Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40606 del 17/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23685-2019 proposto da:

D.G.A., D’.GI., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMO D’ERRICO;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA, in persona di procuratori speciali Dott. P.P. e Dott. B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

P.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 319/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

CONSIDERATO

che:

con sentenza n. 9493/11, pubblicata il 4 agosto 2011, il Tribunale di Napoli condannò i convenuti D.G. (o G.A.) e D’.Gi. al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi Euro 33.076,25, oltre interessi, subiti dall’attore P.L. a seguito di un sinistro avvenuto in data ***** all’interno del fabbricato di proprietà dei convenuti, sito in *****, alla ***** e, in accoglimento della domanda di manleva proposta dai D. nei confronti della S.p.a. Assicurazioni Generali, che avevano chiamato in causa, condannò tale società assicuratrice a tenere indenne i chiamanti, in base alla polizza di assicurazione della responsabilità civile stipulata con i D., di quanto da questi ultimi dovuto al P., in forza delle statuizioni relative al rapporto principale;

avverso la sentenza del Tribunale la S.p.a. Assicurazioni Generali propose gravame, del quale D.G. (o G.A.) e D’.Gi. chiesero il rigetto;

il P. rimase contumace in secondo grado;

con sentenza n. 319/2019, pubblicata il 24 gennaio 2019, la Corte di appello di Napoli accolse l’impugnazione e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, che confermò nel resto, rigettò la domanda di manleva proposta dai D. nei confronti della S.p.a. Assicurazioni Generali, per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno fatto valere nei confronti dei predetti dal P. e condannò i D., con vincolo di solidarietà, a restituire alla più volte menzionata compagnia assicuratrice la somma di Euro 52.184,08, dai medesimi percepita in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorata degli interessi legali fino al soddisfo, nonché alle spese del doppio grado di giudizio in favore di detta società;

avverso la sentenza della Corte di appello i D. hanno proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo e illustrato da memoria;

Generali Italia S.p.a. (quale conferitaria, con decorrenza 1 luglio 2013, del complesso aziendale costituito dal portafoglio assicurativo della Direzione per l’Italia di Assicurazioni Generali S.p.a. in favore di Ina Assitalia S.p.a. e contestuale modifica della denominazione di quest’ultima in Generali Italia S.p.a., per atto per notaio M.P. di ***** del *****, rep. n. 18568/5996) ha resistito con controricorso;

l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede;

con 0.I. 8479/21, depositata il 25 marzo 2021, è stata ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di P.L.;

i ricorrenti hanno provveduto a tanto con atto notificato ex art. 143 c.p.c., in data *****;

anche dopo l’espletamento di tale incombente l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

RILEVATO

che:

con l’unico motivo, rubricato “ex art. 360 c.p.c., n. 5, violazione e falsa (applicazione) dell’art. 2952 c.c., e art. 1917 c.c., ed art. 111 Cost.”, i ricorrenti sostengono che: a) avevano comunicato il sinistro appena venuti a conoscenza dei fatti con la notifica dell’atto di citazione avvenuta in data 1 luglio 2002, prima che maturasse la prescrizione; b) “per espressa previsione normativa ex art. 1917 c.c.” (recte ex art. 2952 c.c., con riferimento espresso all’assicurazione della responsabilità civile, disciplinata dall’art. 1917 c.c.), il termine di prescrizione decorrerebbe dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento del danno all’assicurato o ha promosso contro questi l’azione giudiziaria; c) erroneamente la Corte territoriale avrebbe accolto il gravame ritenendo che, in assenza della produzione del P., contumace in appello, non fosse possibile verificare la prescrizione o meno del diritto di questi e d) comunque, non potrebbe ritorcersi in loro danno il fatto che il P. non si sia costituito in secondo grado, facendo venir meno, per il Giudice del gravame, “la completezza della documentazione di primo grado per fatto non attribuibile” ai D.; e) sarebbe stato onere della parte appellante (per evidente lapsus calami indicata in ricorso come “ricorrente”) allegare i documenti giustificativi del proprio motivo di gravame e non limitarsi a coltivare la propria eccezione di prescrizione, disattesa dal giudice di primo grado;

ritenuto che:

il motivo e’, quanto ai vizi di motivazione, cui pure sembra far riferimento la rubrica dello stesso con il richiamo all’art. 360 c.p.c., n. 5, del tutto inammissibile, non essendo neppure specificamente indicati tali vizi nell’illustrazione del mezzo;

per quanto attiene alle lamentate violazione e falsa applicazione di norme, va evidenziato che la Corte territoriale ha ritenuto che il Tribunale avesse omesso di pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione ex art. 2947, comma 1, c.c. sollevata dalla compagnia assicuratrice e ha reputato tale eccezione ritualmente proposta e fondata, per difetto di prova di atti interruttivi, non essendosi il P. costituito in secondo grado e non avendo potuto quella Corte perciò visionare gli atti dal medesimo prodotti, e cioè se l’atto introduttivo fosse stato notificato dall’attore ai D. entro il 19 agosto 2002 (ultimo giorno del termine di prescrizione) né potendo desumersi tale circostanza da altri atti o provvedimenti inseriti nel fascicolo d’ufficio o in quelli delle altre parti; quella Corte ha pure precisato che la declaratoria di intervenuta estinzione del diritto al risarcimento per decorso del termine prescrizionale di cui all’art. 2947 c.c., comma 1, non paralizza, comunque, la pretesa avanzata dall’attore nei confronti dei convenuti, producendo effetto esclusivamente nell’ambito del rapporto di garanzia tra l’assicuratore e gli assicurati, comportando il rigetto della domanda di manleva proposta da questi ultimi nei confronti del primo;

al riguardo è assorbente il rilievo che, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., 23/12/2005, n. 28498; Cass., sez. un., 8/02/2013, n. 3033; Cass. 22/01/2013, n. 1462; Cass. 9/06/2016, n. 11797), l’appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che l’appello, non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare “da uno all’altro esame della causa”, ma una “revisio” fondata sulla denunzia di specifici “vizi” di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata, con la conseguenza che è onere dell’appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. c.p.c., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all’esame del giudice di appello, per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell’altra parte (nella specie esaminata dalle S.U. con la prima sentenza sopra richiamata e come in quella in scrutinio in questa sede, rimasta contumace), quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare;

con la pronuncia delle Sezioni Unite più recente richiamata è stato pure precisato, in particolare, che, “tenuto conto dell’odierna, sopra delineata, configurazione del giudizio di appello, i criteri di riparto probatorio desumibili dalle norme generali di cui all’art. 2697 c.c., vanno sì applicati, ma non nella tradizionale ottica sostanziale, bensì sotto il profilo processuale, in virtù del quale è l’appellante, in quanto attore nell’invocata revisio, a dover dimostrare il fondamento della propria domanda, deducente l’ingiustizia o invalidità della decisione assunta dal primo giudice” onde superare la presunzione di legittimità che l’assiste”; Ile stesse Sezioni Unite hanno, poi, osservato che, per quanto riguarda specificamente le prove documentali, “materializzate nelle produzioni di parte, nei casi in cui il giudice di appello, per l’inerzia della parte interessata e tenuta alla relativa allegazione, non sia stato in grado di riesaminarle, le stesse, ancorché non materialmente più presenti in atti (per la contumacia dell’appellato o per l’insindacabile scelta del medesimo di non più produrle), continuano tuttavia a spiegare la loro efficacia, nel senso loro attribuito nella sentenza emessa dal primo giudice, la cui presunzione di legittimità non risulta superata per fatto ascrivibile all’appellante. Questi, rimasto inerte, pur disponendo di un adeguato mezzo processuale (la richiesta di cui all’art. 76 disp. att.) per prevenire la sopra esposta situazione di carenza documentale, deve considerarsi soccombente, in virtù del principio, desumibile 2697 c.c., secondo cui actore non probante, reus absolvitur” (v. anche Cass. n. 11797 del 2016Cass. 26292 del 2013 già cit.);

di tali principi la Corte territoriale non risulta aver fatto corretta applicazione, sicché il motivo risulta, con riferimento al profilo appena esaminato, fondato;

l’esame di ogni altra questione resta assorbita dal rilievo che precede;

alla luce di quanto sopra evidenziato il ricorso va accolto nei sensi sopra precisati;

la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione;

stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini precisati in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

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