Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40843 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4103/2020 R.G., proposto da:

la ” G. COSTRUZIONI S.p.A.” (già ” G. & C. S.n.c.”), con sede in Dongo (CO), in persona dell’amministratore unico pro tempore, nonché i suoi soci G.C. e C.F., rappresentati e difesi dall’Avv. Luca Pardo e dall’Avv. Gianluca Fera, entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliati, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrenti –

contro

l’Agenzia delle Entrate con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– resistente –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 18 giugno 2019 n. 2615/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7 ottobre 2021 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

RILEVATO

CHE:

La ” G. COSTRUZIONI S.p.A.” (già ” G. & C. S.n.c.”), nonché i suoi soci G.C. e C.F., hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 18 giugno 2019 n. 2615/12/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA relative all’anno d’imposta 2004, in dipendenza dell’accertamento di ricavi non dichiarati per i corrispettivi di n. 32 compravendite di immobili, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano il 24 gennaio 2012 n. 6/36/2012, per effetto della sentenza depositata dalla Corte Suprema di Cassazione il 9 giugno 2017 n. 14391, ha rigettato l’appello proposto dai medesimi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Como il 21 dicembre 2010 n. 342/01/2010, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che l’atto impositivo fosse fondato su elementi comprovanti l’inattendibilità dei valori attribuiti ai beni compravenduti. L’Agenzia delle Entrate si è costituita per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. I ricorrenti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

CHE:

Con unico motivo, si denuncia violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e, per conseguenza, violazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver deciso l’appello in difformità dal principio enunciato dal giudice di legittimità in sede di cassazione con rinvio, apprezzando l’inattendibilità dei valori di tutte le compravendite in contestazione.

RITENUTO CHE:

1. Il motivo è fondato.

1.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità: (tra le tante: Cass., Sez. 1, 7 agosto 2014, n. 17790; Cass., Sez. 2, 14 gennaio 2020, n. 448; Cass., Sez. 5, 29 dicembre 2020, nn. 29731 e 29733; Cass., Sez. 5, 12 gennaio 2021, n. 245; Cass., Sez. 6, 15 marzo 2021, n. 7211).

1.2 Nella specie, sulla premessa che “la discordanza con i mutui non riguardava tutte le vendite, ma solo alcune, mentre per altre vendite c’erano solo lo scostamento del prezzo dai valori OMI e ciò risultava persino dal testo della sentenza” (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. 5, 9 giugno 2017, n. 14391), il giudice di legittimità – in sede di cassazione con rinvio della precedente decisione del giudice di appello – aveva statuito di rinnovare l’accertamento sul valore degli immobili relativi alle compravendite per le quali gli acquirenti non avevano ricevuto l’erogazione di alcun mutuo per il pagamento del prezzo, fermo restando che, nell’ipotesi di contestazione di maggiori ricavi derivanti dalla cessione di beni immobili, la reintroduzione, con effetto retroattivo, della presunzione semplice, ai sensi della L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, comma 5 (c.d. “Legge comunitaria 2008"), che ha modificato il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 e il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, sopprimendo la presunzione legale (relativa) di corrispondenza del prezzo della compravendita al valore normale del bene, introdotta dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, non impedisce al giudice tributario di fondare il proprio convincimento su di un unico elemento, purché dotato dei requisiti di precisione e di gravità, elemento che non può, tuttavia, essere costituito dai soli valori OMI, che devono essere corroborati da ulteriori indizi, onde non incorrere nel divieto di presumptio de presumpto (tra le tante: Cass., Sez. 5, 25 gennaio 2019, n. 2155; Cass., Sez. 5, 23 ottobre 2019, n. 27097; Cass., Sez. 5, 12 marzo 2021, n. 6984; Cass., Sez. 5, 4 maggio 2021, n. 11594; Cass., Sez. 5, 26 maggio 2021, n. 14572; Cass., Sez. 5”, 10 giugno 2021, n. 16295; Cass., Sez. 5, 16 giugno 2021, n. 16957; Cass., Sez. 5, 18 giugno 2021, n. 17558; Cass., Sez. 5, 24 giugno 2021, n. 18213; Cass., Sez. 5, 12 luglio 2021, n. 19824; Cass., Sez. 5, 5 agosto 2021, n. 22311).

1.3 Nella specie, secondo la sentenza impugnata: “Nell’atto impositivo emergono (…) precisi elementi probatori che hanno portato a ritenere inattendibili i valori di tutte le compravendite per cui è causa:

– l’esistenza di perizie di stime fatte predisporre dai promissari acquirenti da cui emergono valori superiori al prezzo dichiarato;

– i contratti di assicurazione degli immobili in cui il valore degli stessi risulta superiore al prezzo di acquisto;

– le dichiarazioni dei clienti che hanno, in più di un’occasione, riferito di valori degli immobili superiori ai prezzi poi riportati negli atti di acquisto”

Per cui, se ne è indiscriminatamente desunto che: “In presenza di un quadro probatorio ben delineato e fondato su indizi plurimi tutti convergenti e concordanti tra di loro, i valori dichiarati sono stati legittimamente disattesi dall’Agenzia delle Entrate che ha quindi proceduto alla rideterminazione del maggior reddito”.

1.4 In tal modo, però, il giudice di appello non si è correttamente uniformato al principio enunciato in sede di cassazione con rinvio, avendo indistintamente affermato che lo scostamento dei prezzi di compravendita degli immobili dai valori OMI fosse sempre corroborato da ulteriori riscontri di conferma all’inattendibilità della loro corrispondenza ai valori degli immobili (quali perizie di stima, contratti di assicurazione, dichiarazioni dei clienti), ancorché tali elementi fossero in realtà specificamente riferibili solo ad alcune delle compravendite controverse (come si può desumere dalla motivazione dell’avviso di accertamento, riportato in ricorso ai fini dell’autosufficienza), non potendo valere anche per le altre. Così facendo, però, il giudice di appello ha operato un apprezzamento cumulativo ed onnicomprensivo di gravità, precisione e concordanza degli indizi sintomatici dell’eccedenza dei valori rispetto ai prezzi delle compravendite controverse, in violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., là dove occorreva, invece, accertare la specifica ed autonoma concorrenza di tali requisiti per ciascuna compravendita.

2. Stante la fondatezza del motivo dedotto, quindi, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con ulteriore rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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