LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 20597/2017) proposto da:
COMUNE DI FORIO, (C.F.: *****), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Giuseppe Di Meglio, e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour;
– ricorrente –
contro
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI, (C.F.: *****), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa, a mezzo di procura speciale allegata al controricorso, dagli Avv.ti Giuseppe Cristiano, e Maurizio Massimo Marsico, e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3166/2016 (pubblicata in data 23 agosto 2016);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso tempestivamente depositato il Comune di Forio d’Ischia, in persona del Sindaco pro-tempore, proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 0972/1996, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa dell’importo di Lire 26.000.000 in favore della Provincia di Napoli, con riferimento alla violazione prevista dalla L. n. 319 del 1976, art. 21 e dalla L. n. 172 del 1995, art. 3 consistita nell’aver eseguito uno scarico abusivo in mare di reflui inquinanti.
Nella costituzione dell’opposta Amministrazione provinciale, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 307/2013, rigettava l’opposizione, dando atto che, sulla base degli accertamenti compiuti, il Comune di Forio era risultato sprovvisto della necessaria autorizzazione che lo legittimasse allo scarico oggetto di controllo ed attestando che la Provincia di Napoli aveva legittimamente esercitato la potestà sanzionatoria sulla base della specifica normativa di riferimento.
2. Interposto appello da parte del Comune di Forio e nella contumacia dell’appellata Provincia di Napoli, la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 3166/2106 (pubblicata il 23 agosto 2016), rigettava il gravame.
A sostegno dell’adottata decisione la Corte partenopea rilevava l’infondatezza di tutti i proposti motivi, e, segnatamente, di quello relativo alla prospettata erroneità dell’applicazione della L. n. 319 del 1976, art. 21 di quello riguardante l’ulteriore irrogazione della sanzione di Lire 6.000.000 per la violazione della L. n. 172 del 1995, artt. 3 e 6 e, infine, di quello attinente alla contestata legittimazione della Provincia di Napoli ad emettere il provvedimento sanzionatorio oggetto di opposizione.
3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, il Comune di Forio d’Ischia, resistito con controricorso dalla Città metropolitana di Napoli, subentrata alla Provincia di Napoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo il Comune ricorrente ha denunciato la nullità dell’impugnata sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, nonché la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 3 sul presupposto che l’infrazione avrebbe dovuto essere addebitata direttamente alla persona che ricopriva la carica di Sindaco all’epoca dell’accertamento e non ad esso Comune, quale ente territoriale.
2. Con la seconda censura il Comune ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – la violazione e falsa applicazione della L. n. 172 del 1995, artt. 3, 4 e 6 dell’art. 2697 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., rappresentando che, nel caso di specie, non fosse stata raggiunta la prova che i limiti di accettabilità degli sversamenti erano stati superati rispetto ai limiti imposti dalla legge e che il relativo onere incombeva alla Provincia di Napoli.
3. Con la terza doglianza il Comune ricorrente ha prospettato la nullità della sentenza a sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avuto riguardo alla violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della L. n. 689 del 1981 in relazione all’art. 112 c.p.c., adducendo che, ove anche esso ente si fosse voluto ritenere responsabile della violazione ascrittagli, la stessa avrebbe dovuto essere contestata – ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario – anche all’allora Sindaco in carica, responsabile per non aver esercitato la necessaria vigilanza idonea ad evitare gli scarichi illeciti.
4. Con il quarto motivo il Comune ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, – per violazione e falsa applicazione della L. n. 319 del 1976, art. 21 deducendo, altresì, il vizio di insufficiente e carente motivazione, avendo la Corte territoriale sostenuto che la gestione degli impianti fognari era stata conferita in appalto, tralasciando di valutare che il trasferimento della proprietà di essi era stato espressamente accettato dall’organo di governo del consorzio intercomunale all’epoca costituito.
5. Con la quinta censura l’ente ricorrente ha dedotto – avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte di appello aveva fondato la sua decisione su prove documentali di cui non aveva la disponibilità, senza avvalersi del potere di acquisizione d’ufficio.
6. Con il sesto motivo il ricorrente ha prospettato – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – la violazione dell’art. 91 c.p.c., poiché, quale appellante, era stato illegittimamente condannato al pagamento delle spese del grado di appello, malgrado l’appellata Provincia di Napoli non si fosse in esso costituita.
7. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato e deve essere, perciò, respinto, dal momento che della violazione in questione poteva rispondere anche il Comune unitamente, eventualmente, al Sindaco in proprio, in virtù del rapporto di solidarietà previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 6 senza che, tuttavia, si potesse ritenere ricorrente una ipotesi di litisconsorzio necessario a tal fine. E ciò sulla scorta del principio generale – affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 22082/2017 – secondo il quale, in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dal citato art. 6 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale (cfr., in termini, da ultimo Cass. n. 17823/2021).
8. Anche la seconda censura è priva di fondamento e va rigettata.
Al di là dell’aspetto che essa investe una squisita valutazione di merito sugli esiti probatori attinenti all’accertamento del superamento dei limiti di legge per gli scarichi fognari, è emerso come sia rimasto comprovato, sulla base delle prove acquisite, l’illegittimità degli scarichi dell’impianto fognario, per come ritenuto dalla Corte di appello e, peraltro, non contestato dall’ente ricorrente, né che fosse, in concreto, applicabile un’esimente nella condotta dell’ente stesso. E, sul piano strettamente giuridico, è indiscutibile che, ai fini della configurabilità della violazione amministrativa di cui alla L. n. 319 del 1976, art. 21 riferito alla condotta di scarichi di liquami effettuati senza l’autorizzazione provinciale, è sufficiente l’esistenza di uno scarico per l’appunto non autorizzato (non essendo, peraltro, necessario anche l’ulteriore comportamento dello spandimento del liquame).
La Corte territoriale ha, poi, correttamente rimarcato che, nel caso di specie, era stata violata la normativa di riferimento (di cui alla L. n. 172 del 1995, artt. 3 e 6) circa l’oggettivo superamento dei limiti di accettabilità contenuti nelle tabelle allegate alla legge, così come previsti dal vigente piano regionale di risanamento, senza che fosse stata offerta dall’ente ricorrente una prova contraria o la sussistenza di un’apposita esimente giustificativa della sua condotta illecita.
9. Il terzo motivo va disatteso per le stesse ragioni esplicitate con riferimento alla prima doglianza, dal momento che dalla mancata contestazione all’allora Sindaco in carica della medesima violazione sul presupposto dell’omesso esercizio della necessaria vigilanza per evitare gli scarichi illeciti, poteva ugualmente conseguire l’esercizio della potestà sanzionatoria amministrativa nei confronti del Comune, versandosi – come detto – in una ipotesi di solidarietà non implicante la configurazione di un litisconsorzio necessario tra Comune e Sindaco in proprio.
10. Il quarto motivo è anch’esso infondato poiché questa Corte – in uno specifico (riguardante, peraltro, un altro Comune dell’isola di Ischia) e condivisibile precedente (v. Cass. n. 22058/2009) – ha chiarito che, in tema di sanzioni amministrative, non è esente da responsabilità per lo scarico a mare di acque reflue urbane senza autorizzazione, il Comune che abbia affidato la gestione della rete fognaria ad un consorzio intercomunale, come consentito dalla L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 6 (applicabile “ratione temporis”), in quanto la norma prevede il solo trasferimento della gestione, ferma restando la responsabilità dell’ente, il quale, in quanto titolare di detta rete, è soggetto agli inerenti obblighi, compreso quello di munirsi dell’autorizzazione prevista dall’art. 9 predetta legge.
11. Il quinto motivo è altrettanto privo di fondamento avendo la Corte territoriale fondato il suo convincimento, fornendone adeguata motivazione, sulle risultanze delle prove già acquisite in primo grado e sulla scorta della pacificità dell’illegittimità dello scarico delle acque reflue, siccome avvenuto in difetto della necessaria autorizzazione.
12. Con riferimento al sesto motivo riguardante la dedotta violazione dell’art. 91 c.p.c., bisogna rilevare che, al riguardo, la Provincia di Napoli ha fatto presente nel controricorso che, con riferimento al relativo capo dell’impugnata sentenza di appello contenente la condanna alle spese del grado di appello, il Comune di Forio ha presentato nel settembre 2017 ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 che all’epoca di introduzione del ricorso per cassazione era ancora pendente, ragion per cui essa controricorrente ha formulato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 398 c.p.c., u.c.
Tuttavia, malgrado questa sopravvenuta evenienza processuale, nessuna delle due parti ha documentato né l’esito della pronuncia relativa alla suddetta istanza di sospensione né la decisione sulla domanda di revocazione, ragion per cui questo collegio non può che provvedere sul proposto motivo.
Esso è palesemente meritevole di accoglimento per l’evidente violazione dell’art. 91 c.p.c., dal momento che con l’impugnata sentenza l’appellante Comune di Forio è stato illegittimamente condannato al pagamento delle spese di secondo grado nonostante la mancata costituzione dell’appellata, rimasta perciò contumace.
13. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, devono essere respinti i primi cinque motivi del ricorso mentre va accolto il sesto. Non essendo, rispetto alla ravvisata fondatezza di quest’ultimo, necessari ulteriori accertamenti di fatto (trattandosi della constatazione di una mera violazione di diritto), può, previa cassazione della sentenza di appello sul punto, decidersi nel merito al riguardo elidendo la condanna alle spese del giudizio di appello a carico del Comune di Forio, come illegittimamente disposta dalla Corte territoriale.
Con riferimento alle spese del presente giudizio di legittimità, si ritiene, in dipendenza della prevalente soccombenza dell’ente ricorrente, che sussistano giuste ragioni per compensarle nella misura di un terzo, accollando il pagamento dei residui due terzi allo stesso Comune di Forio.
Esse si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il sesto motivo del ricorso e rigetta i restanti.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito sullo stesso, elide la condanna al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado disposta a carico del ricorrente con la sentenza di appello.
Condanna il Comune ricorrente al pagamento dei 2/3 delle spese del presente giudizio e le compensa per il residuo terzo, liquidandole per l’intero in complessivi Euro 2.400,00, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 23 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021
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