LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 28645 del ruolo generale dell’anno 2018 proposto da:
CHIARA EDIFICATRICE MILANESE S.r.l., (P.I.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.P.F.
rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ricorso, dagli avvocati Claudio Sala, (C.F.: SLACLD53T30F205M), Maria Sala, (C.F.: SLAMRA55D55F205G), e Stefano Gattamelata, (C.F.:
GTTSFN63L16H501U);
– ricorrente –
nei confronti di:
COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO, (C.F.: *****), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al controricorso, dall’avvocato Alberto Marelli, (C.F.: MRLLRT64E07F205P);
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, (C.F.: *****), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:
*****);
– controricorrenti –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1920/2018, pubblicata in data 16 aprile 2018;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 14 ottobre 2021 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per la cassazione senza rinvio della decisione impugnata, in relazione alle contestazioni riconducibili al rimedio di cui all’art. 617 c.p.c., ed il rigetto del ricorso, quanto alle restanti contestazioni, riconducibili al rimedio di cui all’art. 615 c.p.c..
FATTI DI CAUSA
Chiara Edificatrice Milanese S.r.l. ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento (di importo pari ad Euro 486.482,82) notificatale dal locale agente della riscossione (cui è oggi subentrata l’Agenzia delle Entrate – Riscossione) per crediti iscritti a ruolo dal Comune di Peschiera Borromeo a titolo di ritardato pagamento di oneri di urbanizzazione, sanzioni ed accessori.
L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Milano.
La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre Chiara Edificatrice Milanese S.r.l., sulla base di tre motivi.
Resistono, con distinti controricorsi, il Comune di Peschiera Borromeo e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
E’ stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in Camera di consiglio, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, n. 176, come successivamente prorogato al 31 luglio 2021 del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), convertito con modificazioni in L. 28 maggio 2021, n. 76, nonché fino al 31 dicembre 2021 (con eccezione delle udienze già fissate per i mesi di agosto e settembre 2021), dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, commi 1 e 2.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “(art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2935 e seguenti c. c.) in tema di decorrenza della prescrizione del diritto di credito fatto valere dal Comune di Peschiera Borromeo”.
Il motivo è inammissibile, ancor prima che infondato.
1.1 La corte di appello ha ritenuto che la pendenza dei giudizi amministrativi aventi ad oggetto la legittimità dei provvedimenti posti a fondamento delle pretese creditorie dell’amministrazione comunale fosse idonea a determinare, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., l’interruzione e la correlativa sospensione del decorso del termine di prescrizione delle suddette pretese creditorie, fatte valere dall’agente della riscossione con la cartella di pagamento opposta.
La ricorrente contesta tale affermazione, sostenendo che gli atti difensivi posti in essere dalle parti in quei giudizi non fossero inquadrabili nelle fattispecie previste dagli artt. 2943 e 2945 c.c..
Le censure non possono però ritenersi sufficientemente specifiche, in quanto nel ricorso non è adeguatamente richiamato il preciso oggetto di quei giudizi e l’effettivo contenuto dei relativi atti difensivi, con conseguente violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
1.2 Anche a fini di completezza espositiva, è opportuno altresì precisare quanto segue, in ordine all’infondatezza degli assunti in diritto alla base del motivo di ricorso in esame.
Per quanto è possibile comprendere dalla pur lacunosa esposizione contenuta nel ricorso, l’amministrazione comunale di Peschiera Borromeo ha emesso il provvedimento amministrativo di determinazione delle sanzioni dovute dalla società ricorrente e dei relativi accessori per il ritardato pagamento dei dovuti oneri di urbanizzazione, in data 12 agosto 1997, ingiungendone il pagamento.
La società ha impugnato tale provvedimento, unitamente agli atti prodromici, davanti al giudice amministrativo, ottenendo la sospensione della relativa efficacia, dapprima dal T.A.R. e poi, dopo il rigetto del ricorso in primo grado, dal Consiglio di Stato; il comune ha resistito all’azione della società debitrice, costituendosi in tali giudizi amministrativi, che sono stati definiti solo con la sentenza del Consiglio di Stato n. 5395 del 28 settembre 2011, con la quale è stata definitivamente rigettata l’impugnazione.
Secondo la ricorrente, la mera pendenza del giudizio amministrativo in questione non sarebbe idonea a determinare l’effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione delle pretese creditorie del comune, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., effetto configurabile solo in presenza di uno degli atti tipici previsti dall’art. 2943 c.c..
La questione della possibilità di attribuire l’efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione prevista dalle disposizioni appena richiamate, laddove il creditore non assuma la posizione di parte attrice che promuove il giudizio per far valere il proprio credito, ma assuma invece quella di parte convenuta che si difende in un giudizio promosso dal debitore per contestare l’esistenza di tale credito, è stata effettivamente oggetto in passato di contrasti interpretativi.
In proposito, il collegio intende peraltro dare seguito al più recente (e ormai consolidato) indirizzo di questa Corte, in base al quale si è progressivamente affermato il principio di diritto per cui anche la mera richiesta di rigetto della domanda avversa, proposta dal creditore in un giudizio di accertamento negativo del suo credito introdotto dal presunto debitore, ha effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943 c.c., comma 2, con gli effetti permanenti di cui all’art. 2945 c.c., comma 2, principio già espressamente enunciato in tema di opposizione a precetto (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19738 del 19/09/2014, Rv. 632702 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7737 del 29/03/2007, Rv. 596751 – 01), nonché in tema di resistenza rispetto ad un’impugnativa per revocazione (da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13438 del 29/05/2013, Rv. 626361 – 01) e, ancor più di recente, proprio in ipotesi di resistenza in giudizio dell’amministrazione creditrice all’opposizione a ordinanza ingiunzione amministrativa (cfr. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 5369 del 22/02/2019, Rv. 652775 – 01; ma per un accenno v. già Sez. 3, Ordinanza n. 1550 del 23/01/2018, Rv. 647596 – 01) nonché all’azione di accertamento negativo di un obbligo contributivo (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 21799 del 29/07/2021, Rv. 661847 – 01; in tale pronunzia vi è l’argomentata esposizione delle condivisibili ragioni che impongono di superare i più rigidi indirizzi pure in precedenza espressi da questa Corte, ad esempio in Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12058 del 29/05/2014, Rv. 630926 – 01 e Sez. L, Sentenza n. 9589 del 18/04/2018, Rv. 648639 – 01).
Il suddetto principio deve ritenersi certamente applicabile anche all’ipotesi, ricorrente nella specie, in cui la pretesa creditoria di un ente pubblico trovi titolo in un provvedimento amministrativo, tale provvedimento sia impugnato dal debitore davanti al giudice amministrativo e l’ente creditore si costituisca nel giudizio amministrativo opponendosi al suo annullamento, chiedendo quindi la conferma della validità e dell’efficacia dell’atto che costituisce il titolo sostanziale del suo credito.
2. Con il secondo motivo si denunzia “(art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in tema di contenuto minimo della cartella esattoriale ex D.M. n. 321 del 1999 – L. n. 241 del 1990, mancata e/o insufficiente motivazione sul punto”.
Il motivo in esame ha ad oggetto un motivo dell’originaria opposizione da qualificare in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., riguardando esso la regolarità formale dell’intimazione di pagamento e non il diritto dell’agente della riscossione e/o dell’ente creditore di procedere ad esecuzione forzata.
In relazione a tale motivo di opposizione, quindi, non era proponibile l’appello (non risultando espressamente affermata, del resto, una diversa qualificazione del motivo di opposizione da parte del giudice di primo grado, ai fini di una eventuale possibile applicazione del principio dell’apparenza in relazione al mezzo di impugnazione).
La decisione, sul punto, va quindi cassata senza rinvio per l’improponibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3.
In ogni caso (lo si osserva solo a fini di completezza di esposizione), anche in questo caso il ricorso non può ritenersi sufficientemente specifico, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non essendo in esso adeguatamente richiamato, in via diretta o quanto meno indiretta, il contenuto della cartella di pagamento di cui si assume l’insufficiente precisione, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, peraltro sulla base di un esplicito accertamento di fatto sostenuto da adeguata motivazione, come tale non censurabile nella presente sede.
3. Con il terzo motivo si denunzia “(art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5): violazione o falsa applicazione di norme di diritto (giudicato attinente al titolo) ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (errato ed illegittimo calcolo degli interessi)”.
Il motivo è inammissibile.
3.1 Anche esso, come il primo, non è sufficientemente specifico, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
In primo luogo, non è adeguatamente richiamato, nel ricorso, il contenuto degli atti dei processi amministrativi che il giudice del merito ha espressamente ritenuto idonei a determinare il giudicato sostanziale (anche) sulla sussistenza dell’obbligazione per gli interessi, come richiesti nella cartella di pagamento, sui crediti iscritti a ruolo da parte della società ricorrente.
Ancor prima, inoltre, non è neanche specificamente ed esaustivamente richiamato il contenuto degli stessi provvedimenti amministrativi costituenti il titolo delle pretese sostanziali dell’amministrazione comunale, con riguardo alla determinazione degli accessori sui relativi crediti.
3.2 La censura di violazione di norme di diritto, in relazione alla valutazione dell’estensione degli effetti del giudicato amministrativo (peraltro neanche adeguatamente specificata dalla ricorrente, con il puntuale richiamo delle disposizioni di legge che si assumerebbero in concreto violate), non può dunque essere oggetto di valutazione nel merito da parte di questa Corte.
3.3 La censura di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio deve ritenersi, d’altra parte, anch’essa in radice inammissibile, in quanto la questione relativa alla sussistenza dell’obbligazione per gli interessi e quella della esatta loro misura è stata espressamente presa in esame dalla corte di appello, la cui decisione di rigetto dell’opposizione sul punto e’, come già chiarito, fondata sulla sussistenza di un giudicato esterno sul punto, con conseguente irrilevanza, ai fini della decisione, di ogni altro fatto dedotto in proposito.
4. La decisione impugnata è cassata senza rinvio in relazione alle questioni di cui al secondo motivo di ricorso, da qualificarsi in termini di opposizione agli atti esecutivi, per l’improponibilità dell’appello sul punto, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3.
Per il resto, il ricorso è dichiarato inammissibile.
La cassazione, sia pure solo parziale, della decisione impugnata, comporta la necessità di disporre nuovamente in ordine alle spese di lite dell’intero giudizio.
Poiché peraltro, nonostante tale parziale cassazione, non muta nella sostanza l’esito complessivo finale del giudizio stesso e, in particolare, resta ferma l’integrale soccombenza della società ricorrente (risultando solo, in parte, inammissibile l’appello da essa proposto, che era stato invece rigettato), è possibile confermare integralmente la liquidazione delle suddette spese già operata dai giudici del merito, cui vanno aggiunte quelle relative al giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
cassa senza rinvio la decisione impugnata, in relazione alle questioni di cui al secondo motivo di ricorso, per l’improponibilità dell’appello sul punto, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3;
dichiara inammissibile il ricorso, per il resto;
condanna la società ricorrente a pagare le spese dell’intero giudizio in favore degli enti controricorrenti, confermando la liquidazione già operata dai giudici del merito per il relativo giudizio e liquidando inoltre le stesse, per il giudizio di legittimità, per ciascuno degli enti controricorrenti, in complessivi Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 14 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021
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