Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.40628 del 17/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17250-2018 proposto da:

H.R., TRE PIU’ IMPRESA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCA BENEDETTI, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

PREFETTURA DI VENEZIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 650/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 23/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO.

PREMESSO CHE:

La società Tre Più Impresa s.r.l. e H.R. ricorrono per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Venezia 23 marzo 2018 n. 650, con la quale è stato dichiarato improcedibile l’appello fatto valere dai ricorrenti contro la sentenza del Giudice di pace di Dolo, che aveva respinto l’opposizione da loro proposta avverso un verbale di accertamento per violazione del codice della strada.

L’intimata Prefettura di Venezia non ha proposto difese.

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 6 CEDU, degli artt. 415, 421 e 291 c.p.c., procedibilità del ricorso a seguito di omessa notifica, concessione del termine per la rinotifica”: il Tribunale di Venezia ha erroneamente dichiarato improcedibile l’appello in quanto ha seguito l’orientamento della Corte di cassazione per il quale, a fronte della mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, non è consentito al giudice del processo del lavoro assegnare all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notificazione, così non considerando che l’art. 111 Cost., nuovo comma 2 rende doverosa una maggiore attenzione alla lettera delle norme di cui agli artt. 291 e 421 c.p.c.

Il motivo è inammissibile. Il ricorso infatti non si confronta con l’ulteriore ratio decidendi posta dal Tribunale di Venezia a fondamento della declaratoria di improcedibilità dell’appello. Il Tribunale ha anzitutto rilevato che parte appellante aveva l’onere di procedere alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, posto che il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 10 prevede la notificazione d’ufficio solo per il primo grado, e che ciò non aveva fatto, non avendo neppure avviato la notificazione. Il Tribunale ha poi, con autonoma ratio decidendi, rilevato che non era neppure documentata la tempestività del ricorso, “avendo la parte appellante allegato, ma non provato di avere ricevuto la notificazione della sentenza in data 19 ottobre 2017 e avendo proposto appello il 9 novembre 2017, a fronte della pubblicazione della sentenza in data 8 giugno 2017”.

Circa il motivo di ricorso va precisato che il principio affermato per le controversie di lavoro a partire dalla pronuncia delle sezioni unite n. 20604/2008, secondo cui in grado d’appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza determina l’improcedibilità dell’impugnazione, è stato da questa Corte esteso al processo di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada. Si veda al riguardo la sentenza n. 16390/2018, per la quale ove “il ricorrente, appellante nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada nonostante la rituale comunicazione dell’udienza di discussione, fissata ex art. 435 c.p.c. -, non provveda a notificare l’atto di appello, né, partecipando a detta udienza, adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c., va dichiarata anche d’ufficio l’improcedibilità dell’impugnazione”.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese in quanto la Prefettura intimata non si è difesa nel presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

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