Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.40691 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 14455/2016R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi;

– ricorrente –

contro

P.D. (C.F. *****), rappresentato e difeso dall’Avv. LAGRECA ANGELA LILIANA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE

– controricorrente –

contro

P.G. (C.F. *****), rappresentato e difeso dall’Avv. ALIANI ANGELA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 2687/01/2015 depositata in data 14 dicembre 2015 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza/camera di consiglio del 26 ottobre 2021 dal Consigliere D’Aquino Filippo;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MUCCI ROBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Risulta dalla sentenza impugnata che i contribuenti P.D. e P.G. hanno impugnato due avvisi di accertamento relativi al periodo di imposta 2006, emessi a loro carico quali soci occulti della società Cospet SRL, in proporzione delle quote di partecipazione della società partecipata. Gli avvisi traevano origine dall’accertamento, a sua volta conseguente a un PVC redatto all’esito di una verifica fiscale, con cui erano stati accertati maggiori redditi a carico della società partecipata per emissione di fatture per operazioni inesistenti, divenuto definitivo per mancata impugnazione. A questo avviso e al relativo PVC aveva fatto seguito un secondo PVC in data 18 febbraio 2011, con cui si accertava che la società partecipata aveva come soci e amministratori di fatto anche gli odierni contribuenti, PVC allegato all’atto impugnato, unitamente ai suoi allegati e all’avviso di accertamento notificato alla società partecipata. I contribuenti hanno contestato la qualità di soci occulti e di amministratori di fatto, nonché dedotto la violazione del contraddittorio endoprocedimentale e del diritto di difesa; hanno, poi, contestato la pretesa nel merito, adducendo la mancata percezione degli utili.

La CTP di Bari ha rigettato i ricorsi riuniti, osservando che l’avviso fosse stato notificato prima del decorso del termine di cui alla L. 22 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, e, nel merito, ha ritenuto infondata la pretesa, osservando che l’atto impugnato fosse fondato su dichiarazioni di terzi contenute in un PVC, non costituenti fede privilegiata. Ha proposto appello l’Ufficio, censurando preliminarmente l’applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e ritenendo, nel merito, che la fede privilegiata del PVC promanerebbe dal conforme contenuto delle indagini di polizia giudiziaria, all’esito delle quali sarebbe stato autorizzato l’utilizzo delle relative dichiarazioni ai fini fiscali.

La CTR della Puglia, con sentenza in data 14 dicembre 2015, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. La CTR, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ulteriormente osservato che il socio possa contestare, oltre alla presunzione di distribuzione degli utili, anche l’esistenza dei maggiori utili accertati in capo alla società e, di conseguenza, ha accertato che nel caso di specie non risulterebbero accertati i maggiori redditi della società in tesi partecipata dai contribuenti, con conseguente insussistenza della pretesa impositiva dell’Ufficio.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo; resistono i contribuenti con separati controricorsi, ulteriormente illustrati da memorie.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, ome inserito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione al (TUIR), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 44, 45,47, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38 e 39, artt. 2263,2727,2728,2729 e 2697 c.c., 115 e 112 c.p.c. Ribadisce parte ricorrente l’operatività nella specie del principio della presunzione di distribuzione nelle società a ristretta base partecipativa, nel qual caso il giudizio di distribuzione di maggiori utili extracontabili sarebbe pregiudicato dell’esito dell’accertamento effettuato nei confronti della società partecipata, avendo ad oggetto la mancata distribuzione degli utili e il loro reinvestimento. Evidenzia il ricorrente come la CTR avrebbe, altresì, accertato in fatto che l’avviso di accertamento nei confronti della partecipata fosse divenuto definitivo per mancata impugnazione, per cui nei confronti dei contribuenti, in relazione ai quali era stata dedotta la natura di soci occulti, la CTR non avrebbe potuto rimettere in discussione l’accertamento, pregiudiziale, circa l’esistenza del maggior reddito della società partecipata.

2. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per formazione del giudicato interno sulle statuizioni aventi ad oggetto la sentenza di primo grado, ulteriormente illustrata nelle memorie. Si osserva come l’impugnata sentenza, dopo avere indicato le motivazioni del giudice di appello con cui erano stati accolti gli originari ricorsi riuniti (nullità dell’avviso di accertamento perché emesso ante tempus in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e infondatezza dello stesso in quanto fondato su documentazione priva di fede privilegiata, da considerarsi quali due distinte ragioni della decisione, l’una preliminare e l’altra di merito), ha aggiunto un ulteriore profilo argomentativo, attinente alla mancata prova della produzione del maggior reddito della società partecipata (“ferma la decisione di primo grado che è condivisibile, questo collegio ritiene che vadano accolti anche i motivi proposti dai contribuenti con il ricorso introduttivo e riproposti in appello con le controdeduzioni…”).

3. Tale passaggio argomentativo rende evidente, stante l’esplicita apposizione della congiunzione “anche” tra due proposizioni, la prima (“ferma la decisione di primo grado che è condivisibile”) volta a confermare le due statuizioni sulle quali si reggeva la sentenza di primo grado e la seconda (” questo collegio ritiene che vadano accolti (…) i motivi proposti dai contribuenti con il ricorso introduttivo e riproposti in appello con le controdeduzioni”), avente ad oggetto la motivazione censurata dal ricorrente, che il giudice di appello abbia, in un primo momento, confermato per relationem le due motivazioni del giudice di primo grado e, in secondo luogo, ha aggiunto una terza ratio decidendi, quest’ultima oggetto di specifica censura da parte del ricorrente.

4. Deve, quindi, farsi applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte, come rilevato dai controricorrenti, secondo cui ove non vengano impugnate una o più (come nel caso di specie) rationes decidendi, la mancata impugnazione delle stesse priva il ricorrente dell’interesse all’esame del proprio ricorso, in quanto detto esame non risulterebbe idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione non oggetto di censura (Cass., Sez. III, 13 giugno 2018, n. 15399; Cass., Sez. VI, 18 aprile 2017, n. 9752). Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

5. Inammissibile e’, poi, la deduzione di nullità della sentenza, meramente e fugacemente accennata nel parametro normativo ma priva di supporto argomentativo.

6. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari. Non opera a carico dell’Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., Sez. III, 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna &ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, che liquida per ciascuno dei controricorrenti in Euro 11.300,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore dei rispettivi procuratori, dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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