Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40763 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 35115 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da:

P.A.R. (C.F.: *****) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ricorso, dagli avvocati Vincenzo Simone Depasquale (C.F.: *****) e P.S. (C.F.: *****);

– ricorrente –

nei confronti di:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F.: *****), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: *****);

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 596/2018, pubblicata in data 1 giugno 2018;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal Consigliere TATANGELO Augusto.

FATTI DI CAUSA

Il locale agente della riscossione Equitalia Pragma S.p.A. (cui è oggi subentrata l’Agenzia delle Entrate – Riscossione) ha iscritto ipoteca, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, su un immobile di proprietà di P.A.R., in virtù di una pluralità di crediti iscritti a ruolo da diverse amministrazioni.

P.A.R. ha proposto opposizione contestando l’iscrizione ipotecaria e chiedendone la dichiarazione di inefficacia, unitamente a quella delle sottostanti cartelle di pagamento, di cui ha negato di aver mai ricevuto la notificazione. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Taranto – Sezione distaccata di Manduria, che ha ordinato la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria e dichiarato “inesistenti” le relative cartelle di pagamento.

La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la decisione di primo grado.

Con ordinanza n. 4747 in data 23 febbraio 2017, questa Corte di Cassazione ha cassato tale ultima decisione, con rinvio. All’esito del giudizio di rinvio, la Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato integralmente l’opposizione del P. perché inammissibile in relazione ai crediti tributari ed infondata in relazione ai crediti non tributari.

Ricorre il P., sulla base di cinque motivi.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’eventuale discussione orale.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57 a seguito della sentenza n. 114/2018 Corte Costituzionale in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 – jus superveniens”.

Il ricorrente sostiene che, a seguito della sentenza n. 114 del 2018 della Corte Costituzionale, devono ritenersi ammissibili le opposizioni all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., nella riscossione a mezzo ruolo, per tutti gli atti successivi alla notificazione della cartella di pagamento e dell’avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 e, di conseguenza, avrebbe dovuto ritenersi integralmente ammissibile la sua opposizione, indipendentemente dalla natura dei crediti fatti valere dall’agente della riscossione.

Il motivo è infondato.

1.1 Si premette che la contestazione della legittimità dell’iscrizione ipotecaria posta in essere dall’agente della riscossione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 (così come quella del fermo amministrativo di cui all’art. 86 del medesimo D.P.R n. 602 del 1973), secondo l’indirizzo di questa Corte, cui intende aderire il Collegio, non può qualificarsi come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., trattandosi di un’ordinaria azione di accertamento negativo dell’esistenza della pretesa creditoria o comunque del diritto di iscrivere l’ipoteca stessa, la quale ultima non costituisce un atto dell’esecuzione forzata ma configura una procedura alternativa all’esecuzione, volta ad indurre il debitore all’adempimento (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015, Rv. 635989 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 24234 del 27/11/2015, Rv. 637764 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22018 del 21/09/2017, Rv. 645719 – 05).

Di conseguenza, sotto il profilo relativo alla mera legittimità dell’iscrizione ipotecaria, non potrebbe assumere rilievo la questione dell’ammissibilità dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c..

In ogni caso, in base alla giurisprudenza di questa Corte, “con riferimento alle controversie aventi per oggetto l’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, anche a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. e)-bis, dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26-quinquies, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile “ratione temporis”, ai fini della giurisdizione rileva la natura. dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi – ciascuno per il proprio ambito come appena individuato – se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari” (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 17111 del 11/07/2017, Rv. 644920 – 01; cfr. anche Sez. U, Sentenza n. 641 del 16/01/2015, Rv. 633758 – 01).

1.2 Con riguardo alle ulteriori contestazioni (quelle cioè direttamente relative ai crediti tributari e non alla mera legittimità della relativa iscrizione ipotecaria), effettivamente qualificate dai giudici di merito in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (benché le stesse, più che il diritto di procedere ad esecuzione forzata, avessero ad oggetto la regolarità formale della procedura di riscossione), anche a volerle considerare autonome rispetto alla contestazione della legittimità dell’iscrizione ipotecaria, in quanto attinenti alla legittimità del procedimento di riscossione e all’efficacia delle cartelle e dei successivi avvisi di pagamento, per quanto emerge sia dal ricorso che dalla sentenza impugnata, si tratta di questioni fondate dal ricorrente esclusivamente sull’assunto dell’omessa notificazione delle stesse cartelle di pagamento.

Di conseguenza, anche sotto questo profilo non si tratta di contestazioni relative ad atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, ma di contestazioni relative proprio alle suddette notificazioni, cioè ad atti anteriori all’inizio dell’esecuzione forzata, evidentemente esclusi dalla portata della dichiarazione di illegittimità costituzionale invocata nel ricorso; e ciò non perché in tal caso non vi sia tutela per il debitore, ma perché, sia con riguardo alle contestazioni attinenti al diritto di procedere ad esecuzione forzata, sia con riguardo a quelle attinenti alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo, detta tutela si svolge in realtà proprio in sede di giurisdizione tributaria (cfr. specificamente sul punto il paragrafo 10 della sentenza n. 114 del 2018 della Corte Costituzionale), come in definitiva ritenuto nella stessa decisione impugnata (cfr. in particolare a pag. 5, primi due capoversi).

1.3 E’ appena il caso di osservare, infine, che ogni questione relativa alla mera legittimità dell’iscrizione ipotecaria, in relazione ai crediti non tributari, resta assorbita – come meglio si vedrà – dall’esito del secondo motivo del ricorso.

2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77, L. n. 241 del 1990, art. 21-bis, artt. 24 e 97 Cost., artt. 41,46 e 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3”.

Il motivo è fondato.

La corte di appello ha respinto le contestazioni del ricorrente in merito alla nullità dell’iscrizione ipotecaria per la mancata preventiva notificazione dell’avviso di intimazione di cui al D.P.R n. 602 del 1973, art. 50, affermando, in sostanza, che nessuna preventiva intimazione era richiesta da parte dell’agente della riscossione, prima dell’entrata in vigore della “novella del 2011” (si fa riferimento al D.L. 14 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ma non applicabile nella specie, ratione temporis), che ha previsto l’obbligo di una comunicazione preventiva al contribuente prima dell’iscrizione di cui si discute, onde instaurare il contraddittorio con lo stesso e favorire il pagamento.

Tale decisione non risulta conforme all’indirizzo di questa Corte, secondo cui “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria il D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni; ne consegue la fondatezza del ricorso per cassazione con cui, pur denunciandosi la violazione di una disposizione inapplicabile (nella specie, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2), si lamenti nella sostanza l’omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia” (Cass., Sez. 6 – 5, Sentenza n. 23875 del 23/11/2015, Rv. 637511 – 01; nel medesimo senso: Cass., Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014, Rv. 632586 – 01; Sez. U, Sentenza n. 19668 del 18/09/2014, Rv. 632616 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 5577 del 26/02/2019, Rv. 652721 – 03; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30534 del 22/11/2019, Rv. 656352 – 01).

La sentenza impugnata va quindi cassata sul punto, affinché in sede di rinvio la fattispecie sia nuovamente esaminata nel merito, alla luce dell’esposto principio di diritto.

3. Con il terzo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3”. Con il quarto motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e del D.M. n. 321 del 1999, art. 1, commi 1 e 2, dell’art. 2697 c.c., art. 2700c.c., art. 2718 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3”.

Con il quinto motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, art. 2697 c.c., art. 2700 c.c., art. 2719 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3”.

Gli ultimi tre motivi del ricorso hanno riguardo al merito della controversia e, in particolare, alla valutazione operata dalla corte di appello della documentazione prodotta dall’agente della riscossione a fondamento dell’assunto del legittimo svolgimento della procedura, segnatamente della regolare notificazione delle cartelle di pagamento relative ai crediti iscritti a ruolo (quanto meno di natura non tributaria) in virtù dei quali era stata iscritta l’ipoteca.

Si tratta di motivi connessi che possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati.

In primo luogo, deve rilevarsi che la corte di appello ha correttamente operato secondo le indicazioni della sentenza che aveva disposto il rinvio, procedendo a valutare l’idoneità probatoria dei documenti prodotti dall’agente della riscossione ai fini della verifica della regolare notificazione delle cartelle di pagamento, in relazione a ciascun credito iscritto a ruolo.

Nessuna violazione dell’art. 384 c.p.c. è quindi nella specie configurabile.

Inoltre, la suddetta valutazione risulta effettuata in modo del tutto conforme ai principi di diritto affermati in proposito da questa Corte e già posti a base proprio della sentenza che aveva disposto il rinvio, secondo i quali:

– l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria (così Cass., Sez. 3, Sentenze n. 11141 e n. 11142 del 29/05/2015, non massimate; Sez. 3, Sentenza n. 11794 del 09/06/2016, Rv. 640105 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15315 del 20/06/2017, Rv. 644736 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11028 del 09/05/2018, Rv. 648806 – 01);

– precisamente, il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l’agente della riscossione esercita il diritto di procedere in via esecutiva (arg. il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 49) ed esso, in quanto posto a base della riscossione coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale; questa, infatti, in conformità al relativo modello ministeriale, contiene l’indicazione del credito così come risultante dal ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24235 del 27/11/2015, in motivazione);

– l’estratto del ruolo non è una sintesi del ruolo operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l’ha formato, ma è la riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli (così Cass. n. 11141 n. 11142 del 2015 e le ulteriori decisioni conformi sopra già citate);

– ne consegue che l’estratto di ruolo “costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche al fine della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito” (Cass. n. 11141 e n. 11142 del 2015 e le ulteriori decisioni conformi sopra già citate);

– in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10326 del 13/05/2014, Rv. 630907 – 01); la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo (così Cass. n. 12888 del 2015, nonché Cass. n. 24235 del 2015, già citata);

– in tema di notifica della cartella esattoriale il D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9246 del 07/05/2015, Rv. 635235; Sez. 3, Sentenza n. 24235 del 27/11/2015; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, in motivazione; Sez. 3, Sentenza n. 15795 del 29/07/2016, Rv. 641156 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 33563 del 28/12/2018, Rv. 652126 – 01).

La decisione impugnata si sottrae, dunque, a tutte le censure formulate con i motivi di ricorso in esame.

4. E’ accolto il secondo motivo ricorso, che è per il resto rigettato.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al solo motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il secondo motivo del ricorso, che rigetta per il resto, e cassa per l’effetto la sentenza impugnata in relazione al solo motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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