Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40455 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32924-2019 proposto da:

I.R., rappresentato e difeso dall’avv.to SIMONA MAGGIOLINI, elettivamente domiciliata presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour;

– ricorrente –

Contro

COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE;

– intimata –

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA n 1435/2019, depositato il 19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal. Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. I.R., proveniente dal Pakistan, ricorre affidandosi a quattro motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Bologna che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente ha chiesto, in via preliminare la rimessione in termini dell’impugnazione proposta assumendo che il decreto impugnato non era stato ritualmente tramite PEC ed era pervenuto a conoscenza della difesa “solamente in data 14.10.2019 a seguito di periodico controllo dei fascicoli telematici polisweb”.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1.Deve premettersi che la decisione viene assunta sulla base del principio della “ragione più liquida” (cfr. Cass. SU 9936/2014; Cass. SU 26242/2014; Cass. 26243/2014; Cass. 12002/2014; Cass. 11458/2018; Cass. 363/2019), prescindendo cioè dalle conseguenze derivanti dai controlli preliminari relativi alla procura speciale rilasciata al difensore del ricorrente, in relazione alla quale, assente la certificazione della data in cui essa è stata conferita al difensore, sarebbe stato necessario un rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale conseguente alla recente ordinanza di rimessione Cass. 17970/2021: in relazione a tale principio, tuttavia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività.

1.1. Si osserva, infatti, che a fronte della istanza di rimessione in termini per la denunciata mancanza di rituale comunicazione del decreto impugnato, dalle informazioni acquisite d’ufficio presso la cancelleria del Tribunale di Bologna in quanto il ricorrente aveva presentato istanza di trasferimento del fascicolo ex art. 369 c.p.c. (cfr. al riguardo Cass. SU 25513/2016), è emerso che il provvedimento impugnato è stato regolarmente comunicato a mezzo pec al difensore del ricorrente, avv.to Simona Maggiolini, all’indirizzo di posta elettronica certificata partecipato all’ufficio (simonamaggiolini.ordineavvocatiferrara.eu), in data 20.3.2019 alle ore 9,21.(cfr. comunicazione acquisita agli atti con attestazione telematica del registro di cancelleria del 29.6.2021 ore 8,16) 1.2. Poiché il ricorso è stato notificato il 28.10.2019 – ben oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione della cancelleria – l’impugnazione deve dichiararsi inammissibile per tardivita, essendo il decreto impugnato già passato in giudicato: né può essere accolta la richiesta di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., fondata su un fatto dipendente dalla negligenza del difensore (cfr. Cass. 3340/2021), fondato, oltretutto, su un argomento rivelatosi “storicamente” infondato alla luce dell’accertamento effettuato.

2. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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