LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9409-2015 proposto da:
T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato SALVINO GRECO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GAETANO DE RUVO, DANIELA ANZIANO, SAMUELA PISCHEDDA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8959/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 01/10/2014 R.G.N. 20783/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.
RILEVATO
CHE:
L’avvocatessa T.G. ha esperito azione esecutiva per competenze professionali di vari procedimenti, sulla base di varie sentenze, senza chiedere il rimborso delle spese generali D.M. n. 392 del 1990, ex art. 15 che non era indicato nelle dette sentenze.
Ha dedotto la ricorrente di aver agito, dopo che la Cassazione aveva ammesso la possibilità di ottenere il detto rimborso delle spese generali anche se non fosse stato contemplato nel titolo esecutivo, anche per tali ulteriori somme sulla base dei medesimi titoli esecutivi.
Con sentenza dell’1.10.14, il tribunale di Roma, ritenendo infrazionabile il credito dell’avvocatessa derivante dalle medesime sentenze, rigettava il ricorso in opposizione all’ordinanza del giudice esecuzione di rigetto dell’assegnazione delle somme.
Avverso tale sentenza ricorre l’avvocatessa T. per un motivo, cui resiste con controricorso l’INPS.
CONSIDERATO
CHE:
Con unico motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – violazione degli artt. 112,115,116 e 102 c.p.c., e art. 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata trascurato che le spese generali mai erano state chieste in precedenza, nè potevano esserlo secondo l’orientamento giurisprudenziale dell’epoca, per non essere state contemplate nel titolo esecutivo. Si propone altresì questione di legittimità costituzionale del Decreto n. 669 del 1996, art. 14, comma 1 bis che prevede la perdita di efficacia del pignoramento decorso un anno senza assegnazione.
Il Collegio rileva che, come già chiarito dalle Sezioni Unite della Corte in fattispecie analoga al ricorso all’esame (Cass., Sez. Un., 28 novembre 2018, n. 30754) e in altre recenti decisioni su ricorsi sovrapponibili (tra le altre, Cass. Sez. Lav. n. 29976/2020), è preliminare, e decisivo, il rilievo per cuì la ricorrente non riporta in maniera comprensibile la sequenza dei fatti di causa rilevanti, in quanto il testo del ricorso, nella parte riservata alla esposizione sommaria del fatto, consta della parziale riproduzione scannerizzata di atti, oltre che di una laconica quanto incompleta esposizione di alcune circostanze del giudizio di opposizione agli atti esecutivi.
La lettura dei motivi, con la tecnica della riproduzione scannerizzata di atti, non consente la piena comprensione degli stessi, e attraverso di essi delle vicende processuali, senza attingere all’esterno del ricorso, ovvero alla sentenza impugnata o al controricorso (cfr. anche Cass., Sez. Un., nn. 16628 del 2009 e 5698 del 2012; da ultimo, v, fra le tante, Cass. n. 33729 del 2019).
In mancanza di una corretta ed essenziale narrazione dei fatti processuali, della sintetica quanto puntuale e compiuta esposizione della soluzione accolta dai giudici di merito, nonchè, in questo distinto quadro, di una chiara illustrazione dell’errore pretesamente commesso e delle ragioni che lo facciano considerare tale, viene addossato a questa Corte il compito, ad essa non spettante, di sceverare da una pluralità di elementi sottoposti al suo esame senza un chiaro ordine logico, quelli ritenuti rilevanti dallo stesso soggetto ricorrente ai fini del decidere.
La valutazione in termini d’inammissibilità del ricorso non esprime un mero formalismo ma è preordinata all’osservanza della previsione legislativa volta ad assicurare uno standard di redazione degli atti che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dall’avvocato e come detto presupposta dall’ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo più chiaro la vicenda processuale e le ragioni dell’assistito, così come le questioni sottoposte all’attenzione della Corte nel ricorso per cassazione cuì si sia giunti.
Gli stessi motivi non sono idoneamente comprensibili, e non sarebbero stati neppure astrattamente riassumibili senza l’ausilio fornito dal testo della sentenza, al quale tuttavia non si può attingere per esaminare e decidere il ricorso se quest’ultimo non sia in grado di fornire autonomamente la chiave di comprensione del processo e della motivazione fatta propria dalla sentenza impugnata, per poi distintamente muovere alla stessa una critica ragionata e ancorata alle censure articolate.
Il ricorso è quindi inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.
Le spese seguono la soccombenza.
Si dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1000 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021
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