Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40312 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37587-2019 proposto da:

D.D.G., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO GENTILE;

– ricorrente –

contro

FONDO ASSISTENZA NAZIONALE INTEGRATIVA MARITTIMI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3570/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.

RILEVATO

che:

1. La Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’appello di D.D.G., confermando la decisione di primo grado, che aveva rigettato la domanda di condanna del FANIMAR Fondo Assistenza Nazionale Integrativa Marittimi – al pagamento dell’indennizzo per il definitivo ritiro del libretto di navigazione conseguente a inidoneità permanente alla navigazione medesima.

2. La Corte territoriale ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva (rectius, di titolarità passiva) del FANIMAR rilevando come tale Fondo fosse tenuto, in base al contratto collettivo del 20.12.2002 (art. 3) a “rinnovare la sottoscrizione delle polizze di assicurazione”, secondo lo schema di cui all’art. 1891 c.c., con la conseguenza che il marinaio avrebbe dovuto far valere la pretesa all’indennizzo direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice (Helvetia Assicurazioni, di cui aveva ricevuto i necessari riferimenti) con cui il Fondo aveva stipulato la polizza per il caso di ritiro del libretto di navigazione.

3. Ha aggiunto che una responsabilità del Fondo sarebbe stata configurabile in ipotesi di mancata stipulazione della polizza oppure rifiuto nel comunicare gli estremi della società assicuratrice, cioè per il danno eventualmente subito dall’assicurato a causa della perdita della prestazione dovuta all’inadempimento del Fondo; che quest’ultimo era privo di legittimazione passiva (rectius, titolarità passiva) rispetto alla domanda azionata dal marinaio e volta ad ottenere il pagamento della prestazione indennitaria.

4. Avverso tale sentenza D.D.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; FANIMAR non ha svolto difese.

5. La proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

6. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 2697 c.c..

7. Si premette che il ricorrente aveva richiesto al FANIMAR in data 21.5.2015 il conseguimento dell’indennizzo per inidoneità alla navigazione e che il Fondo, con provvedimento del 18.6.2015, aveva comunicato di non poter accogliere la richiesta in quanto “la malattia (desunta dalla documentazione raccolta) … rientra nelle esclusioni indicate dagli accordi sindacali vigenti in materia, nonché…anche nelle condizioni generali e/o particolari delle polizze…a suo tempo sottoscritte”.

8. Si assume che in tal modo il Fondo, non solo aveva omesso di fornire ogni elemento utile per consentire di individuare le Compagnie con cui aveva stipulato le polizze, ma non si era limitato a negare il proprio obbligo di pagamento bensì aveva motivato nel merito il rigetto della domanda, così da far presumere al richiedente che “Fanimar non era solo il soggetto stipulante, ma anche il soggetto preposto alla concreta gestione dei rapporti di cui alle medesime polizze”.

9. Si censura la sentenza d’appello perché avrebbe omesso di valutare il comportamento complessivo del Fondo, ai sensi dell’art. 1362 c.c.. Comunque, si afferma che il Fondo è direttamente responsabile di alcuni adempimenti e che nel caso di specie non risulta agli atti denuncia del sinistro alla Compagnia assicuratrice e neppure la trasmissione della necessaria documentazione, a seguito della richiesta del ricorrente di costituzione del collegio arbitrale.

10. Il ricorso è inammissibile.

11. Il motivo di ricorso in esame non contesta la statuizione della sentenza d’appello che ha negato la legittimazione passiva (rectius, titolarità passiva) del Fondo rispetto alla domanda di indennizzo, ma fa valere una responsabilità del Fondo perché si sarebbe comportato come se avesse competenza a decidere sull’indennizzo ed inoltre perché non avrebbe posto in essere una serie di adempimenti di sua competenza.

12. Le censure, come articolate, non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

13. Peraltro, il ricorso in esame non specifica in che termini e in quali atti processuali (che sarebbe stato necessario trascrivere, almeno in parte, e depositare, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) gli ulteriori profili di responsabilità erano stati dedotti nei precedenti gradi di giudizio, atteso che di essi non vi è traccia nella sentenza impugnata.

14. Per tali ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.

15. Non si provvede alla regolazione delle spese di lite atteso che il FANIMAR non ha svolto difese.

16. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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