Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.40826 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28640-2016 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Filippo Corridoni 23, presso lo studio dell’avvocato Ermanno Prastaro, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Pasquale Contaldi;

– ricorrente –

contro

C.L., C.A., elettivamente domiciliati in Roma, Via G. Ferrari 35, presso lo studio dell’avvocato Massimo Filippo Marzi, rappresentati e difesi dall’avvocato Giorgio Massarotto;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2228/2016 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 05/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2021 dalla Consigliera Dott. Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– la signora B.M. impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Venezia che ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso – sezione distaccata di Castelfranco Veneto di accoglimento della domanda di accertamento del confine tra la proprietà di A. e C.L. e quella del convenuto C.F. nonché dell’inesistenza di diritti reali a favore di quest’ultimo, di cui ella è erede, accogliendo al contempo la domanda riconvenzionale di usucapione della superficie di tre mq identificata al Catasto Urbano come Foglio *****;

– l’appello della B. era fondato su un unico motivo, incentrato sulla censura della sentenza di primo grado con riferimento alla valutazione delle prove testimoniali e delle conclusioni del CTU;

– in particolare, sosteneva l’appellante che le prove testimoniali avrebbero consentito di pervenire al riconoscimento della usucapione a favore di C.F. in relazione ai contestati mappali n. ***** del Catasto Terreni: si tratta, cioè, di mappali formalmente intestati ai fratelli A. e C.L. ma dei quali C.F. e la moglie B.M. hanno dichiarato di averli usucapiti per avere compiuto atti di coltivazione per un periodo ultraventennale e avervi, altresì, costruito ricoveri per attrezzi;

– tuttavia i medesimi beni erano stati oggetto di azione possessoria promossa da L. ed C.A. contro C.F. ed essa era stata riconosciuta dal Tribunale di Treviso sia in fase interinale che di merito con sentenza non impugnata;

-tanto premesso, la corte d’appello ha confermato la decisione di primo grado argomentando che da parte di C.F. non era stato provato il necessario possesso per un termine ventennale: ad avviso della corte territoriale non è decisiva, a tal fine, la aerofotogrammatica dei luoghi contesi e dalla quale risultano interventi del C. sul mappale n. ***** a partire dal 1981 dal momento che nella sentenza relativa alla tutela possessoria ottenuta da A. e L. nei confronti di C.F. si accerta quale data di inizio di atti di possesso da parte dei ricorrenti in possessorio l’anno 2000 e quindi prima dell’acquisto del mappale effettuato dagli stessi nel 2006, con la conseguenza che dal 1981 al 2000 non poteva ritenersi maturato il termine ventennale per l’usucapione a favore di C.F.;

– con riguardo poi alle prove testimoniali, la corte d’appello ha ritenuto non raggiunta la prova di un atto di interversione del possesso da parte di C.F. prima del 1988, anno in cui la proprietaria T.M. lasciò gli immobili per essere ricoverata in casa di riposo,” facendo venir meno il consenso a titolo di cortesia sino ad allora manifestato verso l’attività di coltivazione da parte di C.F.;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta da B.M. con ricorso articolato in otto motivi cui resistono con controricorso A. e C.L..

CONSIDERATO

che:

-con il primo motivo si censura la violazione dell’art. 112 e dell’art. 116 c.p.c., per non avere la corte d’appello pronunciato sulla domanda di usucapione della servitù di passaggio a piedi sul mappale 204 omettendo altresì di valutare le risultanze peritali in relazione all’accertamento dell’usucapione della servitù di passaggio a piedi;

– con il secondo motivo si denuncia la sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di usucapione per compiuto possesso ventennale della proprietà del barco o cassonetto che insiste sul mappale ***** con violazione altresì dell’art. 116 c.p.c. per omessa valutazione delle risultanze peritali sul punto;

-con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c., per avere la corte d’appello omesso di valutare le risultanze della CTU lì dove riconoscono che C.F. era in possesso delle chiavi dell’immobile di proprietà di A. e C.L. e, dunque, nel possesso dell’immobile, circostanza che ad avviso della ricorrente costituiva fatto decisivo di cui era stata omessa la valutazione;

– con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di usucapione per compiuto possesso ventennale del terreno insistente sul mappale ***** nonché violazione dell’art. 132 c.p.c., per omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione relativamente a detta domanda di usucapione sul terreno identificato col mappale ***** nonché, violazione dell’art. 116 c.p.c., per omessa valutazione delle risultanze peritali;

– con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 116 c.p.c., per omessa valutazione di risultanze peritali dalle quali risulta la presenza da lungo tempo sul mappale ***** del barco, del pollaio della coltivazione;

– con il sesto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme sul possesso e sulla tolleranza con riguardo all’art. 1141 c.c. che presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto ed all’art. 1144 c.c. in tema gli atti di intolleranza, atteso il lungo periodo in cui si è manifestata l’ingerenza di C.F. senza opposizione dell’avente diritto;

– con il settimo motivo si deduce la violazione dell’art. 116 c.p.c. per e l’omessa ed erronea valutazione/interpretazione delle dichiarazioni testimoniali in ordine al possesso ultraventennale;

– con l’ottavo motivo si denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c., per non avere il giudice del merito riconosciuto alle prove documentali la posizione di preminenza gerarchica rispetto alle altre prove semplici tra cui rientrano le prove testimoniali; assume al riguardo la ricorrente che le intimazioni e le diffide dapprima stragiudiziali e poi giudiziali manifestate da A. e C.L. per il recupero del possesso dei luoghi in questione costituiscono elementi di prova privilegiata del possesso dell’immobile di causa di C.F.;

– così enunciate i motivi del ricorso, osserva il Collegio che il primo, il terzo ed il quarto, riguardando tutti l’accertamento svolto dalla corte territoriale sul mappale ***** e possono essere esaminati congiuntamente;

– le censure in esame sono infondate perché la corte territoriale ha accertato che il passaggio sul mappale ***** effettuato da C.F. sin dal 1980 è avvenuto tramite le chiavi consegnategli per cortesia e consenso dalla sig.ra T.M., madre dei fratelli A. e C.L., la quale ha abitato i luoghi contesi sino al 1988; con riguardo al periodo successivo, dopo che ella veniva ricoverata in una casa di riposo, non risultava essersi verificata, ad avviso della corte d’appello, alcuna modifica del titolo del passaggio, non essendo stato accertato alcun atto di interversione del possesso (cfr. pag. 7 della sentenza);

– la questione quindi risulta esaminata dalla corte territoriale sicché deve ritenersi rigettata;

– il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità non avendo la ricorrente indicato dove fra le conclusioni di merito formulate nell’impugnazione della sentenza di prime cure, e trascritte nel ricorso (cfr. pag. 7 e 8), fosse esplicitamente articolata detta domanda;

– il quinto, il settimo e l’ottavo motivo attengono tutti alla denuncia della violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie ed alla ctu e possono essere perciò esaminati congiuntamente;

– si tratta di censure inammissibili perché, come chiarito dalla Corte “in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (cfr. Cass. Sez. Un. 20867/2020; Cass. 16016/2021);

– nel caso di specie le doglianze censurano, in realtà, non l’errata applicazione del principio sancito nell’invocato art. 116 c.p.c., bensì l’esito del concreto esercizio del prudente apprezzamento dei fatti effettuato dalla corte territoriale,rma la critica esula dai limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

– il Collegio dà altresì atto della finale contestazione dell’importo riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni contenuta a pag. 36 del ricorso: riguardo ad essa viene, però, formulata una censura generica e, pertanto, essa va dichiarata inammissibile;

– l’esito sfavorevole di tutti i motivi comporta che il ricorso è rigettato e, in applicazione della soccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate in Euro 2300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 25 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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