LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14597/2019 proposto da:
M.B., rappresentato e difeso dagli avvocati BRUNO MARINELLI, e DANIELE MANCA BITTI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, pec:
daniele.pec.mancabitti.it;
– ricorrente –
contro
B.F., C.A., rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO BELPIETRO, e dall’avvocato COSTANTINO TONELLI CONTI,ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in ROMA, VIALE VATICANO N. 102;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1742/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 14/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/07/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.
RITENUTO
che:
1. C.A. e B.F., coniugi e comproprietari di una unità immobiliare sita in *****, convennero, con atto di citazione del 30/1/2015, davanti al Tribunale di Brescia M.B., proprietario di un immobile contiguo, lamentando la presenza di infiltrazioni in danno del loro immobile e chiedendo la condanna del convenuto all’esecuzione delle opere necessarie ad eliminare le infiltrazioni, quali descritte da un CTU, adito dagli attori in sede di accertamento tecnico preventivo ovvero la condanna del convenuto al risarcimento del danno per equivalente. La notifica dell’atto introduttivo del giudizio avvenne ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ma, in difetto di costituzione del convenuto, il medesimo fu dichiarato contumace.
2. Il Tribunale di Brescia, esaurita la fase istruttoria, con sentenza n. 617 del 1/3/2017, dichiarò l’esclusiva responsabilità del convenuto contumace nella causazione dei danni provocati alla proprietà degli attori e lo condannò a risarcire la somma di Euro 14.643,33, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.
3. Avverso tale sentenza M.B. notificò l’appello in data 13/2/2018, oltre il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza, chiedendo dichiararsi la nullità della medesima per nullità o inesistenza della notificazione della citazione introduttiva, assumendo che la medesima fosse stata erroneamente perfezionata dall’ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in un luogo – ***** – a sé non riferibile essendo egli residente dal 2002 nel Comune di Toscolano ed essendo l’indirizzo di Brescia riferibile al figlio Cr. e alla ex moglie Co.An. con i quali egli non aveva più alcun rapporto. Assunse di aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio solo a seguito di un atto di pignoramento immobiliare eseguito dagli stessi C. e B. e chiese che il giudice, accertata la legittimità dell’appello tardivo ai sensi dell’art. 327 c.p.c., dichiarasse la nullità o inesistenza della citazione introduttiva, l’irregolarità della dichiarazione di contumacia e la rimessione della causa al giudice di primo grado.
4. Nel contraddittorio con C. e B., la Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 1742 del 14/11/2018, ha rigettato l’appello, ritenendo che l’appellante non avesse provato né di non avere alcun collegamento con l’indirizzo di Brescia né di non aver avuto conoscenza del processo, essendo, viceversa, presenti plurimi elementi in senso contrario. In particolare la pretesa mancanza di collegamento tra il M. e l’indirizzo di ***** risultava smentito dalle affermazioni dello stesso appellante di essere venuto a conoscenza del procedimento per essere stato avvisato dal figlio Cr. del ritrovamento, nella cassetta postale dell’abitazione di *****, di una busta indirizzata al padre; in secondo luogo l’appellante non aveva dato prova della intervenuta cessazione dei rapporti con il figlio e con la ex moglie; infine la parte appellata aveva dato prova del ricevimento, da parte del M., della raccomandata del 20/10/2015, con cui era stato comunicato l’inizio dei lavori per l’eliminazione delle infiltrazioni accertate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo. Conseguentemente, a seguito del rigetto dell’appello, la Corte territoriale ha disposto sulle spese in ragione della soccombenza.
4. Avverso la sentenza M.B. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. C.A. e B.F. hanno resistito con controricorso.
5. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 160 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – parte ricorrente si duole che la Corte d’Appello abbia fatto applicazione di un ragionamento presuntivo circa la conoscenza – da parte di esso M. – dell’atto introduttivo del giudizio, pur avendone avuto una conoscenza extraprocessuale, e non abbia, invece attribuito rilievo alle circostanze, acclarate in giudizio, che nessuno aveva mai ritirato gli atti erroneamente notificati all’indirizzo di *****, né le raccomandate con cui si notiziava dell’avvenuta notifica, e che il M. aveva preso atto del procedimento di pignoramento immobiliare quando il processo di primo grado era da tempo definito. Se la Corte territoriale avesse tenuto conto di tali circostanze, unitamente alla presenza in atti del certificato storico di residenza del M. e della sentenza di divorzio, ne avrebbe certamente dovuto desumere la nullità della notifica ai sensi dell’art. 160 c.p.c..
1.1 Il motivo è inammissibile perché privo di alcuna correlazione con la ratio decidendi. L’impugnata sentenza non ha, infatti, in alcun modo motivato circa la sanatoria della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado sanatoria cui non fa alcun riferimento – ma ha solo pronunciato sull’inammissibilità dell’impugnazione tardiva, reputando che il ricorrente non avesse dimostrato di non avere avuto conoscenza del processo.
2. Con il secondo motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – parte ricorrente assume che la Corte d’Appello abbia errato nell’interpretare la disposizione di cui all’art. 327 c.p.c., comma 2, omettendo di tenere conto dell’indirizzo di questa Corte secondo il quale la prova della non tempestiva conoscenza del processo può essere fornita a mezzo di presunzioni. In particolare si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia ritenuto raggiunta la prova dell’avvenuta conoscenza (da parte del M.) del processo solo a seguito della notifica dell’atto di pignoramento immobiliare, non abbia considerato che nessuno aveva provveduto a ritirare gli atti erroneamente notificati all’indirizzo di Brescia, e non abbia conseguentemente provato la sussistenza di condizioni per escludere l’avvenuta decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., comma 2.
3. Con il terzo motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 327 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – parte ricorrente lamenta nuovamente la violazione dell’art. 327 c.p.c., comma 2, unitamente alla violazione dell’art. 116 c.p.c., per avere la Corte di merito valorizzato l’avvenuta ricezione, da parte del M., della raccomandata del 20/10/2015 con la quale si comunicava l’inizio dei lavori per l’eliminazione delle infiltrazioni, dalla quale a suo avviso, non sarebbe stato possibile desumere la presenza di un secondo processo a suo carico.
2-3 I motivi possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione e sono entrambi inammissibili.
Occorre premettere che, giusta il disposto dell’art. 327 c.p.c., comma 2, l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva da parte del cd. “contumace involontario” è subordinata al concorso di due presupposti: uno di carattere oggettivo, ovverosia la nullità della citazione o della sua notificazione (nel caso, con riferimento all’atto di citazione in primo grado), e uno di carattere soggettivo, rappresentato dalla mancata conoscenza del processo da parte del contumace a causa della predetta nullità (cfr. Cass., Sez. III, sent. n. 4222/1994; Cass., Sez. II, sent. n. 8504/1995; Cass., Sez. I, sent. n. 13012/1997; Cass., Sez. I, sent. n. 9255/2000; Cass., Sez. II, sent. n. 6647/2003; Cass., Sez. I, sent. n. 7485/2004). Quanto alla ricorrenza del presupposto oggettivo, questa Corte ha già più volte avuto modo di chiarire quando la notifica dell’atto processuale debba ritenersi “nulla” e quando invece debba ritenersi “inesistente”: in particolare, la notificazione è inesistente quando manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge, perché avvenuta in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano attinenza alcuna (o che non presentino alcun riferimento o collegamento) con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea (cfr., ex multis, Cass., Sez. I, sent. n. 5011/2000; Cass., Sez. L., sent. n. 10571/2000; Cass., Sez. L., sent. n. 12717/2000); viceversa, la notificazione di un atto processuale in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, determina non l’inesistenza, ma la semplice nullità della notifica (cfr., ex multis, Cass., Sez. I, sent. n. 7012/1999; Cass., Sez. L., sent. n. 12717/2000; Cass., Sez. V, sent. n. 12381/2009).
E’ palese che nel caso in esame – come esattamente evidenziato, ancorché con motivazione sintetica, dalla Corte territoriale – non sussisteva un’ipotesi di inesistenza della notificazione, ma di semplice nullità: nella specie, la Corte territoriale non ha posto in dubbio l’avvenuto spostamento formale della residenza del M. da *****, avendo correttamente considerato che “emerge (…) dai certificati di residenza prodotti dall’appellante che lo stesso risiede nel comune di *****, sin dall’anno 2002 e che nell’immobile di Brescia sono residenti il figlio dell’appellante, Cr., e la signora Co.An. da cui il M. è divorziato dal 18.4.2002” (pag. 2, sentenza); ha, tuttavia, osservato che il destinatario della notifica aveva conservato un legame con il precedente luogo di residenza, attestato dalla circostanza che il medesimo era “venuto a conoscenza del procedimento per essere stato avvisato dal figlio, Cr., circa il ritrovamento nella cassetta postale dell’abitazione di ***** di una busta indirizzata al padre” (cfr. pag. 4, sentenza).
Si tratta di un accertamento in fatto riservato al giudice di merito e come tale non censurabile in questa sede, rispetto al quale sono inammissibili le doglianze mosse da parte ricorrente, in quanto volte a sollecitare una mera rilettura nel merito dell’intero compendio probatorio complessivamente acquisito.
Quanto alla ricorrenza del presupposto soggettivo l’orientamento di questa Corte è nel senso di ritenere che, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, nell’ipotesi in cui ricorra, non l’inesistenza, ma la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, che fonda una presunzione iuris tantum di conoscenza del processo da parte dell’impugnante, grava su quest’ultimo l’onere di dimostrare non solo la causa di tale nullità, ma anche di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio (cfr. Cass., Sez. VI-3, ord. n. 19574/2015). Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto che parte ricorrente non avesse adeguatamente assolto l’onere di dimostrare di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza del vizio di notificazione: in particolare, disattendendo implicitamente la ricostruzione operata dal M., volta a dimostrare l’acquisita conoscenza del processo soltanto in data 7/09/2017 a seguito del ritiro dell’atto di pignoramento immobiliare promosso nei suoi confronti in forza della sentenza di primo grado, ha ritenuto che l’odierno ricorrente avesse già avuto conoscenza del processo per effetto del provato ricevimento della lettera raccomandata del 20/10/2015, inviata dopo la prima udienza e recante il numero di Ruolo Generale del giudizio di merito.
Si tratta, anche in questo caso, di un accertamento in fatto riservato al giudice di merito e come tale non censurabile in questa sede, rispetto al quale sono inammissibili le doglianze mosse da parte ricorrente, in quanto nuovamente volte a sollecitare una mera rilettura nel merito dell’intero compendio probatorio complessivamente acquisito oltre i limiti consentiti dall’attuale dell’art. 360 c.p.c., n. 5, siccome precisati dalle Sezioni Unite nelle sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014.
Ne’ sussistono i presupposti per configurare la lamentata violazione dell’art. 116 c.p.c.. E’ noto che la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c., è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o comunque una risultanza probatoria, non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); ovvero, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (cfr., da ultimo, Cass., Ser. U., sent. n. 20867/2020). Tuttavia, non è dubbio che, nella specie, parte ricorrente si sia limitata a dedurre che la Corte territoriale ha male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, sicché la denuncia, così come formulata, non prospetta un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, che doveva essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque entro gli stretti limiti consentiti dall’attuale art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito con modificazioni in L. n. 134 del 2012.
Si deve ritenere poi che, ancorché parte ricorrente non abbia espressamente dedotto la violazione dell’art. 2729 c.c., in ogni caso la censura relativa al ragionamento seguito dal giudice del merito sulla base di elementi presuntivi neppure soddisfa le condizioni richieste dalla giurisprudenza di questa Corte da Cass., Sez. Un., n. 1785 del 2018, in motivazione non massimata sul punto (vedi paragrafi 4 e ss.), cui questa Corte aderisce.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, tenuto fermo l’accertamento condotto dal giudice di merito in ordine al momento dell’effettiva conoscenza del processo, deve confermarsi l’inammissibilità dell’impugnazione tardiva proposta dal M. con atto di citazione in appello notificato in data 13/02/2018, a cagione della mancata ricorrenza del presupposto soggettivo preteso dall’art. 327 c.p.c., comma 2.
4. Con il quarto motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – parte ricorrente lamenta l’erronea applicazione dei parametri tariffari forensi, in quanto la Corte territoriale avrebbe errato nell’individuazione dello scaglione di valore applicabile alla causa. A fronte di un valore di Euro 14.643,33 oltre interessi e spese, la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato le tariffe medie del D.M. n. 55 del 2015, relative allo scaglione (sbagliato) da Euro 26.000 ad Euro 52.000.
4.1 Il motivo è infondato. Invero la Corte, liquidando a titolo di spese la somma di Euro 6.615,00, è rimasta nei limiti massimi dello scaglione fino ad Euro 26.000. Infatti le tre voci al valore medio, aumentate dell’80% avrebbero dato l’importo complessivo di Euro 6.798,6 (somma fra Euro 3777 ed Euro 3.021,6 rappresentante l’aumento dell’80% ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1), dunque un importo maggiore di quello liquidato dalla Corte territoriale. Ne consegue che, pur avendo la Corte territoriale fatto erroneamente riferimento ai valori riferiti allo scaglione successivo, in ogni caso la censura è priva di decisività in quanto la decisione non arreca un effettivo pregiudizio a chi la denuncia. Ne consegue la manifesta infondatezza della censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 2 (Cass., 3, n. 22341 del 26/9/2017).
5. Conclusivamente il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 3000 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021
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