LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3969-2019 proposto da:
ASCIT – SERVIZI AMBIENTALI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL’EMPORIO 16 A, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA BALDACCI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ME. SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1222/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 22/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Lucca, con sentenza n. 129/16, sez. 3, accoglieva il ricorso proposto da Me. srl avverso l’avviso di accertamento n. 5984 per Tarsu/Tia.
Avverso detta decisione la Ascit Servizi ambientali spa proponeva appello innanzi alla CTR Toscana che, con sentenza 1222/2018, dichiarava inammissibile per tardività l’impugnazione rigettando la richiesta di rimessione in termini.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società Ascit sulla base di un motivo illustrato con memoria.
La contribuente non ha resistito con controricorso.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente censura la pronuncia di inammissibilità a seguito del rigetto della istanza di rimessione in termini sostenendo che il mancato rispetto del termine per proporre l’impugnazione era stato causato dalla mancata comunicazione del dispositivo della sentenza.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La ricorrente invero richiama a sostegno del ricorso la sentenza n. 6048/13 di questa Corte che però risulta del tutto isolata e contraddetta dall’orientamento di tutte le sentenze successive, cui questo Collegio ritiene di dover dare seguito.
Questa Corte ha infatti già avuto occasione di affermare che nel processo tributario, l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, oltre il termine “lungo” dalla pubblicazione della sentenza, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, presuppone che la parte dimostri l'”ignoranza del processo”, ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, situazione che non si ravvisa in capo al ricorrente costituito in giudizio, cui non può dirsi ignota la proposizione dell’azione, dovendosi ritenere tale interpretazione conforme ai principi costituzionali ed all’ordinamento comunitario, in quanto diretta a realizzare un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa ed il principio di certezza delle situazioni giuridiche. Nè assume rilievo l’omessa comunicazione della data di trattazione, che è deducibile quale motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, in mancanza della quale la decisione assume valore definitivo in conseguenza del principio del giudicato. (Cass. 24899/18; Cass. 14746/17; Cass. – 9330/17; Cass. 23323/13).
In particolare, in fattispecie analoga alla presente è stato affermato da questa Corte che la decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell’omessa comunicazione della data di trattazione dell’udienza e/o della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all’art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte della cancelleria medesima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa.(Cass. 5946/17).
Nel caso di specie la società Ascit si era costituita nel giudizio di primo grado cui aveva attivamente partecipato onde era suo onere verificare la data di avvenuto deposito della sentenza di primo grado dalla quale decorre il termine per proporre impugnazione non potendosi addebitare al mancato invio della comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza, che, come rilevato correttamente dal giudice di seconde cure, riveste natura puramente dichiarativa- informativa, un esonero del proprio onere di parte di verificare l’avvenuto deposito della sentenza e di proporre tempestivamente l’impugnazione.
Il ricorso va dunque respinto. Nulla per le spese., Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
Rigetta il ricorso; si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021