LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 947-2021 proposto da:
Soilmare S.r.l. domiciliata in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentata e difesa dall’Avvocato Casimiro Mastino per procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, domiciliata Roma, Via dei Portoghesi, 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa per legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 199/2020, depositata il 23/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Soilmare S.r.l. ricorre, con sei motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte d’appello di Cagliari ne ha rigettato l’impugnazione, confermando la sentenza del locale tribunale che aveva respinto le domande di accertamento della illegittimità della risoluzione, intimata con Delib. 19 gennaio 2004, n. 107, dalla committenza, del contratto, intercorso in data ***** tra la società e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, avente ad oggetto la realizzazione delle piastre in conglomerato cementizio ed elementi metallici di appoggio delle rampe delle navi “*****” sulle banchine del porto commerciale di Cagliari, per l’importo di Euro 249.648,80.
Sono state altresì respinte le domande di risarcimento dei danni subiti dall’impresa e quelle di adempimento relative alle varie riserve iscritte dall’appaltatrice in contabilità.
2. Con i proposti motivi la ricorrente deduce:
– con il primo, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio, quale la valutazione del comportamento e dei documenti relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale ed in particolare dell’assenso del DL all’esecuzione dei lavori, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; – con il secondo, violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., in relazione al contratto di appalto ed al mancato pagamento delle somme dovute per i lavori eseguiti, per le riserve per i materiali approvvigionati e le prestazioni comunque effettuate a favore dell’appaltante, costitutive di indebito arricchimento, in relazione all’art. 2041 c.c.;
– con il terzo, violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito respinto l’eccezione di violazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 formulata dalla ricorrente con riferimento alla risoluzione intimatagli, non avendo controparte provato l’eseguibilità delle opere per gli errori progettuali dell’appaltatore e del D.L. in sede di consegna dei lavori;
– con il quarto, violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 50 del 2016 e alll’art. 2697 c.c., e perplessità della motivazione là dove la “Corte di appello, con motivazione incomprensibile ha ritenuto indimostrata l’illegittimità della rescissione del contratto di appalto, peraltro in contraddizione con le risultante dei documenti prodotti nel giudizio di 1 grado”;
– con il quinto, nullità della sentenza per “violazione dell’obbligo di adeguatamente motivare il rigetto il rigetto della richiesta CTU (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), avendo la sentenza di appello confermato la sentenza di primo grado con la quale, in assenza CTU, il tribunale aveva sostanzialmente ritenuto che la resistente avesse fornito le prove degli inadempimenti contestati alla ricorrente”;
– con il sesto, “violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 2697 c.c., nonché per perplessità della motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) riferimento al capo della sentenza con cui è stata respinta la CTU richiesta “ragione del principio della ragione più liquida”.
3. I motivi sono tutti inammissibili perché versati in fatto e, quindi, al di là delle dedotte violazioni di legge e vizi di motivazione, diretti a sollecitare una alternativa lettura del merito volta ad impegnare, in modo non consentito, questa Corte di legittimità ad accertamenti diretti sulle vicende di lite.
3.1. Il richiamo, nei motivi proposti, alle regole di giudizio ed ai criteri di prova, alla cui osservanza ed applicazione è tenuto il giudice del merito nel dare ricostruzione ai fatti nell’esercizio della discrezionalità sua propria (artt. 115 e 116 c.p.c.; art. 2697 c.c.), è indicativo della inammissibilità delle censure che non riescono a denunciare violazioni macroscopiche delle norme invocate e realizzano, in tal modo, improprie sovrapposizioni.
Come da questa Corte, infatti, affermato: “in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. SU n. 20867 del 30/09/2020) e che, ancora, la violazione dell’art. 2697 c.c., si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” (Cass. n. 26769 del 23/10/2018).
Le denunce relative, ancora, alla formazione del tema di prova per mancata ammissione di consulenza tecnica di ufficio, segnalano come i giudici di merito hanno ritenuto, in primo e secondo grado, che la ricorrente non avesse fornito la prova dell’inadempimento contestatole nella realizzazione delle opere commesse, senza ammettere il richiesto mezzo.
Si tratta di censura inammissibile visto che “la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario e potendo la motivazione dell’eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato” (Cass. n. 326 del 13/01/2020).
La Corte d’appello di Cagliari non ha ammesso la c.t.u. dopo aver rilevato il mutato stato dei luoghi; l’evidenza, valorizzata in ricorso, di una possibile ricostruzione “agli atti” da parte del nominato tecnico delle sorti del contratto in contestazione, sollecita ancora una volta l’esercizio di un potere discrezionale che è proprio del solo giudice del merito, senza che, poi, l’eccentrico richiamo, contenuto in ricorso, al criterio della “ragione più liquida”, in alcun modo raccordato con l’impugnata decisione e con gli auspicati esiti della portata censura, valga ad orientare questa Corte a differenti affermazioni.
Il giudice del merito ben può diversamente determinarsi in ordine alla richiesta ammissione in forma implicita, senza che, per converso, ove ciò avvenga, siano configurabili quelle “perplessità”, dedotte in ricorso, che si vorrebbero dirette a disarticolare il ragionamento osservato ed a rendere, in tal modo, nulla la motivazione d’appello.
3.2. I motivi sono comunque generici là dove invocano l’incomprensibilità della decisione impugnata nella dedotta illegittimità della “rescissione” del contratto di appalto che si assume “in contraddizione con le risultanze dei documenti prodotti nel giudizio di 1 grado”: il motivo manca di ogni puntuale allegazione non segnalando neppure quali sarebbero stati i diversi esiti documentali in atti.
3.3. La ricorrente ha poi fatto valere violazione di legge sostanziale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riguardo all’art. 2041 c.c., deducendo, in ordine al mancato pagamento delle somme dovutele per i lavori eseguiti ed oggetto di riserve, l’indebito arricchimento conseguito dalla committenza.
Il motivo è ancora una volta generico e non si correla con l’impugnata decisione di cui il proposto mezzo contesta il mancato accoglimento senza però neppure segnalare – a fronte di una conformità delle decisioni di merito, di primo e secondo grado – come la domanda fosse stata disattesa dai giudici sollecitando a questa Corte un non consentito giudizio sul fatto.
3.4. Nel loro complesso i motivi si lasciano ancora apprezzare come inammissibili per la tecnica di stesura nel corpo del ricorso.
I motivi sono infatti formulati in modo ridondante e tanto nella mancata corrispondenza tra quelli indicati nella parte dell’atto difensivo titolata “Sintesi dei motivi” e la restante, che invece di essere di mero sviluppo dei primi porta al suo interno, in modo del tutto non coordinato, altre ragioni di critica del provvedimento impugnato sì da rendere l’articolato difensivo dai contenuti affastellati e non comprensibili.
Il ricorso e’, pertanto, ed in via conclusiva, inammissibile.
4. Spese secondo soccombenza liquidate come in dispositivo indicato.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente Soilmare S.r.l. a rifondere all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna le spese di lite che liquida in Euro 6.500,00 per compensi ed Euro 100,00 per esborsi oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma -quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021
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