LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. RG 32525/18 e proposto da:
I.A., rappresentato e difeso, per procura allegata al ricorso, dall’avv. Francesco Aurelio Chillemi il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al processo al fax 090/9797601 e all’indirizzo p.e.c.
avv.chillemifrancesco.pec.giuffre.it ovvero al proprio domicilio in Barcellona P.G. via Mandanici 10;
– ricorrente –
nei confronti di:
Fallimento ***** s.r.l., in persona del curatore avv. Giovanni Battista Macrì Pellizzeri rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Irrera, elettivamente domiciliato in Roma via Vicenza 26 (studio legale avv. Giuseppe Fabio) che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo presso l’indirizzo p.e.c.
avvocato.pec.studiolegaleirrera.it;
– controricorrente –
nonché nei confronti di:
B.G., nella qualità di ex curatore del fallimento s.r.l.;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina n. 312/2018 depositata il 29 marzo 2018 RG n. 59/2016;
sentita la relazione in Camera di Consiglio del relatore Bisogni Giacinto.
RILEVATO
che:
Ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello menzionata in epigrafe il sig. I.A. affidandosi a due motivi con i quali deduce: a) nullità della sentenza e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – violazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5; violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Si costituisce la curatela fallimentare eccependo sotto vari profili l’inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza. La Corte di appello di Messina con la predetta sentenza – in parziale accoglimento del gravame della curatela fallimentare avverso la sentenza del Tribunale di Messina che aveva respinto sia l’azione revocatoria proposta dal fallimento, intesa a ottenere la dichiarazione di inefficacia nei confronti della massa dei creditori dell’atto di compravendita di un immobile sito nella città di Messina e acquistato il 21 gennaio 1998 dal sig. I. dalla allora società in bonis ***** s.r.l., sia la domanda subordinata di condanna al pagamento del saldo del prezzo – ha accolto la domanda subordinata del fallimento condannando l’odierno ricorrente al pagamento della somma di 5.681,00 Euro dalla data della domanda al soddisfo. La Corte di Appello ha ritenuto non provato, sulla base del riscontro delle fatture emesse e dei pagamenti documentati, il saldo di quanto dovuto dall’acquirente pari a Lire 13.166.666 corrispondente alla somma sopra indicata in Euro.
Il ricorrente con i due motivi di cui si è riportata in precedenza la rubrica lamenta che la Corte di appello non ha valutato un fatto decisivo per il giudizio offerta da parte ricorrente e rappresentata dalla quietanza liberatoria contenuta nell’atto di compravendita e dalle fatture comprensive di IVA, non contestate, che danno conto del versamento dell’intero prezzo (Lire 120.000.000) comprensivo di IVA.
RITENUTO
che:
Entrambi i motivi di ricorso risultano inammissibili.
Con il primo motivo infatti il ricorrente non coglie la ratio decidendi e deduce l’omesso esame di un fatto decisivo (in realtà di una dichiarazione delle parti e non di un fatto) che la Corte di appello ha espressamente valutato seppure secondo una interpretazione divergente da quella del ricorrente. E infatti si legge nella motivazione della Corte di appello che il Tribunale ha motivato ampiamente “dando rilievo, da un lato, alla quietanza liberatoria contenuta nel contratto e dall’altro alla mancata produzione delle scritture contabili da parte del fallimento (dalle quali solamente poteva evincersi la iscrizione di un credito della s.r.l. verso I.). E tuttavia gli argomenti del primo giudice non sono sufficienti a ritenere provato l’integrale pagamento del prezzo da parte di I.; anzi la documentazione in atti avvalora l’assunto della curatela, circa la sussistenza di un residuo debito dell’acquirente nella misura indicata”.
Risulta con evidenza pertanto che la Corte di appello non ha omesso di valutare la quietanza di pagamento invocata dal ricorrente né, a ben vedere, le ha negato il valore di attestazione dell’avvenuto pagamento della somma di 120.000.000 di lire. I giudici dell’appello hanno tuttavia preso in esame e attribuito valore anche alle fatture emesse dalla società ***** in relazione alla vendita e dalle quali risulta che il predetto importo di 120.000.000 di lire, il cui pagamento è stato quietanzato e dimostrato essere avvenuto prima e al momento della stipula del contratto, non comprendeva anche gli importi corrispondenti all’IVA gravante sulla cessione ed espressamente indicata nelle fatture stesse, oltre tale importo di 120.000.000 di Lire.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. per aver la Corte di appello ritenuto non provato l’avvenuto pagamento integrale del prezzo di acquisto. Tale deduzione appare palesemente inammissibile perché contesta una valutazione di merito, censurabile per cassazione nei limiti fissati dall’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, laddove pacificamente la giurisprudenza di legittimità ritiene che integra motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da questa norma (cfr. fra le molte decisioni conformi Cass. civ. III sez. n. 15107 del 17 giugno 2013, Cass. civ. sez. II n. 26366 del 7 novembre 2017, Cass. civ. sez. III n. 13395 del 29 maggio 2018, Cass. sez. lavoro n. 17313 del 19 agosto 2020, Cass. civ. sez. VI-3 ord. 18092 del 31 agosto 2020, Cass. civ. Sezioni Unite n. 28709 del 16 dicembre 2020). Ne’ infine può ritenersi implicita nelle difese spese dal ricorrente la deduzione di una simile violazione della norma in questione che sarebbe comunque manifestamente infondata. Soccorre, sotto questo profilo, la giurisprudenza in materia fallimentare secondo cui, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l’adempimento dell’obbligazione, la quietanza rilasciata dal creditore al debitore all’atto del pagamento non ha l’efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., ma unicamente il valore di documento probatorio dell’avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell’esercizio del diritto del fallito, nella stessa posizione di quest’ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo (Cass. civ. sez. I n. 24690 del 19 ottobre 2017, cfr. anche Cass. civ. sez. VI-3 n. 21258 dell’8 ottobre 2014, Cass. civ. sez. III n. 23318 del 18 dicembre 2012, Cass. civ. sez. I n. 11144 del 13 maggio 2009 e n. 14481 del 9 luglio 2005).
Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso con conseguente condanna al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. Sussistono i presupposti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, per l’addebito al ricorrente, ove dovuto, del pagamento di somma corrispondente al contributo unificato già versato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 2.100, di cui 100 per spese, oltre oneri accessori di legge.
Dichiara sussistenti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, i presupposti per il pagamento, ove dovuto, da parte del ricorrente, di una ulteriore somma pari al contributo unificato già versato.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021
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