LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9212-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 54, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO POZZI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8360/5/2018 della COMMSSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata i129/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 3516/17, sez. 17, accoglieva il ricorso proposto da M.L. avverso l’avviso di accertamento ***** per tributi erariali 2004 e 2005 notificato nel 2014.
Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 8360/2018, rigettava l’impugnazione.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un motivo.
Ha resistito con controricorso la contribuente.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate contesta la sentenza impugnata per avere escluso la portata retroattiva del D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2 bis, che ha introdotto il raddoppio dei termini anche per le annate anteriori alla sua entrata in vigore per la comminatoria di sanzioni amministrative previste dal D.L. n. 167 del 1990, art. 5, per il caso di violazione dell’obbligo di dichiarare le attività finanziarie detenute all’estero.
Il motivo è manifestamente fondato.
Questa Corte ha recentemente ribadito un già espresso consolidato orientamento secondo cui “hanno natura procedimentale e non sostanziale le disposizioni contenute nel D.L. n. 78 del 2009, art. 12, commi 2 bis e 2 ter, che prevedono, rispettivamente: a) il raddoppio dei termini di decadenza stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per la notifica degli atti di accertamento della evasione presunta di cui all’art. 12, comma 2; b) il raddoppio dei termini (di decadenza e di prescrizione) previsti dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, per la notifica degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni comminate dal D.L. n. 167 del 1990, art. 5, in caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione delle disponibilità finanziarie detenute all’estero.
In tal caso la natura evidentemente procedimentale della disposizione che attiene esclusivamente alla maggiorazione dei termini ordinari concessi all’Ufficio per l’accertamento della violazione in oggetto e per la irrogazione delle sanzioni, rende palese che la norma, pur non essendo retroattiva, soggiace al diverso principio tempus regit actum, con la conseguenza che il raddoppio dei termini si applica a tutti gli avvisi di accertamento in questa materia notificati dopo l’entrata in vigore della norma (in senso conforme Sez.6-5 n. 30742 del 28/11/2018).
Con riferimento al citato D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2 bis, che prevede il raddoppio dei termini “per l’accertamento basato sulle presunzioni di cui al comma 2", la disposizione deve essere interpretata nel senso che il raddoppio dei termini opera sia nel caso in cui l’Ufficio, avvalendosi della presunzione legale stabilita dalla citata norma, accerti che la disponibilità finanziaria detenuta nei ‘paradisi fiscali”, e non dichiarata, è provento di redditi sottratti a tassazione, sia nel caso, equivalente, in cui l’Ufficio, senza ricorrere alla presunzione in oggetto in quanto non applicabile retroattivamente, contesti comunque la medesima fattispecie di sottrazione alla tassazione di redditi esportati in paesi a fiscalità privilegiata, avvalendosi, secondo le regole probatorie ordinarie, di presunzioni semplici, qualificate dalla gravità, precisione e concordanza.
Giustifica tale equiparazione la ratio della disciplina palesata dal D.L. n. 167 del 2009, art. 12, comma 1, secondo cui le norme in oggetto sono dirette a dare attuazione ad una intesa tra gli Stati aderenti all’OCSE in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in paesi a regime fiscale privilegiato, fornendo agli Uffici finanziari strumenti più efficaci (quali il raddoppio dei termini per l’accertamento) per contrastare, con o senza l’ausilio della presunzione legale di cui all’art. 12, comma 2, il fenomeno della allocazione nei “paradisi fiscali” delle disponibilità finanziarie formate con redditi sottratti alla tassazione nazionale.(Cass. 29632/19 vedi anche Cass. 30742/18 e Cass. 2266/18) Nel consegue che nel caso di specie, stante la natura procedimentale del D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2 bis, ben poteva l’atto di irrogazione delle sanzioni essere emesso e notificato oltre il termine quinquennale.
Il ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, sussistendo le condizioni per la pronuncia nel merito, si rigetta il ricorso introduttivo del giudizio. Stante la novità della questione in relazione alla quale durante la pendenza della fase di merito sussistevano contrastanti orientamenti della giurisprudenza di merito e non erano ancora state emesse le sentenze di questa Corte dianzi citate, si compensano le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del giudizio; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021