Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40589 del 17/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22249-2019 proposto da:

VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI –

V.E.R.I.T.A.S. SPA, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO CECCONI e ANDREA PASQUALIN ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34-B;

– ricorrente –

contro

FARM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati VALERIA MARSANO e ALESSANDRO TOMMASEO PONZETTA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 29, pec:

valeriamarsano.ordineavvocatiroma.orq, Alessandro.tommaseoponzetta.venezia.pecavvocati.it;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI VERITAS SPA, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO CECCONI e ANDREA PASQUALIN ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34-B;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 120/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata in data 1/7/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANNA MOSCARINI.

FATTI DI CAUSA

1. La società F.a.r.m. srl convenne la società V.e.r.i.t.a.s S.p.A. davanti al Tribunale di Venezia deducendo di aver corrisposto alla convenuta, in ordine al servizio di asporto e smaltimento rifiuti per il periodo compreso tra il 16/3/2004 e il 28/10/2010, l’IVA sulla Tia 1 di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, per un totale di Euro 14.574,57 e di avere diritto alla restituzione della somma pagata indebitamente come reso manifesto dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte.

2. Nel contraddittorio con la convenuta, il Tribunale adito accolse la domanda ritenendo la sussistenza dei presupposti per la ripetizione di indebito.

3. La società V.e.r.i.t.a.s. S.p.A. propose appello insistendo nella tesi dell’assenza dei presupposti per la ripetizione dell’indebito anche in ragione della circostanza che la F.a.r.m. s.r.l. aveva portato in detrazione le somme di cui pretendeva la restituzione.

4. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 120 del 16/1/2019, ha rigettato l’appello, ritenendo irrilevante la detrazione della somma indebitamente pagata da parte della F.a.r.m. srl e, in ragione dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione, ha disposto la compensazione delle spese.

5. Avverso tale sentenza la società V.e.r.i.t.a.s. S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

La società F.a.r.m. s.r.l. ha resistito con controricorso ed ha proposto un motivo di ricorso incidentale sulla statuizione di compensazione delle spese, cui la V.e.r.i.t.a.s. S.p.A. ha resistito con controricorso.

6. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c..

La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso principale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, e della normativa sulla detrazione dell’IVA, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso che la detrazione dell’IVA faccia venire meno i presupposti della ripetizione di indebito.

1.1 Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c..

La Corte d’Appello ha ritenuto irrilevante la teorica possibilità di una detrazione dell’IVA, da parte del soggetto che aveva agito in ripetizione, osservando che la detrazione, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, presuppone che VIVA sia stata correttamente versata, mentre nella specie è ormai incontroverso tra le parti che l’IVA sulla TIA1 non dovesse essere affatto versata, trattandosi di una prestazione di natura tributaria (Cass., U, n. 5078 del 15/3/2016; Cass. n. 16332 del 2018).

L’erroneo assoggettamento ad IVA esclude la sussistenza di base legale per il relativo pagamento, per la rivalsa e per la detrazione, in applicazione della circolarità correlata alla neutralità dell’imposta indiretta in parola.

In analoghe fattispecie questa Corte ha chiarito che, ai sensi del D.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, art. 19, ed in conformità con la Dir. del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, art. 17, nonché con la successiva Dir. del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, artt. 167 e 63, non è ammessa la detrazione dell’imposta pagata a monte per l’acquisto o l’importazione di beni o servizi – ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all’impresa – per il solo fatto che tali operazioni attengano all’oggetto dell’impresa stessa e siano fatturate, poiché e’, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all’IVA nella misura dovuta, sicché, ove l’operazione sia stata erroneamente assoggettata all’IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell’imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest’ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all’Amministrazione il rimborso dell’IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell’IVA versata in via di rivalsa, e l’Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell’IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario (Cass., 6-3, n. 15536 del 13/6/2018 in cui si richiama la pregressa giurisprudenza conforme; cfr., nella numerosa giurisprudenza successiva conforme, Cass. 17/2/2019 n. 4874; Cass. 24/1/2020 n. 1642; Cass., 31/8/2020 n. 18058; Cass., 18/3/2021 n. 7612).

E’ stato argomentato che il rapporto qui in questione è quello tra cedente e cessionario e non quello tra fisco e contribuente ma l’osservazione non è dirimente perché, come visto, l’erroneo assoggettamento ad IVA esclude la sussistenza di base legale per il relativo pagamento, per la rivalsa e per la detrazione, proprio in applicazione della circolarità correlata alla neutralità dell’imposta indiretta in parola, sicché non vi è alcun dubbio anche sulla conformità della ricostruzione alla sopra richiamata normativa comunitaria così come sul rispetto dei principi di ragionevolezza e pari trattamento.

Il Collegio ritiene quindi di riaffermare l’orientamento esposto, e fatto proprio da molteplici precedenti specifici, senza che possa ostare il recente precedente però isolato di Cass., 11/2/2020, n. 12927, secondo cui la neutralità dell’imposta verrebbe meno in ipotesi di perdita del gettito fiscale, che, per converso, non si ritiene possa incidere sulla complessiva disciplina, posto che all’esclusione della sussistenza del tributo, giudizialmente accertata, non può che seguire il ripristino delle corrette posizioni.

Il ricorso principale e’, pertanto, inammissibile.

2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale – violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – parte resistente chiede la cassazione dell’impugnata sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite sul presupposto dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione della detrazione dell’IVA.

2.1 Il ricorso incidentale tardivo, essendo inammissibile l’impugnazione principale, perde ogni efficacia (art. 334 c.p.c., comma 2).

3. Conclusivamente il ricorso principale è dichiarato inammissibile e l’incidentale inefficace.

Le spese vanno poste a carico della sola ricorrente principale e sono liquidate come da dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della sola ricorrente principale, del cd. “raddoppio” del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace l’incidentale tardivo. Condanna la ricorrente principale a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 3.500 oltre Euro 200 per esborsi e spese generali al 15% e accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. Nulla per contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte di cassazione, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472