LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3356/2020 R.G. proposto da:
IMMOBILIARE CAMPILE di L.M. & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, L.M., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Domenico DUSO, presso il cui studio legale, sito in Biella, al viale Roma, n. 2, è elettivamente domiciliata;
– ricorrente –
contro
COMUNE di BIELLA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti Giancarlo PETRINI e Marina MILLI, ed elettivamente domiciliato in Roma, al piazzale Clodio n. 8, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 795/01/2019 della Commissione Tributaria Regionale del PIEMONTE, depositata il 18/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.
RILEVATO
che:
– la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l’appello proposto dalla Immobiliare Campili s.a.s. avverso la sfavorevole sentenza di primo grado rilevando la regolarità della notifica, effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., di cinque avvisi di accertamento ai fini ICI e della successiva ingiunzione di pagamento, e ritenendo irrilevante, quanto al decorso del termine prescrizionale del credito erariale, la questione relativa alla irregolarità della notifica dell’ingiunzione di pagamento effettuata a mezzo poste private, essendo stato successivamente notificato alla società contribuente un precetto in rinnovazione, “nei tempi utili” ad evitare la prescrizione;
– avverso tale statuizione la società ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimato con controricorso;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
– la ricorrente ha depositato memoria solo in data 04/10/2021, quindi tardivamente.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente, deducendo la violazione ed erronea applicazione dell’art. 140 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, nonché l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata, censura la sentenza impugnata per avere affermato la regolarità della notifica degli avvisi di accertamento ICI e della successiva ingiunzione di pagamento, “in assenza di qualsivoglia riscontro documentale che il messo comunale abbia effettuato accessi presso la sede della società ricorrente”, come confermato dal fatto che nel “Registro per gli atti eseguiti dai messi” non risultasse “riportata annotazione alcuna relativa ad accessi del messo comunale presso la sede sociale per eseguire la notifica” dei predetti atti e senza considerare che il mancato recapito delle raccomandate, tornate al mittente con la dicitura “sconosciuto” potesse ritenersi idoneo a legittimare le notificazioni con le modalità previste per le ipotesi di irreperibilità assoluta.
2. Il motivo è inammissibile.
3. L’omessa trascrizione nel ricorso delle relate di notifica degli atti cui la ricorrente ha fatto riferimento nel motivo in esame, priva il ricorso di autosufficienza. Invero, è noto che qualora oggetto del motivo di ricorso per cassazione sia una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale della relata stessa (cfr., ex multis, Cass. n. 17424 del 2005; Cass. n. 5185 del 2:017) al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass. n. 31038 del 2018), non potendo la Corte di cassazione procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell’avviso di accertamento non costituisce atto del processo tributario (Cass. n. 18472 del 2016).
4. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, nonché l’erroneità e l’illogicità della sentenza impugnata che aveva ritenuto non rilevante la notifica dell’ingiunzione di pagamento ai fini interruttivi della prescrizione, stante la notifica “nei tempi utili” del precetto in rinnovazione.
5. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni indicate esaminando il precedente motivo.
6. In ogni caso, il motivo è infondato in quanto, per stessa ammissione della parte ricorrente, gli avvisi di accertamento ICI sono “datati 29.11.2012”, sicché la loro notifica è coeva o successiva a tale data e, pertanto, la notifica del precetto in rinnovazione, che la ricorrente ammette esserle stato notificato in data 16/10/2017, era chiaramente idonea ad interrompere la prescrizione quinquennale del predetto tributo, rimanendo del tutto irrilevante la notificazione di un atto intermedio (nella specie, ingiunzione di pagamento).
7. Peraltro, tale ultimo atto ben poteva essere notificato a mezzo posta privata atteso che, secondo questa Corte, “In tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto del D.Lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., art. 4, è valida la notifica compiuta – nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col D.Lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla L. n. 124 del 2017 – tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla “licenza individuale” di cui al D.Lgs. n. 261 cit., art. 5, comma 1, configurandosi l’ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali” (Cass. n. 15360 del 2020; conf. Cass. n. 25521 del 2020; v. anche Cass., Sez. U., n. 8416 del 2019 e, più recentemente, Cass. n. 299 del 2020).
8. Conclusivamente, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese processuali che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021