Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.40403 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9475-2017 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLA PIRAMIDE CESTIA N. 31, presso lo studio dell’avvocato LEONILDA MARI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SMIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, GAETANO GIANNI’, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 124/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/01/2017 R.G.N. 2463/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Roma con sentenza n. 124/2017 aveva respinto l’appello proposto da C.S. nei confronti di Smia spa, avverso la decisione con cui il tribunale di Roma aveva rigettato la sua domanda diretta al riconoscimento delle somme a lei dovute in ragione del superiore inquadramento, riconosciuto con pregressa sentenza del tribunale romano (18.9.2001), allorché la stessa era dipendente di Federconsorzi, ed al pagamento delle quali era anche tenuta l’attuale datrice di lavoro, essendosi verificato un passaggio diretto, con conservazione di trattamento economico, tra federconsorzi, SGR spa e SMIA spa.

La corte territoriale, dopo aver puntualizzato i termini della domanda originaria e del ricorso in appello, aveva ritenuto non provato il passaggio diretto ed immediato da Federconsorzi e SGR, essendo intervenute le dimissioni della ricorrente da Federconsorzi ed essendosi instaurato un rapporto di lavoro ex novo con SGR spa; da ciò conseguiva la infondatezza di ogni pretesa, ivi compresa quella relativa al superminimo (comunque riconosciuto dalla attuale datrice di lavoro, ma ritenuto dalla lavoratrice “compensativo” del mancato riconoscimento del superiore inquadramento, invece richiesto).

Avverso detta decisione era proposto ricorso affidato a sei motivi, anche coltivati con successiva memoria, cui resisteva con controricorso la Smia spa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve osservarsi che tutti i motivi del ricorso sono affetti dal medesimo vizio riguardante il richiamo di molteplici documenti il cui contenuto non viene (quasi) mai riportato nel corso delle ragioni rappresentate, con ciò determinando una carenza di autosufficienza delle censure che non consente una immediata comprensione della questione posta. La complessiva elencazione dei documenti nella parte iniziale del ricorso ed il mero richiamo nei singoli motivi non esaurisce la necessità di rendere la censura sufficientemente specifica. A ciò si aggiunge, sempre quale premessa generale, che la denuncia di violazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, formulata con generico e accorpato riferimento ai nn. 3 e/o 4 e/o 5, aggrava la già rilevata carenza di specificazione in quanto evidenzia una confusione di prospettazione, tutt’altro che specifica, che non consente un corretto esame.

A tal riguardo questa Corte ha chiarito che “il principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia” (Cass. n. 17224/2020). Nello stesso senso è stato soggiunto che il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), “non è adempiuto… laddove i motivi di censura si articolino in un’inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e documenti incorporati nel ricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di motivazione della sentenza di primo grado” (Cass. 13312/2018).

Oltre a tali decisivi rilievi, deve ancora premettersi che tutti i motivi del ricorso trovano origine e derivano dall’assunto della ricorrente secondo il quale ci sarebbe stato il suo passaggio diretto, in continuità, dalla Federconsorzi a SGR e poi a SMIA. Alla luce di tali precisazioni vanno di seguito esaminate le singole doglianze.

1) Con il primo motivo è dedotta la nullità della sentenza o del procedimento (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) con riguardo alla omessa decisione da parte del giudice di appello dei motivi di gravame da 2 a 8, nella parte in cui la sentenza li dichiara assorbiti dalla decisione del primo motivo, ovvero, ove la pronuncia di assorbimento si debba intendere come rigetto dei motivi, è denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5).

La ricorrente deduce che erroneamente la corte territoriale avrebbe ritenuto assorbiti i motivi successivi al primo, avendo rigettato il primo motivo relativo al riconoscimento del passaggio diretto da Federconsorzi a SGR, ed avendo ritenuto che le censure successive alla prima fossero dipendenti da tale mancato riconoscimento.

2) Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione di norma di diritto con riferimento agli artt. 112,115,306,310, c.p.c., con riguardo all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5. La ricorrente espone che la domanda rinunciata, relativa alla somma di Euro 16.366,86, riguardava il rapporto di lavoro dal 1993 e quindi il rapporto SGR- SMIA. Assume che la somma era richiesta in ragione dell’accordo quadro e di quanto Federconsorzi si era impegnata a mantenere nel passaggio dei dipendenti a SGR.

3) Con il terzo motivo è dedotta l’erronea interpretazione dei fatti e degli atti di causa violazione degli artt. 112,115, e 416 e 2909 c.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5).

La ricorrente lamenta che la Corte di appello aveva rigettato il ricorso ritenendo non provato il “passaggio diretto” tra Federconsorzi e SGR. Assume a “prova” quanto dichiarato dalla stessa SMIA.

4) Il primo e terzo motivo possono essere trattati congiuntamente e dichiarati inammissibili. Come già precisato tutto l’impianto del ricorso muove dalla premessa circa la continuità del rapporto di lavoro in esame. Ma tale assunto è stato escluso dalla corte territoriale con una pluralità di ragioni: la presenza di dimissioni rese dalla lavoratrice nel rapporto con Federconsorzi prima della costituzione del nuovo rapporto di lavoro con SGR, regolato da diverso contratto; l’assenza di prova sul diretto e immediato passaggio tra le due società.

Rispetto a tali statuizioni parte ricorrente si duole della valutazione svolta dalla corte territoriale richiamando documentazione, già esaminata dal giudice di appello, e quindi chiedendo una nuova valutazione di merito non consentita in sede di legittimità, peraltro con riferimento a dichiarazioni che al più attestano la previsione di una “chiamata diretta ” della ricorrente nella SGR, ma non certamente l’impegno di quest’ultima al mantenimento delle precedenti condizioni di lavoro e di trattamento contrattuale.

L’accertamento svolto dalla corte di merito sulla assenza delle condizioni attestative di un passaggio diretto comportano poi il corretto “assorbimento” di tutte le ulteriori questioni che proprio nel passaggio diretto avrebbero potuto trovare soluzione. Coerente risulta pertanto la decisione in tal senso adottata dalla corte romana.

5) Il secondo motivo basato sul preteso passaggio diretto, e quindi, per quanto sopra detto, comunque assorbito, è anche poco chiaro con riguardo all’interesse sotteso, avendo ad oggetto una domanda rinunciata. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che “quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell’interesse delle stesse ad agire e a contraddire (ciò determina il)… venir meno della necessità della pronunzia del giudice (Cass. n. 23289/200713084/2002).

6) Con il quarto motivo è rilevata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2948,2955,2956,2938,2943,2945 c.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5), poiché la corte di appello non aveva espresso nessuna statuizione sulla domanda rinunciata (in primo grado) sulla quale il tribunale aveva comunque pronunciato.

7) Il quinto motivo ha ad oggetto la violazione o falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., art. 2697 c.c.artt. 115 e 112 c.p.c., art. 2909 c.c., e art. 324 c.p.c. (ex art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5). La ricorrente lamenta, sempre con riguardo alla domanda rinunciata, che la Corte territoriale avrebbe dovuto non decidere con l’assorbimento.

8) L’ultima censura deduce la violazione degli artt. 115116416,112 c.p.c. e art. 2697 c.c. con riguardo alle prove ed ai conteggi i quali ultimi, regolarmente allegati nel processo e non contestati, rendevano non necessaria la prova ad essi relativa.

9) Gli ultimi tre motivi, oltre che (taluno) affetti da carenza di specificazione (non indicati i conteggi), risultano prima ancora affetti da carenza di interesse, intanto perché ancora una volta relativi a domanda rinunciata e poi perché comunque assorbiti dalla decisione che ha escluso il passaggio diretto tra Federconsorzi e SGR.

Il ricorso, per le molteplici ragioni indicate, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono il principio della soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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