LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16644-2020 proposto da:
M.R., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA BIANCHINI;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CAMPOBASSO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MATTEO CARMINE IACOVELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 180/2019 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 24/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.
RILEVATO
Che:
La Corte d’Appello di Campobasso, adita dal Comune di Campobasso, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di M.R. e annullato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni due, inflitta dall’ente territoriale in relazione all’assenza ingiustificata nei giorni 27 e 28 gennaio 2016;
2. la Corte territoriale ha premesso in punto di fatto che il M. aveva chiesto di poter godere di tre giorni di ferie dal 26 al 28 gennaio ma l’istanza era stata rigettata dal Dirigente perché in quei giorni era stato programmato un corso di aggiornamento in materia di infortunistica stradale al quale il M., assegnato all’Unita operativa Polizia Locale e mobilità, non aveva partecipato;
giudice d’appello ha evidenziato che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che l’illegittimità della sanzione discendesse dall’assenza di prova della comunicazione al M. della Dir. del 22 ottobre 2015 inerente le modalità di concessione delle ferie, perché il provvedimento in parola non aveva aggiunto nulla al quadro normativo e contrattuale in base al quale spetta al datore di lavoro stabilire il momento di godimento delle ferie, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore;
4. il M., pertanto, non poteva assentarsi dal servizio senza avere previamente ottenuto l’autorizzazione, tanto più che egli, responsabile sindacale, era a piena conoscenza delle disposizioni che disciplinano l’istituto delle ferie, come reso evidente dalla nota a sua firma del 21 dicembre 2015 acquisita agli atti;
5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.R. sulla base di due motivi, illustrati da memoria, ai quali ha opposto difese con controricorso il Comune di Campobasso;
6. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
Che:
1. Il primo motivo del ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e addebita alla Corte territoriale di avere violato il giudicato interno che si era formato sull’accertamento delle circostanze di fatto inerenti l’assenza di prova della comunicazione del diniego di concessione delle ferie e dell’ordine di servizio avente ad oggetto la partecipazione al corso di aggiornamento;
1.1. il ricorrente sostiene che per ciò solo la sanzione doveva essere ritenuta illegittima in quanto il Comune si era limitato ad affermare che sulla base delle disposizioni contrattuali l’assenza doveva essere autorizzata dal dirigente;
2. Con la seconda censura M.R. si duole dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e denuncia anche la manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione;
2.1. ribadito che per prassi consolidata era sufficiente il nulla osta da parte del responsabile del servizio, nella specie tempestivamente apposto in calce alla domanda, il ricorrente sostiene che la Corte ha omesso di valutare le circostanze riferite dai testi limitandosi a richiamare la normativa legale e contrattuale, di per sé non sufficiente a far ritenere legittima la sanzione in ragione della portata innovativa della Dir. 22 ottobre 2015 rispetto alle modalità di concessione autorizzazione seguite nell’ufficio;
3. il ricorso è inammissibile in entrambe le sue articolazioni;
il giudicato si forma solo su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma, effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia (Cass. nn. 10760/2019, 24783/2018, 12202/2017) e, pertanto, non viola il giudicato né il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice che, rimanendo nei limiti del petitum e della causa petendi, renda la pronuncia in base ad una ricostruzione dei fatti e ad una qualificazione giuridica degli stessi diverse rispetto a quelle prospettate dalle parti (Cass. n. 513/2019);
3.1. il ricorrente, anche nella memoria depositata ex art. 380 bis c.p.c., confonde il giudicato che, lo si ribadisce, non si forma sulle valutazioni di meri presupposti di fatto che, unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico della decisione (Cass. n. 24358/2018), con gli effetti derivanti dal principio di non contestazione, che esclude dal tema di indagine il fatto costitutivo della domanda, ma trova comunque un limite nella possibilità che il giudice ne accerti, d’ufficio, l’esistenza o l’inesistenza in base alle risultanze ritualmente acquisite (Cass. n. 24198/2020; Cass. n. 1448/2020; Cass. n. 26395/2016);
3.2. inammissibile è anche il richiamo agli artt. 115 e 116 c.p.c. erché sulle disposizioni citate non si può fare leva per lamentare l’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice d’appello, in quanto una violazione può essere ravvisata solo qualora il ricorrente alleghi che siano state poste a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o che il giudice abbia disatteso delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. fra le più recenti Cass. n. 18092/2020; Cass. n. 1229/2019, Cass. n. 23940/2017, Cass. n. 27000/2016);
3.3. è stato anche affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la censura di violazione delle norme processuali predette non può – rimare una “trasformazione” in error in procedendo del precedente izio di motivazione per “insufficienza od incompletezza logica”, vizio non più denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 23940/2017) e ciò perché, all’esito delle modifiche apportate al codice di rito dal D.L. n. 83 del 2012, “il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. n. 11892/2016 e negli stessi termini Cass. n. 23153/2018);
4. considerazioni analoghe portano a ritenere inammissibile anche il secondo motivo in quanto all’esito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, rileva solo l’omesso esame del fatto storico decisivo ai fini di causa e non l’omesso apprezzamento di risultanze istruttorie, quando il fatto storico sia stato comunque valutato da giudice del merito;
5. alle considerazioni che precedono si deve aggiungere che le censure, che insistono sulla sussistenza di una prassi alla quale il ricorrente si sarebbe attenuto, non colgono la ratio della sentenza impugnata che detta prassi ha valutato, sia pure per definirla contra legem, ed ha ritenuto che, dovendo il personale attenersi alle disposizioni di legge e contrattuali, ben conosciute anche dal M., l’assenza andava qualificata ingiustificata perché non sorretta da idonea autorizzazione, e ciò a prescindere della conoscenza o meno dell’intervenuto diniego;
5.1. si tratta di una motivazione priva dei denunciati profili di contraddittorietà, che tiene anche conto delle circostanze di fatto rappresentate dal ricorrente, sia pure per ritenerle irrilevanti, sicché il M. avrebbe dovuto individuare e denunciare l’eventuale errore di diritto nel quale, così ragionando, la Corte territoriale sarebbe incorsa, non già limitarsi a fare leva sull’errata valutazione delle risultanze processuali, che, all’esito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non può essere denunciata nel giudizio di legittimità ove i fatti storici siano stati comunque apprezzati dal giudice del merito;
6. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ciò esime il Collegio dal disporre la rinnovazione della comunicazione della proposta e del decreto di fissazione dell’adunanza, erroneamente (ndr: testo originale non comprensibile) al Comune di Campobasso ad un indirizzo di posta elettronica, (ndr: testo originale non comprensibile) da quello dichiarato;
6.1. nella giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidato il principio secondo cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice, ance di legittimità, di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica (ndr: testo originale non comprensibile) finale è destinato a produrre i suoi effetti;
se ne è tratta la conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione inammissibile o prima facie infondato, appare superfluo disporre la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che l’adempimento si tradurrebbe in una dilatazione dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. n. 15106/2013, Cass. n. 12515/2018, Cass. n. 33557/2018, Cass. n. 33399/2019);
7. le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo;
8. ai sensi D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021
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