Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40625 del 17/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22406/2020 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

S.B.;

– intimato –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto il 28 novembre 2019 n. 1233/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7 ottobre 2021 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto il 28 novembre 2019 n. 1233/06/2019, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF ed IRAP (oltre ad accessori) relative all’anno 2014, in dipendenza del recupero a tassazione dei costi, ha accolto l’appello proposto da S.B. nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Rovigo col n. 51/02/2018, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha riformato la decisione di primo grado sul presupposto che i costi per l’acquisto di rottami fossero esentati dall’obbligatorietà della documentazione. S.B. è rimasto intimato. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

Che:

Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109 e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che i costi per l’acquisto di rottami non dovessero essere documentati ai fini della deducibilità.

Ritenuto che:

1. Il motivo è fondato.

1.1 Secondo questa Corte, in tema di imposte sui redditi delle società, il principio dell’inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d’impresa (e non dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 5, ora art. 109, comma 5, del medesimo, riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili) ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull’inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo. Peraltro, l’onere di provare e documentare l’imponibile maturato e dunque l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d’impresa, grava sul contribuente (Cass., Sez. 5, 11 gennaio 2018, n. 450; Cass., Sez. 5, 21 novembre 2019, n. 30366; Cass., Sez. 5, 19 dicembre 2019, n. 33915; Cass., Sez. 5, 2 febbraio 2021, n. 2224). Per cui, l’antieconomicità e l’incongruità della spesa sono indici rivelatori della mancanza di inerenza, pur non identificandosi con essa (Cass., Sez. 5, 6 giugno 2018, n. 14579; Cass., Sez. 5", 26 settembre 2018, n. 22938).

La nozione di inerenza, dunque, implica quella di congruità, sicché deve escludersi la deducibilità di costi sproporzionati o eccessivi, in quanto non inerenti (Cass., Sez. 5, 30 maggio 2018, n. 13596), attenendo alla compatibilità, coerenza e correlazione dei costi non ai ricavi in sé, ma all’attività imprenditoriale svolta idonea a produrre redditi (Cass., Sez. 5, 23 maggio 2018, n. 12738; Cass., Sez. 5, 12 novembre 2019, n. 29179; Cass., Sez. 5, 17 gennaio 2020, n. 902; Cass., Sez. 5, 2 febbraio 2021, n. 2224).

1.2 Così, descrivendo il riparto ed il contenuto dell’onere della prova in materia di inerenza, si è sottolineato che quest’ultima integra un giudizio sulla riferibilità del costo all’attività d’impresa, quindi con natura qualitativa (Cass., Sez. 5, 17 luglio 2018, n. 18904; Cass., Sez. 5, 28 dicembre 2018, n. 33574; Cass., Sez. 5", 8 giugno 2021, n. 15932). Spetta, però, al contribuente l’onere della prova “originario”, che quindi si articola ancora prima dell’esigenza di contrastare la maggiore pretesa erariale, dovendo egli provare e documentare l’imponibile maturato e, quindi, l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l’attività di impresa. Soltanto quando l’amministrazione finanziaria ritenga gli elementi dedotti dal contribuente mancanti, insufficienti od inadeguati oppure riscontri ulteriori circostanze di fatto tali da inficiare gli elementi allegati, può contestare l’inerenza con due modalità. Da un lato, può contestare la carenza degli elementi di fatto portati dal contribuente e, quindi, la loro insufficienza a dimostrare l’inerenza, mentre dall’altro può addurre l’esistenza di ulteriori elementi tali da far ritenere che il costo non è correlato all’impresa (da ultime: Cass., Sez. 5, 2 febbraio 2021, n. 2224; Cass., Sez. 5, 6 luglio 2021, n. 19168).

1.3 Nella specie, il giudice di appello ha contravvenuto al principio enunciato, ritenendo che la particolare attività esercitata dal contribuente (commercio di rottami prelevati porta a porta da famiglie residenti in zone rurali) esonerasse dall’onere di documentare i costi relativi. Ne’ è significativo il richiamo al precedente di questa Corte, secondo cui, in tema di imposte sui redditi, le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 22, sull’obbligo di conservazione delle fatture, non trovano applicazione con riguardo ad acquisti che il contribuente effettui da soggetti non tenuti ad emettere fattura (nella specie, acquisti di rottami da ambulanti e privati), mentre non rileva stabilire se gli acquisti stessi rientrino fra i casi per i quali il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 32, istitutivo dell’IVA, prevede l’autofatturazione, alla stregua dell’operatività della norma solo ai fini di tale ultima imposta (Cass., Sez. 1, 24 novembre 1989, n. 5071). Difatti, l’esonero dall’obbligo di conservazione della documentazione fiscale relativa agli acquisti non incide sulla ripartizione dell’onere della prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria con riguardo all’inerenza dei costi relativi all’attività imprenditoriale.

2. Valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

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