Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40848 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13163/2019 proposto da:

Sofitalia Srl, in persona del legale rapp.te, elettivamente domiciliato in Roma Via Antonio Stoppani 1, presso lo studio Studio Legale Lo Faso, rappresentato e difeso dall’avvocato Lo Faso Andrea;

– ricorrente –

contro

B.F., B.S., Cheope Srl, G.M., Particulary Bags Sas Di B.S.;

– intimati –

contro

Cheope Srl, in persona del legale rapp.te, elettivamente domiciliata in Roma, Via Simon Boccanegra n. 8, presso lo studio dell’avvocato Melina Martelli, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Carmine Petrucci;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2083/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 05/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/10/2021 dal Cons. Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

FATTI DI CAUSA

1. Sofitalia srl ricorre, affidandosi a cinque motivi (per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Vasto con cui era stata rigettata l’opposizione a Decreto Ingiuntivo per il pagamento della somma di Euro 15.000,00 emesso in favore della Cheope srl, beneficiaria di un contratto di fideiussione con cui la ricorrente si era costituita garante dell’obbligazione assunta da Particulary Bags Sas.

1.1. Per ciò che interessa in questa sede, la Corte territoriale ha respinto l’impugnazione ribadendo la legittimità della statuizione del primo giudice di ritenere superflua la presenza in giudizio del terzo beneficiario Particulary Bags Sas, valutando nel merito le emergenze processuali che consentivano di ritenere valida, al momento della richiesta di Cheope srl, la garanzia prestata.

2. Ha resistito con controricorso l’intimata Cheope srl.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2907 e 2697 c.c., degli artt. 112 e 115 c.p.c. e la violazione del principio dispositivo, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti.

1.1. Lamenta che la sentenza impugnata si fondava su un documento che non poteva essere utilizzato dalla Corte territoriale poiché prodotto in giudizio da un soggetto terzo, cioè la Particolary Bags Sas la cui chiamata in causa non era stata autorizzata dal giudice di primo grado: ha dedotto, al riguardo, che nell’originario giudizio monitorio la Cheope si era limitata a produrre copia del contratto di fideiussione sottoscritto tra essa ricorrente e la società garantita, senza fare alcun cenno al contratto principale oggetto del negozio fideiussorio; e che, nel successivo giudizio di opposizione, aveva eccepito la inefficacia sopravvenuta del detto contratto di fideiussione in ragione del recesso unilaterale esercitato dalla garantita, regolarmente notificato in pari data ad essa ricorrente ed alla Cheope.

1.2. Da ciò derivava, in thesi, che l’obbligazione di garanzia doveva considerarsi definitivamente cessata in quanto le vicende che attenevano al rapporto principale ricadevano necessariamente sulla garanzia fideiussoria: ed aggiunge, infine, che, poiché era stata negata dal giudice l’autorizzazione alla chiamata in causa della società garantita, questa non era mai formalmente entrata nel processo di primo grado, per cui le sue eccezioni, argomentazioni e produzioni documentali dovevano considerarsi sostanzialmente inesistenti.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1325 c.c., L. n. 129 del 2004, art. 3, art. 101 c.p.c., comma 2.

2.1. Si duole del fatto che il documento oggetto di contestazione non poteva essere considerato un contratto, in ragione dell’assenza di numerosi elementi essenziali; e che ciò era stato denunciato al giudice d’appello che però aveva ignorato la questione prospettata.

3. Con il terzo motivo di deduce, inoltre, la violazione dell’art. 1939 c.c.: si assume, al riguardo, che la Corte territoriale aveva ignorato la questione prospettata, concernente la validità dell’obbligazione principale che doveva, ab origine, ritenersi inidonea a produrre effetti.

4. Con il quarto motivo, infine, Sofitalia srl deduce la violazione dell’art. 1373 c.c..

4.1. Lamenta che la Corte aveva erroneamente ritenuto che il recesso comunicato dalla Particulary Bags Sas non avesse avuto effetto immediato, alla data della comunicazione, valorizzando impropriamente l’invito, in esso contenuto, alla bonaria composizione della vicenda, con ciò obliterando la regola secondo cui l’atto di recesso è un negozio unilaterale recettizio con effetti istantanei.

5. Con il quinto motivo, infine, la ricorrente adduce la violazione degli artt. 1939,1411 e 1372 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione fra le parti, cioè l’inefficacia ab origine del contratto di fideiussione per mancata sottoscrizione da parte del soggetto beneficiario.

6. Il ricorso è inammissibile.

6.1. Infatti, preliminarmente, il Collegio rileva che manca, in termini di sufficiente esaustività, l’esposizione sommaria dei fatti sostanziali della vicenda nonché degli aspetti salienti di quelli processuali, con violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

6.2. Il ricorrente, infatti, si è limitato a tratteggiare l’oggetto della controversia soltanto in relazione ad una generica descrizione della dialettica processuale, omettendo del tutto di sintetizzare quali fossero i fatti posti a base della vicenda narrata ed, in particolare, l’oggetto della garanzia fideiussoria e cioè del contratto principale, descrivendo gli elementi essenziali di esso la cui assenza ne avrebbe determinato, in thesi, l’invalidità.

6.3. Al riguardo, questa Corte ha affermato il principio, ormai consolidato, secondo cui “nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte – (cfr. Cass. 10072/2018; Cass. 7025/2020).

6.4. Nel caso in esame, le generiche censure contenute nei motivi proposti, in gran parte sovrapponibili, sono riferite ad una vicenda sostanziale e processuale che rimane oscura, non essendo stato affatto allegato quale fosse l’attività svolta dalla società garantita, l’entità della fideiussione, nonché l’oggetto specifico del documento che si assume impropriamente utilizzato ai fini della decisione vista l’estromissione dal giudizio della società garantita: ciò non consente a questa Corte di apprezzare gli errori che sono stati denunciati.

7. I motivi proposti, comunque – da esaminarsi congiuntamente per la stretta connessione logica e la parziale sovrapponibilità e per quanto possibile, nonostante l’inemendabile lacuna sopra rilevata, risulterebbero altresì, prima fecie, inammissibili in quanto:

a. la censura mossa coi primi due motivi manca di specificità – per il richiamo indistinto a ben tre dei vizi disciplinati dall’art. 360 c.p.c. – e di autosufficienza, in quanto non viene riportato il testo del contratto che la Corte avrebbe impropriamente esaminato, fondando su di esso la principale ratio decidendi della motivazione, nonostante che, in thesi, fosse stato prodotto da una parte sostanzialmente estromessa dal giudizio, vista la mancata autorizzazione della chiamata in causa, avvenuta, tra l’altro, dopo la sua costituzione: né alcunché viene precisato in relazione a tale discrasia processuale. Risulta pertanto palese anche la violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6;

b. i motivi successivi richiedono genericamente una rivalutazione di merito delle emergenze istruttorie che la Corte territoriale ha esaminato compiutamente, con una motivazione al di sopra della sufficienza costituzionale, soprattutto nella parte in cui, dopo aver qualificato la garanzia prestata dalla ricorrente in favore della Particulary Bags Sas, come un contratto a favore di terzo, ha escluso la rilevanza della sottoscrizione del beneficiario, attenendosi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui, poiché il beneficiario del contratto a favore di terzo non è parte, egli non è tenuto a sottoscriverlo per fruire dei benefici da esso garantiti (cfr. Cass. 12445/1997; Cass. 11261/2005; Cass. 15422/2021): il percorso argomentativo seguito deve, quindi, ritenersi in questa sede insindacabile;

c. il quinto motivo, inoltre, è declinato con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, e reitera la questione relativa alla mancata sottoscrizione del contratto, omettendo tuttavia di considerare che, poiché la sentenza impugnata è conforme a quella di primo grado, il motivo è inammissibile ex art. 348 ter c.p.c..

8. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

9. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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