LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1261-2020 proposto da:
P.C.G.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO BELLUCCI, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO AMBROGI;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO SEBASTIANO CAMPISI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO CAVUOTO;
– controricorrente –
contro
B.R.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2719/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA GORGONI.
RILEVATO
che:
Poste italiane SPA citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lucca, B.R. e P.C.G.L., rispettivamente, alienante ed acquirente di un complesso immobiliare, costituito da tre appezzamenti di terreno ad uso seminativo e di due fabbricati siti nel comprensorio del Comune di *****, chiedendo che l’atto di alienazione venisse dichiarato inefficace, ai sensi dell’art. 2901 c.c., o, in subordine, simulato.
A tal fine assumeva che: i) B.R. era suo creditore, essendo stato condannato dal Tribunale di Lucca, nel 2003, a corrisponderle la somma di Euro 70.577,71, oltre agli interessi ed alle spese; ii) con l’atto dispositivo il debitore si era spogliato del suo intero patrimonio, giacché gli altri suoi beni risultavano gravati da diritti reali minori che ne limitavano il godimento; iii) non vi era prova del pagamento del prezzo della compravendita; iv) acquirente ed alienante avevano per anni risieduto nella stessa via; v) c’era squilibrio tra il valore dei beni alienati e il prezzo pattuito.
Il Tribunale di Lucca, in accoglimento della domanda subordinata, con sentenza n. 99/2011, dichiarava l’inefficacia dell’atto di compravendita per simulazione assoluta.
La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 2719/2018, resa pubblica il 22 novembre 2018, investita del gravame da P.C.G.L., confermava la decisione del Tribunale.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione P.C.G.L., formulando due motivi.
Resiste con controricorso Poste Italiana Spa.
Nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da B.R..
Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
1. La ricorrente con il primo motivo lamenta “Violazione di legge, in particolare degli artt. 165 e 171 c.p.c., in quanto il giudizio di primo grado è stato iscritto a ruolo oltre i rituali 10 giorni dalla notifica della citazione, ma il giudice non ha ordinato la sua cancellazione dal ruolo”.
Poste Italiane aveva notificato l’atto di citazione alla odierna ricorrente in data 10 marzo 2005 ed aveva iscritto la causa a ruolo in data 29 marzo 2005, cioè dopo i dieci giorni indicati dall’art. 165 c.p.c.. Alla prima udienza si era costituita solo la odierna ricorrente, ma non anche B.R.. Pertanto, nessuna delle parti, ad avviso di parte ricorrente, si sarebbe costituita nei termini di legge. Di conseguenza, il giudice avrebbe dovuto disporre la cancellazione della causa dal ruolo, in applicazione del principio secondo cui qualora l’attore non si costituisca nei 10 giorni successivi alla notificazione dell’atto di citazione ed il convenuto, o anche solo uno dei convenuti, rimanga contumace, il giudice deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo (Cass., n. 6481 del 1997).
Il Tribunale di Lucca, affermando che il vizio non avrebbe dovuto essere eccepito per la prima volta con la comparsa conclusionale, come in effetti era avvenuto, e richiamando il principio del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) e quello secondo cui la parte nel cui interesse un requisito è posto deve eccepirne il difetto nella prima difesa utile (art. 157 c.p.c., comma 2), non aveva accolto l’eccezione. Quest’ultima, riproposta in appello, è stata disattesa anche dalla sentenza qui impugnata, evocando il principio del raggiungimento dello scopo della norma. Segnatamente, la Corte territoriale ha affermato che scopo della iscrizione a ruolo è quello di rendere conoscibile alle altre parti “l’individuazione della causa attraverso i suoi elementi identificativi essenziali quali le parti o l’oggetto. Quando, nonostante i vizi dell’iscrizione a ruolo, il procedimento sia stato assegnato al giudice, dando alle parti la possibilità di attuare le proprie difese, lo scopo cui l’iscrizione a ruolo è preordinata deve considerarsi raggiunto e non sussiste alcuna nullità del procedimento (S.C. n. 7488 del 1991). P. e B. si erano costituiti senza lamentare di avere risentito alcun pregiudizio nei loro diritti e limitandosi solo con la comparsa conclusionale a rilevare l’esistenza del vizio”.
La tesi della ricorrente è che, oltre allo scopo della norma violata, si debba tener conto delle prescrizioni temporali per il compimento degli atti processuali, il mancato rispetto delle quali vanificherebbe la previsione di termini perentori da parte del codice di rito; né si spiegherebbe perché il legislatore preveda la improcedibilità dell’appello tardivamente iscritto a ruolo.
In aggiunta, in merito al fatto che la contestazione del vizio sia stata formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale, adduce che: i) B.R. si era costituito in giudizio quattro anni dopo l’iscrizione a ruolo; ii) il vizio era rilevabile d’ufficio; iii) non aveva mai accettato la prosecuzione del giudizio, avendo chiesto, fin dalla comparsa di costituzione, la sospensione del giudizio di primo grado, in attesa della definizione di quello relativo al credito del suo dante causa.
Va preliminarmente chiarito che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il vizio dal quale sia affetta la costituzione di una delle parti non integra una nullità rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 22/01/1977 n. 333; Cass. 18/09/2006, n. 20112). Tanto basta, per un verso, a rendere necessario che il vizio sia eccepito tempestivamente, cioè nella prima difesa utile, dalla parte che ha interesse a farlo valere — come correttamente affermato dal giudice a quo – e, per altro, che possa essere sanato: ipotesi quest’ultima che può risultare indirettamente dalla circostanza che il convenuto, dopo aver eccepito la tardiva costituzione dell’attore, si difenda con l’esporre le sue difese di merito (cfr. – oltre a Cass. 24/09/1994, n. 7855, Cass. 25/07/2000, n. 9730, Cass. 17/02/2014, n. 3626 – Cass. 09/07/2004, n. 12738: ipotesi nella quale, peraltro, l’eccezione di tardiva costituzione dell’attore era stata ritualmente e tempestivamente sollevata con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado).
Ad abundantiam, va rilevato che il termine di costituzione decorrente dalla prima notificazione è diretto a sollecitare una rapida formalizzazione del rapporto processuale presso il giudice adito: in altre parole, il termine di costituzione dell’attore è posto a tutela dell’esercizio di difesa del convenuto, il quale ha diritto di conoscere le intenzioni dell’attore e la sua mancata costituzione nel termine assegnatogli dalla legge può far presumere la sua volontà di non dare impulso al processo; detta presunzione, però, non è assoluta e la tardiva conoscenza della volontà dell’attore di iniziare il processo, in seguito della sua tardiva costituzione, può anche non arrecare un concreto pregiudizio al diritto di difesa del convenuto, là dove quest’ultimo si difenda nel merito rendendo così manifesta ed evidente l’assenza del pregiudizio.
Ed infatti la costituzione di entrambe le parti e lo svolgimento di difese nel merito da parte dei convenuti consentono di ritenere che anch’essi abbiano espresso la volontà di coltivare la causa, non potendosi quindi invocare l’applicazione degli artt. 171 e 307 c.p.c., sull’estinzione del processo per inattività delle parti. (cfr. Cass. n. 3626 del 2014).
Mentre, in caso di appello, la sanzione dell’improcedibilità è giustificata da un evidente favore legislativo per la formazione del giudicato (ex plurimis cfr. Cass. 13/04/2018, n. 9190): il che giustifica la diversa conseguenza derivante dalla tardiva costituzione in giudizio.
Il fatto che B.R. si sia costituito tardivamente, non sposta in termini della questione, avendo egli, a sua volta, accettato il contraddittorio come descritto (cfr. Cass. 11/05/1971, n. 1337).
Il motivo, pertanto, va rigettato.
2.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Violazione di legge, per mancato rispetto della regola che la domanda deve essere provata dall’attore (art. 2697 c.c.), con specifico ma non esclusivo riferimento all’azione di simulazione”.
Oggetto di critica è la statuizione con cui la Corte territoriale ha accolto la domanda di simulazione, formulata in via subordinata, da Poste Italiane, perché, ad avviso della ricorrente, l’attrice non avrebbe soddisfatto l’onere della prova. In particolare, P.C.G.L. contesta che l’atto di disposizione avesse privato il disponente di tutto il suo patrimonio, essendo B.R. proprietario di un altro immobile nel pieno centro di *****; sostiene, a tal fine, che: i) il fatto di avere acquistato il diritto di proprietà dell’immobile non impediva che su quest’ultimo continuassero a insistere il diritto di abitazione di B.R. e il diritto di usufrutto del fratello di quest’ultimo; ii) i motivi per cui B.R. aveva scelto di vendere il bene ereditato non erano rilevanti e gli avevano consentito di risparmiare circa 80.000,00 Euro; iii) era stato provato che non aveva bisogno immediato di una nuova abitazione, avendo una figlia minorenne, all’epoca dei fatti; iv) non era stato dimostrato il pagamento del prezzo, ma neppure il mancato pagamento; v) lo scostamento tra il corrispettivo pattuito e il valore dei beni era risultato solo del 10%; vi) uno dei giudici istruttori, succedutisi nel corso dello svolgimento del processo, avrebbe revocato l’ordinanza con cui aveva ammesso la prova per testi di parte convenuta e di prova per interrogatorio formale, perché ritenute superflue, a fronte della quietanza di pagamento presente nell’atto notarile, e perché l’attore, e non il convenuto, era tenuto a dare prova di quanto affermato nell’atto di citazione; vii) la sentenza d’Appello avrebbe erroneamente sostenuto che la decisione del Tribunale di Lucca che aveva condannato B.R. a pagare Euro 70.577,71 a Poste Italiane SPA era passata in giudicato nel 2004, mente era passata in giudicato solo a fine 2010. Imputa, in aggiunta, alla sentenza gravata di non aver tenuto conto che il 31 maggio 2004 (data dell’asserito passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Lucca) è successivo e non anteriore al 21 aprile 2004 (data della vendita) come, invece, affermato a p. 6 della sentenza.
Osserva che tra la data della sentenza del Tribunale di Lucca e la data del rogito avente ad oggetto l’atto dispositivo per cui è causa intercorreva un anno. Contesta la stima del Ctu quanto al valore del bene, dal momento che il diritto di abitazione di B.R. sostituiva quello del padre e non vi si sommava. Nega che vi fosse prova della conoscenza da parte sua dei debiti di B.R., anzi, afferma che quest’ultimo non aveva “debiti”, ma un solo debito verso Poste Italiane, il quale non risultava dai pubblici registi, dal bollettino dei protesti e non emergeva da sentenza passata in giudicato. Esclude anche che in giudizio fosse emersa la prova di suoi stretti rapporti di amicizia con l’alienante.
Il motivo è inammissibile.
Risulta palese che la ricorrente pretende una rivalutazione degli accertamenti di fatto sulla scorta dei quali il Tribunale e la Corte d’Appello hanno ritenuto ricorrenti i presupposti per dichiarare simulata la vendita del complesso immobiliare da parte di B.R..
Il che contrasta con i caratteri morfologici e funzionali del giudizio di legittimità. Non essendo questa Corte giudice sul fatto, il ricorrente non può limitarsi a prospettare una ricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta dal giudice di merito, dando ad essi un diverso significato, senza dedurre specifiche violazioni di legge ovvero incongruenze di motivazione tali da rivelare una difformità evidente della valutazione compiuta dal giudice rispetto al corrispondente modello normativo e senza, avendo prospettato un vizio di violazione di legge, allegare un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa.
Va, in aggiunta, sottolineato che alcuni errori imputati alla sentenza sono:
i) frutto di affermazioni meramente assertive della ricorrente, non sorrette da giustificazione né giuridica né documentale, perciò incorrono nella violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (costituisce orientamento consolidato quello secondo cui in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità: Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469);
ii) sono privi di rilievo – il fatto che, per un refuso, il 13 maggio 2004 sia stato indicato come la data del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Lucca che aveva condannato B.R. a corrispondere a Poste Italiane Euro 70.577,71 -;
iii) si riferiscono a circostanze non esatte – si pensi al fatto che tra la sentenza di condanna di Roberto B. e la vendita fosse intercorso più di un anno: la ricorrente individua detta sentenza solo facendo riferimento all’anno, il 2003, ma non alla data in cui essa era stata pronunciata o resa pubblica: dal controricorso si evince che la sentenza era stata resa pubblica nel dicembre 2003 ed esecutiva nel maggio 2004, l’atto di vendita era dell’aprile del 2004, perciò di pochi mesi successivo alla data di pubblicazione della decisione.
3. In sintesi, la Corte rigetta il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
5. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico di parte ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021
Codice Civile > Articolo 2697 - Onere della prova | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2901 - Condizioni | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 156 - Rilevanza della nullita' | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 165 - Costituzione dell'attore | Codice Procedura Civile