LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2417-2017 proposto da:
A.S., rappresentato e difeso dall’avv. MAURO PILIA;
– ricorrente –
contro
B.S., S.S., B.I., B.V., rappresentate e difese dall’avv. MAURO PRETTI;
– controricorrenti –
contro
B.A.A.N., L.G., B.G.P., P.A., L.E.;
– intimati –
FALLIMENTO L.E. IN PERSONA DEL CURATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A STOPPANI 34, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO AURELI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO TULUI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 846/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 10/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere Dott. GORJAN SERGIO.
FATTI DI CAUSA
B.M. ebbe ad evocare in giudizio, avanti il Tribunale di Lanusei, i coniugi B.A.N. e P.A., i coniugi B.G.P. e L.G., il fallimento L.E., L.E. in persona e A.S. per sentir accertare che il contratto notarile del 12.10.2009, con il quale era stato venduto all’ A. il fondo, sito in Comune censuario ed amministrativo di Tortolì allibrato al catasto sub foglio ***** mappali – oggi – ***** sub 1 e ***** sub 2, era frutto di simulazione.
Riferiva il B. come detto terreno venne acquistato, bensì, dai consorti B.- P. e consorti B.- L. per la quota totale di due terzi, ma anche da lui in ragione della residua quota di un terzo e quindi venduto, con tre distinte scritture private, da tutti i comproprietari ad L.E. nel 2002.
Quindi nel 2009 i consorti B.- P. e B.- L. avevano veduto per l’intero il medesimo fondo a A.S. – fidanzato della figlia del L. – senza che egli – comproprietario – partecipasse all’atto.
A fronte della richiesta del Fallimento L.E. – dichiarato nel 2010 – della restituzione del prezzo, ricevuto da L.E. in occasione della stipula delle scritture private di compera vendita del 2002 – stante la successiva alienazione del medesimo fondo ad altri – il B. avviava la presente lite per sentir accertare la simulazione della compera vendita attuata mediante rogito notarile a favore dell’ A. – fidanzato della figlia del L..
Resistevano i consorti B.- L. e B.- P. aderendo alla domanda dell’attore, mentre la procedura fallimentare di L.E. propose a sua volta domande in via riconvenzionale.
L.E. e A.S. rimasero contumaci.
Il Tribunale ogliastrino ebbe a rilevare l’inammissibilità e della domanda del B. e delle domande riconvenzionali mosse dal Fallimento, poiché gli atti contrattuali alla loro base affetti da nullità ed inammissibili le domande proposte dalla procedura verso i convenuti.
La curatela del Fallimento L.E. propose gravame avanti la Corte d’Appello di Cagliari, che, resistendo le eredi di B.M., i consorti B.- L. e B.- P. nonché L.E., ma nella contumacia dell’ A., accolse l’impugnazione principale mossa dal Fallimento circa la validità della scrittura privata del 2002 sottoscritta da B.M. e rigettò l’appello incidentale, mosso dalle eredi di B.M. e dai coniugi B., in punto accertamento che il rogito notarile del 2009 era simulato.
Osservava la Corte sarda come il deposito, avvenuto in sede d’appello del certificato di destinazione urbanistica del fondo oggetto della scrittura privata del 2002 tra il solo originario attore ed il L., consentiva di ritenere superata la situazione che portò il Tribunale ogliastrino a rilevare la nullità D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 30, mentre in effetto non era stata gravata l’effettiva ratio decidendi che supportava la statuizione di nullità del rogito notarile, che dunque era passata in giudicato.
A.S. ha proposto ricorso per cassazione con impugnazione articolata su tre motivi e controricorso avverso l’impugnazione incidentale avversaria.
Resiste ritualmente con controricorso la procedura del Fallimento di L.E., che anche propone a sua volta impugnazione incidentale articolata su quattro motivi ed ha depositato nota difensiva.
Resistono con controricorso le consorti S.- B., quali eredi di B.M..
Tutte le altre parti, benché ritualmente vocate, sono rimaste intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dall’ A. s’appalesa privo di fondamento e va rigettato siccome l’impugnazione incidentale mossa dal Fallimento L.E..
Con il primo mezzo d’impugnazione principale il ricorrente denuncia la violazione della regola iuris desumibile dall’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c. in quanto il Collegio sardo ha ritenuto che la ratio decidendi principale, resa dal Giudice ogliastrino per dichiarare inammissibile la domanda di simulazione, era la nullità del rogito poiché venduto un bene individuato come unitario senza il concorso della volontà di tutti i comproprietari, mentre il cenno alla carenza d’interesse dell’attore originario B.M. – poiché non parte del rogito notarile simulato – era una motivazione di sostegno ulteriore.
Difatti ad opinione dell’impugnante la ratio decidendi andava individuata nella carenza di legittimazione del B., mentre il cenno alla vendita di bene comune, non da parte di tutti i contitolari, era da ritenere un obiter dictum incidentale, sicché non s’era formato alcun giudicato sulla nullità del rogito notarile del 2009, per altro nemmeno esplicitato nel dispositivo della sentenza di prime cure.
Al riguardo inoltre l’ A. rilevava come è insegnamento di questo Supremo Collegio che l’integrazione tra dispositivo e motivazione, per desumere la portata precettiva della decisione, è possibile solo se la sentenza porta effettivamente una statuizione precettiva, non presente nelle decisioni di mero rigetto della domanda.
Di conseguenza era interesse del ricorrente – parte acquirente nel contratto notarile dichiarato nullo – far rilevare l’inesistenza di un giudicato sul punto, anche perché la Corte sarda ebbe pure ad esplicitare la statuizione di nullità – non presente nel dispositivo della prima sentenza – nel dispositivo della decisione impugnata.
La censura articolata dall’ A. appare svolgere argomentazione critica che si sostanzia nella contrapposizione di propria individuazione della ratio decidendi a sostegno della statuizione di prime cure rispetto a quella indicata dalla Corte territoriale.
Difatti l’ A., non già, rileva che i Giudici d’appello ebbero ad enfatizzare argomentazione non svolta dal Tribunale nella sentenza gravata, bensì che il passaggio motivazionale dagli stessi privilegiato, in effetti, aveva natura di mero obiter dictum incidentale.
In realtà la Corte sarda pone in evidenza come l’accertamento della nullità del rogito notarile del 2009 – del quale il B. chiedeva ne fosse dichiarata la simulazione – rappresenta la ratio decidendi principale, mentre la carenza d’interesse dell’attore quella secondaria incidentale, per rispondere all’unica ragione portata a sostegno dell’appello incidentale mosso dagli eredi B. avverso la sentenza del Tribunale ogliastrino.
La scelta esegetica operata dalla Corte non appare irragionevole e quindi censurabile in sede di legittimità alla luce del passaggio motivazione afferente la nullità del rogito.
Detta statuizione si fonda sul preciso richiamo ad arresto di questa Suprema Corte a sezioni unite circa l’assenza di uno degli elementi essenziali del contratto – la volontà comune delle parti – qualora un bene in comproprietà venga individuato nel contratto come ceduto per l’intero, mentre parti stipulanti il patto non sono tutti i titolari dello stesso.
Difatti la statuizione si fonda su preciso insegnamento di legittimità; trova puntuale riscontro nel testo della motivazione della sentenza; risulta coerente con la decisione, non già, di rigetto della domanda mossa dal B., bensì nella declaratoria di sua inammissibilità.
La circostanza che, anche l’osservazione che il B. non aveva interesse alla declaratoria di simulazione poiché non parte del contratto, poteva reggere la statuizione di inammissibilità non incide sulla statuizione della Corte sarda che, comunque, la ratio decidendi fondata sulla nullità del rogito per carenza della volontà delle parti – art. 1325 c.c., n. 1, – non risultava attinta da censura con alcuno degli appelli proposti in causa.
Il cenno del ricorrente all’insegnamento di questo Supremo Collegio in punto integrazione della portata precettiva della sentenza, presente in dispositivo, mediante il ricorso alla motivazione non assume rilievo nella specie poiché, come visto, il Tribunale ogliastrino, non già, ha rigettato la domanda del B., bensì ebbe a dichiararla inammissibile, sicché le ragioni che sorreggono detto accertamento integrano la portata precettiva del dispositivo.
Con il secondo mezzo dell’impugnazione principale l’ A. denunzia nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, da parte del Tribunale, della ragione per la quale ha ritenuto che la volontà espressa dalle parti contraenti nel rogito del 2009 era quella di vendere l’intero bene, nonostante i venditori agenti non ne erano titolari per l’intero.
Situazione non sanata dal decisum della Corte sarda poiché portante motivazione di mero richiamo a quanto stabilito nella prima sentenza.
Ad opinione del ricorrente, invece, dall’atto pubblico s’evince la volontà dei venditori di cedere solo la loro quota del bene con conseguente piena legittimità del contratto, anche alla luce dell’arresto di questa Suprema Corte – n. 7481/93 – portato dal Tribunale a supporto della sua affermazione circa la nullità del rogito.
La censura mossa non coglie nel segno poiché si duole di una carenza di motivazione da parte del primo Giudice nel motivare le ragioni di fatto, dalle quali ebbe a desumere la nullità del rogito notarile del 2009; vizio, se esistente, afferente la decisione di primo grado con conseguente applicazione della regola iuris ex art. 161 c.p.c., comma 1.
Tuttavia, come precisato dalla Corte sarda, alcuna delle parti ebbe a proporre gravame in relazione a detta nullità per vizio di motivazione, sicché nemmeno la questione può essere proposta ex novo in sede di legittimità.
Se il vizio afferisce la sentenza del Tribunale vale il principio che le nullità si convertono in motivi di gravame, mentre se afferisce alla sentenza impugnata la motivazione risulta puntualmente espressa, ossia s’e’ formato il giudicato interno sulla questione per difetto di appello sul punto.
Con il terzo motivo dell’impugnazione principale l’ A. deduce omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, individuato nella circostanza che la Corte sarda non ha rilevato che, nel rogito notarile del 2009, i venditori vendettero ciascuno solo la quota di un quarto del bene, di cui erano titolari, e nemmeno risulta indicato quale sia il titolare della quota non ceduta. L’argomentazione critica svolta appare di difficile intellegibilità posto che la ragione giuridica per la quale il Tribunale ha ritenuto la nullità del rogito del 2009 è proprio la circostanza che venditori ed acquirente intesero acquistare e vendere il fondo per l’intero mentre i venditori, non già, erano titolari ciascuno della quota di un quarto dell’intero – come in contratto – ma solo dei due terzi complessivi, pacificamente residuando un terzo in capo all’originario attore B.M. come da rogito del 16.12.1980.
Dunque non concorre alcun omesso esame di un fatto storico poiché quanto pattuito nel rogito del 2009 risulta, non solo, esaminato dai Giudici di merito, ma anche posto alla base della loro decisione.
Il Fallimento di L.E. ha proposto a sua volta impugnazione incidentale autonoma attingendo la sentenza impugnata con quattro motivi di censura. Con la prima ragione la procedura deduce vizio di nullità per violazione della norma ex art. 112 c.p.c., in quanto la Corte sarda non ha esaminato le sue domande di rilascio della quota di immobile afferente alla posizione di B.M. e di ristoro del danno per la mancata disponibilità dell’immobile.
Con il secondo mezzo d’impugnazione la procedura fallimentare segnala violazione del disposto ex artt. 1476,1477 e 1223 c.c. – nell’ipotesi di superamento del primo vizio denunziato – poiché era dovuto il ristoro del danno da mancata consegna del bene almeno per la quota afferente il contratto stipulato da B.M..
Le due censure in quanto strettamente correlate vanno esaminate congiuntamente ed appaiono prive di pregio giuridico.
Difatti la Corte sarda ha puntualmente motivato in relazione alle ulteriori domande esposte dalla procedura fallimentare ritenendole assorbite a seguito dell’accoglimento dell’appello sulla domanda inerente la validità del contratto stipulato per scrittura privata e l’accertamento dell’autografia delle sottoscrizioni. Inoltre i Giudici cagliaritani hanno appositamente motivato circa il ritenuto assorbimento delle ulteriori domande svolte operando espresso richiamo anche alla motivazione adotta a sostegno del rigetto dell’appello incidentale, mosso dai B., circa l’interesse di B.M. a rilevare la simulazione del rogito del 2009.
Dunque non concorre il vizio di nullità per omessa pronuncia, avendo la Corte sarda appositamente motivato con relazione alle domande subordinate proposte dal Fallimento.
Inoltre, come dianzi ricordato, la Corte di merito ha pure precisato le ragioni del mancato accoglimento delle pretese risarcitorie mosse dalla curatela, in quanto il bene non disponibile alla stessa esclusivamente per la condotta delle altre parti del processo che confezionarono il rogito notarile del 2009, pretermettendo del tutto B.M..
Quindi la dichiarata nullità del rogito, proprio perché pretermesso uno dei comproprietari, palesa come questi non abbia posto in esser alcuna condotta di ostruzione acché il Fallimento entrasse nella disponibilità del bene, pacificamente nel 2002 consegnato al L., posto che vi eresse anche costruzione abusiva come precisato nella parte in fatto della sentenza impugnata.
L’argomento critico svolto nel secondo motivo di impugnazione incidentale, poi, appare apodittica contestazione di detta motivazione, eppertanto il mezzo proposto risulta generico.
Con la terza doglianza il Fallimento lamenta violazione della regola iuris ex artt. 36,167 e 269 c.p.c. ed art. 2909 c.c., posto che la Corte cagliaritana ebbe a ritenere nulli D.P.R. n. 380 del 2000, ex art. 30, tutte e tre le scritture private del 2002, con le quali i titolari del fondo lo cedettero al L., benché le domanda proposta da essa procedura contro i consorti B.- L. ed i consorti B.- P. erano state ritenute inammissibili dal Tribunale poiché svolte nei confronti di soggetti diversi dall’originario attore.
Osserva la procedura istante come, nella decisione di prime cure alcuna statuizione viene adottata in relazione alle domande afferenti le scritture private sottoscritte dai consorti B.- L. e B.- P., sicché erroneamente la Corte ha ritenuto che l’inammissibilità delle domande tutte, da essa procedura proposte, riposasse solo sulla nullità di dette scritture private.
La censura proposta appare inammissibile posto che in effetti non attinge alcuna statuizione adottata dalla Corte territoriale siccome è dato evincere dalla stessa argomentazione critica proposta.
Difatti, con chiarezza, la Corte sarda ha esaminato esclusivamente le domande proposte dalle parti con i gravami sia principale che incidentale, i quali non avevano ad oggetto la statuizione del Tribunale circa l’inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte dalla procedura fallimentare nei confronti dei consorti B.- L. e B.- P. in relazione all’autenticità delle sottoscrizioni da loro apposte sulle scritture private del 2002, con le quali vendettero al L. la loro quota del bene oggetto di contratto.
Difatti il Giudice ogliastrino rilevò l’inammissibilità della domanda riconvenzionale con detto oggetto rivolta dalla curatela fallimentare nei confronti delle altre parti convenute dalla procedura concorsuale e detta statuizione non risulta attinta con appello, sicché non formò oggetto del giudizio di gravame e di alcuna statuizione da parte della Corte sarda.
Alcun rilievo appare assumere il passaggio motivazionale della sentenza riprodotto nell’argomentazione critica svolta, posto che all’evidenza appare mera descrizione delle ragioni alla base della decisione adottata dal Tribunale per, quindi, statuire sull’appello incidentale mosso avverso la statuizione di carenza d’interesse del B. alla originaria domanda di simulazione.
Il cenno alla nullità non solo dell’unica scrittura privata oggetto di causa – quella sottoscritta da B.M. – ma anche delle altre due – le quali pure erano prive del Certificato di destinazione urbanistica – appare mero obiter dictum una volta assodato che dette scritture non erano oggetto di alcuna domanda sulla quale sia il Tribunale che la Corte ebbero a statuire, sicché nemmeno può formarsi alcun giudicato – Cass. sez. 2 n. 23077/21 – mancando il rapporto presupposto, stante che il primo Giudice ebbe a dichiarare inammissibili la domanda riconvenzionale mossa dalla procedura fallimentare in ordine a dette due scritture private.
Con il quarto mezzo d’impugnazione il Fallimento L. deduce violazione delle norme ex artt. 91 e 92 c.p.c. in quanto il Collegio sardo ebbe a compensare integralmente le spese del grado nonostante che la sua domanda era stata accolta a fronte della resistenza degli appellati.
La censura s’appalesa priva di fondamento giuridico posto che la Corte distrettuale ha puntualmente motivato l’esercizio della sua facoltà ex art. 92 c.p.c. – la riforma della prima decisione, altrimenti corretta, consegue al deposito solo in sede d’appello del documento rilevante – e detta ragione nella vigenza della formulazione dell’art. 345 sino al 1995 era espressamente ritenuta dal Legislatore giusta causa di compensazione – Cass. sez. 1 n. 2212/07, Cass. sez. 3 n. 4294/87.
Di conseguenza la valutazione operata dalla Corte di merito – concorrenza di gravi ed eccezionali ragioni – siccome previsto dal disposto ex art. 92 c.p.c. – nella formulazione ratione temporis vigente – rimane insindacabile in sede di legittimità.
Al rigetto dell’impugnazione segue la condanna dell’ A. alla rifusione in favore delle consorti S.- B. delle spese della presente lite di legittimità, liquidate in Euro 5.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense.
Atteso il rigetto delle impugnazioni reciprocamente proposte, reputa la Corte di compensare integralmente le spese tra l’ A. e la procedura fallimentare.
Al rigetto dell’impugnazioni segue l’obbligo del ricorrente principale e di quello incidentale di versare l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
PQM
Rigetta il ricorso principale e quello incidentale e condanna il ricorrente principale a rifondere alle consorti S.- B. le spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 5.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del 15%.
Compensa le spese di questo giudizio di legittimità tra l’ A. e la procedura concorsuale.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’impugnante principale e di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021
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