LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D'ANGIOLELLA Rosita – rel. est. Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22852/15 R.G., proposto da:
Teleregione s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., S.M., S.G., tutti rappresentati e difesi, in forza di procura a margine del ricorso autonomo, dall’avv.to Gennaro Terracciano, con il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, Largo Arenula, n. 34;
– ricorrenti principali – controricorrenti incidentali –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
S.S., rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del controricorso, dall’avv.to Vincenzo Operamolla, con il quale è
elettivamente domiciliato in Roma, Via Portuense, n. 104, presso la sig.ra Antonia de Angelis;
– controricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 387/05/15 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata in data 24/02/2015, non notificata;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d’Angiolella nella Camera di consiglio del 24 marzo 2021.
RILEVATO
che:
1. A seguito di p.v.c. della Guardia di Finanza di ***** del *****, venivano notificati alla società Teleregione s.r.l. e ai suoi tre soci, S.M., S.G. e S.S., avvisi di accertamento, in relazione agli anni d’imposta 2006 e 2007, con i quali venivano recuperati a tassazione, per la società, maggiori Irap ed Iva e, per i soci, maggiore reddito di partecipazione, conseguenti alla vendita di impianti di radiodiffusione tra la società Teleregione, venditrice, e la società Lot s.r.l., acquirente. La Guardia di Finanza aveva ipotizzato che, sebbene la vendita era stata effettuata, ufficialmente, al prezzo di Euro 240.000,00 comprensivo di IVA, in realtà, il legale rappresentante della società acquirente, L.R., aveva versato in “nero” ai tre fratelli S., dal proprio conto svizzero cifrato, ulteriori Euro 2.500.000,00 su analoghi conti cifrati ad essi appartenenti a mezzo bonifici o in contanti. L’ufficio aveva considerato tali versamenti come introito in nero della società distribuiti ai soci, costituenti piccola compagine familiare, e ciò sia per l’anno 2006, sia per l’anno 2007, annualità in cui i fratelli S. erano partecipanti al sodalizio secondo le quote uguali del 33%.
2. La Commissione tributaria provinciale di Bari, riuniti i ricorsi, li rigettava tutti ritenendo fondati gli elementi addotti dall’Ufficio e negando valore alle tesi difensive della società ed i soci. In particolare, considerava corretto l’accertamento operato sulla base delle dichiarazioni del legale rappresentante della società Lot s.r.l., del dettaglio dei bonifici esteri operati, della titolarità dei conti esteri in capo ai soci, della ristretta base sociale e dell’invalidità dell’accordo di cessione di quote allegato da S.S. per provare la sua estraneità ai fatti.
3. I soci e la società appellavano separatamente tale sentenza.
4. La Commissione tributaria regionale della Puglia (di seguito, CTR), riuniti i ricorsi, con la sentenza qui impugnata ha accolto integralmente l’appello di S.S. (cui era stato notificato il solo avviso di accertamento soltanto per l’annualità 2006), ha rigettato gli appelli di S.G. e S.M. (cui era stato notificato avviso di accertamento, sia per l’annualità 2006 che per l’annualità 2007), ed ha accolto l’appello della società Teleregione limitatamente all’annualità 2007, come da rettifica operata a seguito di correzione di errore materiale disposta con ordinanza del 22 ottobre 2015 (v. deposito della sentenza rettificata del 21/12/2015).
5. Avverso tale sentenza la società Teleregione ed i soci, S.M. e S.G., hanno presentato autonomi ricorsi per cassazione cui l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
6. L’Amministrazione finanziaria ha presentato autonomo ricorso, cui hanno resistito con controricorso la società e tutti i suoi soci. S.S., con autonomo controricorso, ha eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso dell’Agenzia delle entrate per decadenza dal termine breve di impugnazione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1.
7. In data 09/03/2021, S.G. ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., con la quale ha chiesto la parziale cessazione della materia del contendere, deducendo che per l’avviso di accertamento n. *****, inerente la dichiarazione fiscale relativa all’anno di imposta 2006, e l’avviso n. *****, inerente alla dichiarazione fiscale relativa all’imposta 2007, ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, versando le rate concordate sulla base del piano di rateizzazione concordato dall’Agenzia delle entrate. Ha allegato all’uopo domanda di condono, piano di rateizzazione e versamenti effettuati.
Anche S.M., con memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., ha avanzato richiesta di parziale cassazione della materia del contendere, assumendo di aver condonato, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, conv. in L. n. 136 del 2018, la lite riguardante gli avvisi di accertamento n. *****, per l’anno di imposta 2006, e n. *****, per l’anno 2007; ha allegato all’uopo comunicazione n. ***** dell’Agente di riscossione con attestazione di regolarità dei versamenti effettuati.
8. L’Agenzia delle entrate, con istanza del 22/07/2020, nel richiedere la fissazione dell’udienza di discussione ha aderito alla richiesta di estinzione parziale del giudizio formulata da S.G. e S.M. limitatamente agli accertamenti condonati di cui all’allegato prospetto ed ha limitato l’interesse alla decisione del ricorso agli “accertamenti a carico della s.r.l. Teleregione, del socio S.S. e del socio S.M. per il 2006 e la relativa cartella”.
9. S.S. ha depositato memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Preliminarmente occorre perimetrare la parte della lite che risulta estinta a seguito delle domande di definizione agevolata avanzate da S.M. e S.G. ed alle quali ha aderito dall’Agenzia dell’entrate.
La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, riferito a società di capitali a ristretta base sociale – per il quale opera la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili qualora sussista un valido accertamento a carico della società in ordine a ricavi non contabilizzati – qualora il socio abbia chiesto di avvalersi della definizione agevolata della lite, l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società e quello conseguenziale emesso nei confronti dei soci, mantengono la propria autonomia, sicché la richiesta di definizione della lite fatta da un unico socio, e non dalla società, non ha effetti, per così dire, cumulativi, proprio in quanto la pretesa tributaria si esplica con una duplicità di avvisi, diretti a soggetti diversi (società e soci) e per imposte differenti (sul condono di cui dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito con modificazioni dalla L. n. 111 del 2011, cfr., Cass., 20/07/2016, n. 14858; id. Cass., 23/11/2017, n. 28007; id. Cass., 25/01/2019, n. 2180,; cfr., altresì, Cass., 26/10/2005, n. 20851, secondo cui la presunzione di attribuzione “pro quota” ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria non viene meno in ipotesi di presentazione di domanda integrativa di condono da parte della società, essendo questa ed il socio titolari di posizioni fiscali distinte e indipendenti).
Da tanto ne deriva che le richieste di condono presentate dai due soci S.G. e S.M., non hanno effetti cumulativi nei confronti della società e dell’altro socio, S.S., e vanno esaminate autonomamente rispetto all’accertamento che ha riguardato la società e l’altro socio.
1.1. S.G. ha pacificamente condonato tanto l’annualità 2006 che quella 2007, così come risulta dalla piena adesione – di cui all’istanza del 22/07/2020 – dell’Agenzia delle entrate alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dai due soci, nonché dal relativo prospetto allegato, contenente l’elenco degli avvisi di accertamento oggetto di causa per i quali si è definita la procedura di condono. In ogni caso, S.G., con la memoria del 09/03/2021, ha allegato documentazione comprovante il pagamento delle rate di condono riguardanti le annualità in contestazione.
Ne consegue, dunque, l’estinzione parziale del giudizio nei confronti di S.G. per cessata materia del contendere (v. infra).
In parte qua, le spese di lite rimangono a carico della parte che le ha anticipate (D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13). Stante l’adesione del contribuente alla definizione agevolata non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd. “doppio contributo unificato”, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, essendo il condono sopravvenuto rispetto alla proposizione del ricorso (ex plurimis, cfr. Cass., 07/06/2018, n. 14782).
1.2. Quanto a S.M., l’Agenzia delle entrate ha aderito alla richiesta, da questi formulata, di estinzione parziale della lite per l’anno 2007, sicché limitatamente a tale annualità va dichiarata cessata la materia del contendere per definizione agevolata della lite. Le spese, in relazione a tale parte del giudizio estinto, sono poste a carico di chi le ha anticipate; non è dovuto da parte di S.M. il pagamento del “doppio contributo unificato”, essendo il condono sopravvenuto rispetto alla proposizione del ricorso.
1.3. Sempre con riferimento a S.M., per l’annualità 2006, dagli atti allegati alla sua memoria del 20/02/2020 risulta condonata la cartella n. ***** (c.d. rottamazione cartelle, ex D.L. n. 193 del 2016), emessa per la riscossione cd. frazionata, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 68, in pendenza dell’impugnazione dell’avviso di accertamento n. TV ***** di cui alla sentenza qui impugnata. Ne deriva che tale annualità (2006) il giudizio si è estinto limitatamente a tale cartella, mentre prosegue per la parte residua non oggetto d’iscrizione a ruolo.
2. In considerazione dell’estinzione parziale nei termini appena riferiti, il presente giudizio di cassazione risulta limitato alle posizioni di S.S. (che, come risulta dalla sentenza impugnata (p.5), ha ricevuto avviso di accertamento solo per il 2006), della società Teleregione s.r.l. (che ha impugnato solo l’avviso relativo all’annualità 2006, tanto che con la rettifica della sentenza impugnata l’appello della società accolto limitatamente all’annualità 2007) e di S.M., sempre relativamente al 2006 con riferimento all’avviso di accertamento *****), avendo S.G. condonato entrambe le annualità di cui agli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti.
2.1. Ciò posto, va subito evidenziato che S.G., S.M., la società Teleregione s.r.l. e l’Agenzia delle entrate hanno presentato coevi ricorsi contro la stessa sentenza n. 387/05/15 del 24 febbraio 2015 della Commissione tributaria regionale della Puglia.
Di tali ricorsi risultano proposti, per primi, i ricorsi di Teleregione e dei due soci S.M. e S.G., spediti per la notifica il 21 settembre 2015 e ricevuti dall’Agenzia delle Entrate il 24 settembre 2015. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è successivo, risultando spedito per la notifica il 23 settembre 2015 e ricevuto dai destinatari il 30 settembre 2015.
La conoscenza, ex actis, che questa Corte ha avuto delle successive impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza, determina il simultaneus processus di tutte le impugnazioni qui proposte (art. 335 c.p.c.) (cfr., Cass., 06/07/2020, n. 13849). In particolare, l’ordine cronologico della proposizione di ricorsi successivi nel rispetto dei requisiti temporali dell’impugnazione, qualifica la società Teleregione, S.M. e S.G. ricorrenti principali e l’Amministrazione erariale ricorrente incidentale (sul principio di unità dell’impugnazione, v. Cass., Sez. U, Sentenza, 20/03/2017, n. 7074; id. Cass., 27/11/2019, n. 30775).
2.2. Tuttavia, come innanzi esposto, quanto al ricorrente S.G. che ha affidato il suo ricorso a cinque motivi di impugnazione, è cessata la materia del contendere in conseguenza dell’intervenuto condono per entrambe le annualità per cui è causa (2006 e 2007).
2.3. I ricorsi principali della società Teleregione s.r.l. e di S.M. vanno esaminati nella parte in cui residua l’interesse (e cioè per la parte riguardante l’annualità 2006).
2.4. La società Teleregione s.r.l. si affida a quattro motivi di ricorso. Con il primo, deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, art. 132 c.p.c., e art. 118 disp. att. c.p.c.), e la carenza di motivazione, là dove i secondi giudici hanno dichiarato di condividere la sentenza dei primi giudici senza enunciare le motivazioni di tale piena ed incondizionata adesione. Col secondo mezzo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso l’esame di fatti decisivi e controversi, quali l’esistenza di altri soci della compagine sociale della Teleregione, nonché omesso l’esame delle eccezioni di difetto di motivazione dell’avviso di rettifica e di mancata allegazione del predetto atto di rettifica; sempre col secondo mezzo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, là dove la CTR non ha considerato la mancata allegazione degli atti (verbale di interrogatorio reso dal Lagostena ed i documenti prodotti a suffragio delle sue dichiarazioni) richiamati nella motivazione dell’avviso di accertamento. Col terzo mezzo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, per non aver la CTR considerato la carenza di motivazione dell’avviso di rettifica. Con il quarto ed ultimo mezzo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, per aver ritenuto legittimo l’operato dell’Ufficio attribuendo valenza indiziaria forte ad elementi privi di tale valore, nonché, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la mancata motivazione in ordine alla ritenuta legittimità dell’accertamento presuntivo dell’Ufficio.
2.5. Anche S.M. si affida a quattro motivi di ricorso che risultano sostanzialmente analoghi a quelli proposti dalla società Teleregione. Ed infatti, col primo, denuncia la violazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, art. 132 c.p.c., e art. 118 disp att. c.p.c.), per aver i secondi giudici motivato la loro decisione con un mero rinvio alla decisione dei primi giudici. Con il secondo mezzo, l’omesso l’esame di fatti decisivi e controversi (l’esistenza di altri soci della compagine sociale della Teleregione e l’omesso l’esame delle eccezioni di difetto di motivazione dell’avviso di rettifica e di mancata allegazione degli atti richiamati nel predetto atto di rettifica). Col terzo mezzo, deduce la violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3), per non aver la CTR considerato la carenza di motivazione dell’avviso di rettifica. Il quarto mezzo è del tutto sovrapponibile al quarto motivo di ricorso proposto dalla società, denunciandosi con esso la violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1), e la mancata motivazione sotto il profilo della valenza probatoria riconosciuta all’accertamento dell’Ufficio.
3. Trattandosi di questioni speculari, i motivi di ricorso della società Teleregione e del socio S.M., si esaminano coevamente.
3.1. Il primo motivo di ricorso, riguardante il vizio di motivazione apparente, è infondato.
La sentenza qui impugnata, dopo aver motivato circa l’estraneità di S.S. ai fatti di causa (“per quanto riguarda S.S., questi in sede penale con il procedimento avviato dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha dimostrato la sua estraneità ai fatti ascrittigli, tanto che… il Gip… ordinava all’archiviazione del procedimento il 21 settembre 2011. Anche l’accordo con i suoi fratelli S.G. e S.M. del ***** per la cessione della sua quota della società Teleregione, prima della vendita di questa alla Lot s.r.l. avvenuta in data *****, avvalora l’estraneità all’attività sociale. Per cui è da ritenere che alcuna somma sia a questi pervenuta”), per gli altri contribuenti ha ritenuto che “i fatti si sono svolti nell’anno 2006 e pertanto soltanto gli accertamenti per tale anno devono essere presi in considerazione e non anche quelli per l’anno 2007” ed ha, poi, ed ha fatto propria una parte della motivazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale riportata tra virgolette (“Questo Collegio fa proprie le motivazioni del primo giudice, il quale ha affermato: “le prove acquisite sono inequivocabili e concordanti e non richiedono approfondimenti rispetto agli avvisi di accertamento esaustivamente motivati e riportanti gli elementi a sostegno delle pretese tributarie: dichiarazioni dell’acquirente sig. L.R.; i bonifici estero su estero sui conti cifrati svizzeri di cui vengono forniti i dati, i nominativi di coloro che possono operare e gli importi accreditati (dati tutti riscontrati dalla G. di F.); riconoscimento della titolarità dei conti da parte di S.G.; ristretta base sociale… non risulta perfezionato il l’accertamento con adesione… Anche il paventato scudo fiscale operato dal sig. S.G. non è supportato da documentazione attendibile (…) gli avvisi di accertamento sono pienamente legittimi anche perché il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, prevede che l’Ufficio procede a rettifica anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti”” (v. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata).
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la motivazione per relationem della sentenza di appello è legittima sempre che renda percepibili e comprensibili le ragioni della decisione in relazione ai motivi di appello proposti; viceversa, nel caso in cui il giudice di merito non compia, o compia inadeguatamente, una disamina logica e giuridica degli elementi dai quali trae il proprio convincimento, rinviando genericamente e acriticamente alle motivazioni di altro giudice o al quadro probatorio acquisito, o, ancora, al nome della normativa ritenuta applicabile senza sussunzione alcuna della fattispecie concreta al precetto generale, incorre nel vizio di omessa o di apparente motivazione con conseguente nullità della sentenza. E’ stato chiarito che motivazioni di tal fatta svuoterebbero di contenuto la funzione dell’appello che, quale revisio prioris istantiae, è finalizzato ad esaminare, in modo specifico e adeguato alla sua funzione, le censure proposte dalle parti alla sentenza di primo grado, così da consentire – ai fini del giudizio di legittimità – un effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento adottato (cfr., Cass., 18/04/2017, n. 9745; Cass., 26/06/2017, n. 15884; Cass., 21/09/2017, n. 22022; Cass., 25/10/2018, n. 27112; Cass., 05/10/2018, n. 24452; Cass., 07/04/2017, n. 9105, tutte che richiamano i parametri minimi di motivazione indicati da Sez. U., 07/04/2014 n. 8053 e 03/11/2016 n. 22232; cfr., altresì, per il vizio di motivazione collegato alla funzione dell’appello, Cass., 10/01/2003, n. 196).
Dalla motivazione della CTR su riportata appare evidente come i secondi giudici non hanno compiuto un mero rinvio alla decisione di primo grado, ma, richiamando i passi della motivazione della Commissione tributaria provinciale, hanno in realtà, individuato una serie di elementi fattuali cui, i giudici di primo grado prima e la CTR poi, hanno riconosciuto valore indiziario forte per giustificare l’accertamento dell’Ufficio (v. ultima pagina della sentenza impugnata).
3.2. Il secondo mezzo è infondato, considerato che il rinvio operato dalla CTR alla sentenza dei primi giudici riguarda anche le eccezioni pregiudiziali sollevate dai contribuenti circa la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento e la mancata allegazione degli atti in esso indicati. Peraltro, la proposizione, già in primo grado, di tali eccezioni pregiudiziali è indicata dalla CTR nella parte in fatto della sentenza, il che rafforza il rinvio per relationem anche alla decisione di rigetto dei primi giudici su di esse (v. la motivazione della sentenza di primo grado riportata nel ricorso dell’agenzia delle entrate). Quanto alla presenza di altri soci che la CTR avrebbe omesso di considerare, trattasi di allegazione difensiva generica e come tale inammissibile non avendo i ricorrenti localizzato le difese in cui tale “fatto” sarebbe stato allegato e ciò nonostante avrebbe potuto incidere, là dove dedotto, sulla integrità del contraddittorio.
3.3. Anche il terzo mezzo, con il quale sia la società che S.M. denunciano la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, per non aver la CTR considerato la carenza di motivazione dell’avviso di rettifica, deve essere rigettato.
Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ritiene – con indirizzo che si condivide e si fa proprio – che “L’avviso di accertamento può essere motivato “per relationem”, ossia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, anche ove lo stesso si concreti nel richiamo alle risultanze di un’indagine di mercato, purché, nell’ipotesi di mancata allegazione, nell’atto ne venga riprodotto il contenuto essenziale, allo scopo di consentire al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato” (così, Cass., 23/02/2018, n. 4396; cfr. Cass., 04/06/2018, n. 14275, secondo cui “l’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii “per relationem” a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest’ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi”).
3.4. Con il quarto motivo, la società e S.M. deducono l’erroneità del ragionamento inferenziale seguito dai secondi giudici nella parte in cui si è attribuito valenza indiziaria forte ad elementi privi di tale valore per ricavarne, erroneamente, la legittimità degli accertamenti dell’Ufficio.
Questa Corte, proprio in tema di presunzioni, ha chiarito che “la prova inferenziale che sia caratterizzata da una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali sia apprezzata dal giudice secondo criteri di gravità, precisione e concordanza, fa sì che il fatto “noto” attribuisca un adeguato grado di attendibilità al fatto “ignorato”, il quale cessa pertanto di essere tale divenendo noto, ciò che risolve l’equivoco logico che si cela nel divieto di doppie presunzioni” (cfr., Cass., 07/12/2020, n. 27982). Nella specie, i fatti noti richiamati dalla CTR come aventi valenza indiziaria forte, tali da legittimare la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, e, quindi, il transito, a nero nei conti della società e dei soci l’introito, a nero, di somme di denaro, realizzano una serie lineare di inferenze, riguardando non sono solo le dichiarazioni di L.R., ma anche il riconoscimento della titolarità dei conti da parte del socio S.G.; da qui, la presunzione di titolarità dei conti ai fratelli S..
4. L’Agenzia delle entrate propone quattro motivi di ricorso incidentale. Con il primo si duole della nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui la CTR ha ritenuto di limitare l’accertamento alla sola annualità 2006 e non all’annualità 2007, nonostante tale doglianza non fosse mai stata sollevata da alcuna parte. Col secondo mezzo, denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, per non aver i secondi giudici tenuto in alcun conto l’accertamento fiscale relativo all’annualità 2007 rimasto non impugnato dalla società contribuente. Col terzo, denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2), là dove la sentenza impugnata non rende motivazioni adeguate circa l’accoglimento del ricorso di S.S.. Col quarto mezzo, deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2697 c.c., nella parte in cui, nell’accogliere parzialmente l’appello dei contribuenti, la CTR ha considerato fatto decisivo un documento (atto di cessione di quote) privo di data certa.
5. S.S. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso successivo dell’Agenzia delle entrate per decadenza dal termine breve di impugnazione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1.
Dagli atti allegati al controricorso di S.S. (sub. all. 1), risulta che la sentenza impugnata è stata notificata all’Agenzia delle entrate mediante consegna diretta allo sportello della Direzione provinciale *****, in data *****. S.S. ha allegato all’uopo la ricevuta di ricezione dell’Ufficio del 23/04/2015, con la sottoscrizione del funzionario addetto e l’indicazione del numero della sentenza di cui in epigrafe.
Secondo i principi affermati da questa Corte – dai quali non si ha motivo di discostarsi – ai fini del decorso del termine “breve” per impugnare le sentenze, fissato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51, assume rilievo la consegna del provvedimento direttamente all’ufficio finanziario o all’ente locale, ovvero la spedizione dello stesso mediante il servizio postale, in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento, atteso che, a seguito della modifica del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, per effetto del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 1, lett. a), che ha sostituito il rinvio all’art. 137 c.p.c. e seguenti, con il rinvio al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, è possibile notificare con tali modalità le sentenze dei giudici tributari. Ne’ l’applicazione di tali disposizioni alle decisioni delle Commissioni tributarie regionali, in forza del generale richiamo fatto per il processo tributario di secondo grado alle norme dettate per il primo grado, trova ostacolo nella disciplina del ricorso per cassazione, interamente regolato dal codice di procedura civile, poiché la notifica delle sentenze di appello resta fuori del giudizio di legittimità, mirando solo alla più celere formazione del giudicato formale (cosi, Cass., 13/04/2012, n. 5871; cfr., altresì, se pur indirettamente, Cass., 29/04/2015, n. 8151), sempre che sia stato rispettato l’onere probatorio incombente su chi intenda avvalersi del termine breve (cfr., ex plurimis, Cass., 07/12/2016, n. 25062).
5.1. Applicando tali principi al caso in esame, poiché S.S. ha assolto all’onere probatorio su di lui incombente dimostrando la consegna diretta all’amministrazione finanziaria della sentenza impugnata in data 23/04/2015, il ricorso dell’Agenzia delle entrate, portato alla notifica nei confronti di S.S., in data 23 settembre 2015, è tardivo rispetto al termine di decadenza di sessanta giorni fissato dalla legge per l’impugnazione in cassazione.
In proposito, va dato atto, in termini rafforzativi, che il controricorrente S.S. ha allegato al proprio controricorso altri ricorsi per cassazione della stessa amministrazione finanziaria in cui, per casi analoghi, la sentenza è stata notificata in allegato alle relative istanze di sgravio e l’impugnazione da parte dell’Ufficio è avvenuta nel termine breve.
Il ricorso incidentale dell’Agenzia dell’entrate, in parte qua (e cioè nei confronti di S.S.) deve essere dichiarato inammissibile.
6. Il ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti degli altri contribuenti altri contribuenti S.M., S.G. e società Teleregione, è inammissibile.
6.1. In particolare, per effetto delle definizioni agevolate della lite riguardanti l’annualità 2007 (v. supra paragrafi 1.1. e 1.2.) il primo motivo di ricorso incidentale – dedotto come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella parte in cui la CTR ha ritenuto di limitare l’accertamento alla sola annualità 2006 e non all’annualità 2007 – risulta inammissibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, sia nei confronti di S.M. che di S.G..
Il primo motivo di ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate è inammissibile anche nei confronti della società Teleregione s.r.l. per effetto della disposta correzione dell’errore materiale della sentenza della CTR di cui all’ordinanza di rettifica del 25/10/2015, secondo cui “laddove è scritto nel secondo capoverso “accoglie l’appello di Teleregione s.r.l. S.G., S.M. limitatamente agli avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2007”, deve leggersi ed intendersi “accoglie appello di S.G. e S.M. limitatamente agli avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2007”.
Il mezzo è inammissibile anche nei confronti di S.S., che risulta destinatario di avviso accertamento solo per l’anno 2006.
6.2. Il secondo motivo di ricorso incidentale dell’Amministrazione finanziaria poiché riguarda la sola società contribuente (con esso si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, là dove la CTR non ha tenuto in alcun conto l’accertamento fiscale relativo all’annualità 2007 rimasto non impugnato dalla società contribuente), è anch’esso inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, stante il tenore della disposta correzione dell’errore materiale della sentenza.
6.3. Il terzo motivo di ricorso incidentale (difetto di motivazione o motivazione apparente per la parte di decisione riguardante nei confronti S.S.) è infondato. La motivazione, pur stringata, c’e’ e consta di due rationes decidendi: una prima, con la quale i secondi giudici affermano che S.S. “con il procedimento avviato dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Trani ha dimostrato la sua estraneità ai fatti ascrittogli tanto che (…) il gip ordinava all’archiviazione”; una seconda ratio, con la quale ribadiscono la sua estraneità ai fatti di causa sul rilievo che la cessione della sua quota è avvenuta prima della vendita di Teleregione alla Lot s.r.l..
Va considerato, altresì, che la prima ratio, per quanto erronea non risulta debitamente censurata per violazione di legge, avuto riguardo all’autonomia del giudizio tributario riguardo al processo penale, per cui neppure il giudicato assolutorio (e la CTR si riferisce solo all’archiviazione) può fare stato nel giudizio tributario dove la responsabilità può essere accertata anche in virtù di prove presuntive. La seconda ratio che viene attaccata con il quarto motivo di ricorso, risulta insufficiente, ove anche fondato, a determinare la cassazione della sentenza, stante l’intangibilità acquisita dalla prima ratio malamente impugnata.
7. In conclusione, devono essere rigettati i ricorsi principali di Teleregione s.r.l. e S.M. (per quest’ultimo per la parte residuata dal condono); il ricorso incidentale dell’Agenzia dell’entrate va dichiarato inammissibile nei confronti di S.S. e rigettato nei confronti degli altri contribuenti.
8. Le spese, per il principio della soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.
9. Per l’Agenzia delle entrate non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione parziale del giudizio e cessata parzialmente la materia del contendere per intervenuta definizione agevolata nei confronti di S.G. e nei confronti di S.M., per quest’ultimo nei limiti di quanto in motivazione. Spese a carico di chi le ha anticipate.
Rigetta i ricorsi principali di Teleregione s.r.l. e, nel resto, nella parte non oggetto di definizione agevolata, di S.M..
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate, nei limiti di cui in motivazione.
Condanna Teleregione s.r.l. e S.M. al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, per ciascuno, oltre spese prenotate a debito.
Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore di S.S., che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali S.M. e Teleregione s.r.l., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, il 24 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021
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