facoltà in ordine al giudizio promosso, sicché il conferimento degli incarichi legali, essendo avvenuto in nome e per conto del comune, era ad esso riconducibile, con conseguente onere a suo carico di pagare le relative spese legali.
Con atto notificato il 30. 1. 2017 il comune di Napoli ricorre per la cassazione di questa decisione, affidandosi a due motivi.
Resistono con distinti controricorsi e con successive memorie la s.p.a. R. Gestioni e A.G..
La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.
Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa interpretazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, lamentando che il Tribunale abbia ritenuto applicabile nel caso di specie tale disciplina processuale, che prevede la decisione da parte del collegio e la sua l’inappellabilità, nonostante che la controversia non fosse limitata al quantum debeatur, ma anche alla spettanza del relativo obbligo di pagamento, avendo ciascuna delle parti convenute contestato di essere debitrice.
Il motivo è infondato.
La questione sollevata risulta definitivamente risolta da questa Corte con l’arresto delle Sezioni unite n. 4485 del 2018, secondo cui le controversie di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, introdotte sia ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, restano soggette al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’an debeatur. Il principio era inoltre stato già affermato dalle decisioni n. 4002 del 2016, richiamata nell’ordinanza impugnata, e n. 5843 e n. 12411 del 2017.
Ne discende che vanno disattese anche le eccezioni sollevate dai controricorrenti di inammissibilità del ricorso per cassazione, per essere la decisione emessa impugnabile con l’appello, considerato che l’art. 14 sopra richiamato dichiara espressamente inappellabile la decisione del Tribunale. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa interpretazione violazione degli artt. 1362,1363,1388,1394,1398,1704,1705,1719 e 2697 c.c., assumendo che la decisione impugnata è giunta alla conclusione accolta sulla base di una erronea interpretazione del contratto intervenuto tra il comune e la società R. Gestione. Si sostiene in particolare che esso, in realtà, non conferiva alcuna procura a quest’ultima ma il un mero mandato senza rappresentanza, in forza del quale la detta società si impegnava a gestire in proprio il contenzioso giudiziale, con conseguente obbligo di corrispondere il compenso al difensore incaricato. A tal fine il Tribunale non avrebbe infatti considerato l’art. 6, comma 5, del contratto di appalto di servizi intervenuto tra le parti, secondo cui ” Le spese e le competenze professionali, liquidate nei giudizi che si concludono con esito favorevole, sono rimborsate dal Comune solo nell’ipotesi di rivalsa infruttuosa nei confronti del soccombente ” e ” sono altresì rimborsate dal Comune le spese e le competenze calcolate nei limiti delle tariffe professionali, nell’ipotesi di compensazione nei giudizi che si concludono con esito favorevole, in ogni altro caso sono rimborsate le sole spese vive documentate, mentre le competenze professionali restano a carico dell’Affidatario ” ed altresì il precedente art. 2, che prevedeva, tra le prestazioni dell’Affidataria, la ” gestione dei rapporti di utenza assistiti da titolo idoneo e dei rapporti di fatto, afferenti immobili da gestire in regime di diritto privato, ivi compresa la gestione del contenzioso giudiziale”. Si aggiunge che la procura rilasciata il 2. 2. 2006 conferiva alla R. Gestione la più ampia libertà di scegliere avvocati, di conferire e di revocare gli incarichi e di attribuire agli avvocati le più ampie facoltà, compresa quella di transigere e conciliare.
Anche il secondo motivo va respinto.
Le censure sollevate appaiono inammissibili dal momento che, nel richiamare il contratto di appalto di servizi intercorso tra il comune e la R. Gestione non si confrontano con l’affermazione della ordinanza impugnata secondo cui ” le pattuizioni de quibus giammai potrebbero essere utili al fine di escludere la sussistenza di una responsabilità contrattuale del comune…. trattandosi di clausole convenute inter alios ed in quanto tali inidonee ad incidere nella sfera di un terzo, quale il ricorrente professionista”. In realtà dalla lettura dell’ordinanza risulta chiaramente che il Tribunale ha fondato la sua decisione sul contenuto della procura rilasciata dal comune alla R. Gestioni per atto notarile del 2.2.2006, con la quale la committente conferiva alla predetta società ” i più ampi poteri di rappresentanza e di firma… ” per lo svolgimento di ” tutte le attività giuridiche occorrenti per dare pieno adempimento alle obbligazioni dedotte nel contratto di cui in premessa, necessarie per rendere compiutamente tutti i servizi oggetto del contratto medesimo “. Il Tribunale, inoltre, ha sottolineato che gli atti introduttivi dei giudizi nei quali l’avv. Ausiello aveva prestato la propria attività professionale contenevano procure rilasciate al predetto difensore dalla R.” in nome e per conto del Comune di Napoli”, il quale risultava indicato come rappresentato dalla R. Gestione S.p.a.”.
Si tratta di affermazioni che costituiscono autonoma ratio decidendi della ordinanza impugnata e che non risultano investite o attaccate dalle deduzioni di parte ricorrente, che si limita, con riguardo alla procura, a contrapporre all’interpretazione accolta dal Tribunale la clausola che riconosce alla R. Gestione ampia discrezionalità in ordine alla scelta dei legali da nominare ed alle facoltà loro attribuibili, che è del tutto indifferente rispetto alla qualificazione dell’atto quale procura e, in particolare, non è in grado di sorreggere l’interpretazione patrocinata dal ricorrente che si tratterebbe di mero mandato senza rappresentanza.
Merita richiamare, infine, come principio di diritto vivente l’orientamento di questa Corte secondo cui l’interpretazione dell’atto contrattuale da parte del giudice di merito integra un apprezzamento di fatto, censurabile nel giudizio di cassazione soltanto per l’inosservanza dei criteri legali di interpretazione e non attraverso la mera contrapposizione di una soluzione interpretativa diversa rispetto a quella accolta dalla sentenza impugnata (Cass. n. 16987 del 2018; Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 10891 del 2016; Cass. n. 2465 del 2015). Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del comune ricorrente.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il comune di Napoli al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 5.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali, per ciascun controricorrente.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021
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