Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4073 del 16/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1219-2019 proposto da:

CLEANPOWER SO. SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO LEONETTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 627/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 23/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Venezia, con sentenza n. 327/2016, sez. 13, rigettava parzialmente il ricorso proposto dalla Cleanpower, Soc. Cons. per azioni, avverso l’invito al pagamento RU30819 per accise energia elettrica 2011 e n. 36/2015 per dogane e dazi, accogliendo unicamente l’impugnazione di quest’ultimo provvedimento e rigettandola riguardo all’accise.

Avverso detta decisione la contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Veneto.

Il giudice di seconde cure con sentenza 627/2018, rigettava l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società Cleanpower sulla base di due motivi.

L’Amministrazione ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la società contribuente censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che non fosse esente dall’accisa per l’energia elettrica nonostante fosse autoproduttrice della predetta energia da fonti rinnovabili, in quanto non consumava per sè l’energia ma la cedeva a terzi.

Con il secondo motivo lamenta la violazione della L. n. 212 del 2000, artt. 10 ed 11, per violazione del legittimo affidamento determinato in essa società dai provvedimenti dell’Agenzia che avevano dato atto dell’esclusione dal pagamento dell’accise.

Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata, ha ritenuto che, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1994 (Testo unico accise), artt. 53 e 53, l’esenzione dalla accise fosse applicabile alle imprese auto produttrici di energia elettrica tramite fonti rinnovabili ma che costituisse motivo di esclusione da detta esenzione la circostanza che le dette imprese non consumassero per sè stesse l’energia ma la cedessero a terzi.

Sotto tale ultimo profilo ha ritenuto che il fatto la società contribuente avesse natura consortile e cedesse l’energia prodotta ai propri consorziati costituiva ragione valida per la sua esclusione dall’esenzione.

Tale decisione è del tutto condivisibile.

Questa Corte ha già chiarito che non può influire sulla regolamentazione della presente fattispecie una definizione contenuta in una legge diretta a scopi diversi da quelli perseguiti dalla normativa tributaria, essendo il D.Lgs. n. 79 del 1999 finalizzato a regolare il mercato interno dell’energia elettrica ed i comportamenti dei principali operatori, restando la materia fiscale estranea a tale normativa.(Cass. 23529/08).

Il Collegio concorda con tale orientamento.

A tale proposito va rilevato che la norma applicabile catione temporis al caso di specie è il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 52, comma 3, (Testo unico delle accise) che testualmente recita:

“3. E’ esente dall’accisa l’energia elettrica: a) utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità; b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.”.

Trattasi dunque di norma a carattere fiscale che prevede una esenzione d’imposta limitatamente al consumo delle imprese di autoproduzione senza l’estensione ad altri beneficiari.

Il D.Lgs. n. 79 del 1999 ha per oggetto la liberalizzazione e la disciplina del settore elettrico prescindendo dai profili di carattere fiscale.

Il predetto D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 2, fornisce in tale contesto la definizione di autoproduttore nei seguenti termini:

“1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai seguenti commi.

2. Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonchè per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui alla L. 6 dicembre 1962, n. 1643, art. 4, n. 8, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Il dato rilevante ai fini della presente decisione è che il comma 1 dell’articolo in esame espressamente prevede che le definizioni fornite sono applicabili limitatamente nell’ambito del contesto normativo della legge in esame, con esclusione quindi di un loro carattere generalizzato.

Tale primo elemento porta ad escludere che la definizione fornita di autoproduttore possa estendersi anche nell’ambito della normativa fiscale.

Riprova della fondatezza di tale assunto la si rinviene in quanto disposto dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 911, che ha stabilito che “il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 3, lett. b), si applica anche all’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kw, consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui alla L. 6 dicembre 1962, n. 1643, art. 4, n. 8), in locali e luoghi diversi dalle abitazioni”.

Dunque solo con la predetta norma di carattere fiscale il legislatore ha esteso l’esenzione dalla accise in questione anche alla ipotesi in cui l’energia prodotta da fonti rinnovabili sia consumata da soci di società di cooperative di produzione.

Ciò sta necessariamente a significare che, prima della entrata in vigore della predetta norma, l’esenzione dall’accise non era applicabile alle società cooperative proprio perchè non risultava applicabile ad esse il D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 2.

Nel caso di specie il tributo si riferisce all’anno 2011 e dunque ad esso non risulta applicabile l’esenzione di cui alla L. n. 208 del 2015.

Sul punto in senso conforme si è di recente pronunciata questa Suprema Corte affermando che “in tema di accise, le società consortili costituite per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, come tutte le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio, sono obbligate al pagamento del tributo, a norma del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 53, comma 1, lett. b), mentre ne sono esentate, ai sensi dell’art. 52, comma 3, lett. b), dello stesso decreto (nel testo applicabile ratione temporis, sostituito dal D.Lgs. n. 26 del 2007, art. 1, comma 1, lett. m) solamente a condizione che l’energia, oltre che autoprodotta con impianti aventi potenza disponibile superiore a 20 KW, sia anche auto consumata in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con la conseguenza che suddette società beneficiano dell’esenzione limitatamente all’energia prodotta e consumata in proprio e non anche per quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati” (Cass. n. 26142 del 2019 in senso conforme, in relazione a ricorsi proposti dalla Cleanpower Soglio s.r.l., Cass. nn. 19279, 19455, 19659 e 20055 del 2020).

Il motivo va dunque respinto.

Il secondo motivo è anch’esso manifestamente infondato.

La Commissione regionale ha escluso che nel caso di specie sussistessero i presupposti per l’applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 11, in ragione del quale, in caso di effettuazione di interpello da parte del contribuente e di risposta da parte dell’amministrazione, gli atti di quest’ultima difformi da quanto da essa comunicato al contribuente sono nulli, in quanto la società contribuente non aveva attivato la procedura in questione che è espressamente prevista e disciplinata dall’apposito regolamento di cui al D.M. n. 209 del 2001.

Tale motivazione risulta del tutto corretta.

La società ricorrente deduce di avere rispettato tale procedura e riproduce a tal fine nel ricorso due atti.

Il primo, con cui comunicava all’Agenzia che avrebbe predisposto una richiesta di licenza fiscale di esercizio su ogni provincia su cui vi era un punto di prelievo di energia e che nel bilancio di fine anno avrebbe evidenziato una quota di energia sottoposta a imposta piena. A tale atto allegava la richiesta di rilascio di licenza fiscale di esercizio.

Il secondo atto, in data 20.11.2002, con cui la società, premesso di produrre energia in un unico impianto, con esenzione da ogni imposta di consumo, in regime di autoproduzione e di autoconsumo, quest’ultimo con tre punti di prelievo ed esentato da imposta erariale, e che in futuro avrebbe aperto altri impianti, comunicava che, in qualità di sostituto d’imposta nei confronti dei consorziati, avrebbe predisposto una richiesta per il rilascio fiscale di una licenza di esercizio per ogni provincia in cui vi era un punto di prelievo di energia e che nel bilancio di fine anno avrebbe evidenziato la quota parte di energia soggetta ad imposta piena allegava quindi richiesta di rilascio di licenza fiscale di esercizio.

Ciò premesso, la motivazione della sentenza appare basata su una corretta interpretazione della L. n. 212 del 2000, art. 11, e del regolamento di attuazione laddove ha rilevato che in realtà gli atti in questione non avevano i requisiti di un interpello.

Da ciò ha desunto che, nonostante l’Agenzia con la propria risposta (riportata anch’essa nel ricorso) avesse riconosciuto la non applicazione dell’accise sulla energia elettrica prodotta, ciò non poteva comportare la nullità degli atti impositivi emanati dall’Agenzia in difformità di quanto comunicato alla contribuente in ragione della violazione del legittimo affidamento.

A tal fine si riportano le disposizioni rilevanti di cui al regolamento contenuto nel D.M. n. 209 del 2001:

“Art. 1. Presentazione dell’istanza di interpello.

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria, può inoltrare all’amministrazione finanziaria istanza di interpello riguardante l’applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali, diversi da quelli oggetto dell’interpello disciplinato dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 21. L’interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.;….*****.

Art. 3. Istanza di interpello.

1. L’istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità: a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante; b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza; c) l’indicazione del domicilio del contribuente o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’amministrazione finanziaria; d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

2. Alla istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall’istante, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l’originale non posseduto dei documenti.

3. L’istanza deve, altresi, contenere l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una rapida comunicazione da parte dell’amministrazione finanziaria. *****.”.

Dalla normativa in esame risulta di tutta evidenza che: a) devono ricorrere obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria; b) l’interpello deve contenere la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza; c) alla istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall’istante, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata d) L’istanza deve, altresì, contenere l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare.

Nessuna di tali circostanze risulta sussistere negli atti di comunicazione riportati dalla ricorrente.

Del tutto correttamente dunque, in relazione all’interpretazione del D.M. n. 209 del 2001, il giudice di secondo grado ha escluso che nel caso di specie vi sia stato un interpello da parte della società ricorrente.

Come già rilevato, il motivo in esame deduce anche la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, sempre sotto il profilo della violazione del legittimo affidamento, sostenendo quindi la nullità degli atti impositivi.

Anche tale censura è manifestamente infondata.

Costituisce ius receptum da parte di questa Corte che, qualora il contribuente si sia conformato a un’indicazione erronea fornita dall’Amministrazione finanziaria, il principio di tutela dell’affidamento – sancito dallo statuto del contribuente, art. 10, comma 2 – non esonera però dall’adempimento dell’obbligazione tributaria principale, ma solo da sanzioni e interessi (cfr. tra le tante Cass. n. 3757 del 09/03/2012; Cass. 23309/11; Cass. 5744/16; Cass. 10195/16; Cass. 18618/19).

Sotto tale profilo la ricorrente non deduce alcunchè in ordine alla irrogazione o meno di sanzioni, in ordine alle quali la sentenza ha dato atto che non erano state irrogate, onde neppure sotto tale profilo, non dedotto, il motivo merita accoglimento.

Il ricorso va dunque respinto.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 5600,00 oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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