Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.40850 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 12109 del 2017) proposto da:

ACQUAENNA s.c.p.a., (P.I.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Fulvia Fazzi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Paola Bartolini, in Roma, v. Salaria, n. 292;

– ricorrente –

contro

ING. P.G., (C.F.: *****), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. Gianluigi Gentile, e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, in Roma, Piazza Cavour;

– controricorrente –

nonché

F.S., (C.F.: *****), V.M., (C.F.:

*****), VI.GA., (C.F.: *****) e VI.RO., (C.F.:

*****);

– intimati –

avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Enna resa nel procedimento di cui all’art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 – rep. 172/17 (pubblicata il 6 marzo 2017);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28 ottobre 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso tempestivamente depositato ai sensi dell’art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 la s.c.p.a. Acquaenna proponeva opposizione avverso l’ordinanza del giudice designato del Tribunale di Enna del 20 ottobre 2016, con la era quale stato liquidato, in favore dell’ing. P.G., il compenso di Euro 1.300,00 per onorario oltre Euro 10.687,51 per spese documentate (di cui Euro 10.394,40 a titolo di prestazioni rese dall’ausiliario dello stesso c.t.u., il geologo L.P.F.), con riferimento all’attività espletata per l’attuazione coattiva di un provvedimento cautelare reso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. dal Tribunale di Nicosia il 30 luglio 2013, con il quale le era stato ordinato di eseguire determinati interventi edilizi in favore di Vi.Ga., V.M., F.S. e Vi.Ro..

Previa verifica della rituale complessiva instaurazione del contraddittorio e nella costituzione di tutti gli opposti, il citato Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata il 6 marzo 2017, rigettava l’opposizione e condannava la stessa opponente alla rifusione delle spese del procedimento in favore delle controparti.

A sostegno dell’adottata decisione il suddetto Presidente ravvisava, in primo luogo, l’infondatezza della censura relativa all’illegittimità e, comunque, all’ingiustificatezza del riconoscimento delle spese ricondotte alle prestazioni del geologo nominato come collaboratore professionale dell’ing. P., dovendo essa ritenersi necessaria al fine di individuare le misure da adottare per dare piena attuazione agli interventi indicati nell’ordinanza cautelare. Il giudice dell’opposizione rilevava, inoltre, che l’onorario richiesto dal predetto ingegnere era congruo (così come giustificate dovevano considerarsi le spese documentate per la prestazione resa dal geologo che lo aveva coadiuvato) e che la relativa valutazione era stata adeguatamente resa dal giudice che aveva provveduto alla inerente liquidazione, considerando, infine, come, sotto il profilo fiscale, fosse stata correttamente computata la sola iva.

2. Avverso la menzionata ordinanza emanata a definizione del procedimento di opposizione previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la s.c.p.a. Acquaenna, resistito con controricorso dal solo intimato ing. P.G., mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la società ricorrente ha testualmente denunciato l’illegittimità della sentenza ex art. 111 Cost., comma 7 e art. 360, comma 1, per falsa applicazione di norme di diritto, e segnatamente del D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, art. 56 (rectius: D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e per mancato esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di specifica contestazione.

In particolare, con detto motivo, la ricorrente ha inteso dedurre l’illegittimità dell’impugnata ordinanza nella parte in cui, nel respingere l’opposizione, aveva erroneamente ritenuto che la liquidata prestazione del c.t.u. ing. P. fosse stata in toto autorizzata dal giudice procedente in sede di attuazione del provvedimento cautelare e, così, che gli fosse stato consentito di avvalersi di altri professionisti intellettuali e prestatori d’opera, dai quali esigere persino prestazioni del tutto autonome da quella richiesta allo stesso c.t.u.

2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento, ex art. 111 Cost., comma 7 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione ai criteri di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 e D.Lgs. n. 113 del 2002, art. 56 (rectius: D.P.R. n. 115 del 2002), all’art. 2697 c.c. e agli artt. 115 e 116 c.p.c..

Con questa doglianza la ricorrente ha voluto confutare la motivazione addotta nell’impugnata ordinanza a fondamento della ravvisata congruità della complessiva liquidazione effettuata, invece da ritenersi inadeguata e del tutto insufficiente.

3. Con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente ha testualmente lamentato l’illegittimità del provvedimento, ex art. 111 Cost., comma 7 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 1199 c.c. e art. 360, comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di contestazione da cui era conseguita la illogicità, erroneità della sentenza (rectius: ordinanza) e la violazione di legge.

Nella sua essenzialità, la ricorrente ha inteso contestare l’ordinanza impugnata siccome errata ed adottata in aperta violazione della logica giuridica e della disciplina del citato art. 1199 c.c., nella parte in cui aveva ritenuto legittimo e aveva liquidato il pagamento al c.t.u. della somma di Euro 10.687,51, a titolo di rimborso, senza avere visionato alcuna documentazione che legittimasse la liquidazione stessa per tale titolo.

4. Rileva il collegio che occorre, in primo luogo, prendere in esame le due eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso come formulate dal controricorrente.

La prima è basata sulla prospettazione del difetto di interesse della ricorrente poiché la liquidazione dei compensi sarebbe stata fatta e accollata a titolo provvisorio a carico della ricorrente, potendo il riparto dei relativi oneri economici – attinente alla sola fase di attuazione dell’ordinanza resa ex art. 700 c.p.c. – essere anche essere modificato all’esito del giudizio di merito conseguente al procedimento cautelare.

La seconda è riferita alla supposta mancanza del contenuto decisorio del decreto di liquidazione emesso dal giudice del procedimento di attuazione siccome dotato di accollo del relativo onere solo a titolo provvisorio.

Ad avviso del collegio ambedue le eccezioni sono prive di fondamento perché il decreto di liquidazione in questione, conseguente all’esaurimento di un procedimento di attuazione ex art. 669-duodecies c.p.c., ha una sua autonomia ai fini del regime di impugnabilità, indipendentemente dell’accollo dell’onere del pagamento a carico della ricorrente in via provvisoria (e non è coevo ad un provvedimento cautelare, nel qual caso la pronuncia accessoria sulle spese avrebbe dovuto costituire oggetto di reclamo).

5. Passando alla valutazione dei motivi del ricorso, ritiene il collegio che il primo è fondato e deve, pertanto, essere accolto, con il conseguente assorbimento delle altre due censure.

Invero, per quanto specificamente dedotto con la prima doglianza ed anche sulla scorta della stessa motivazione dell’impugnata ordinanza, non emerge che l’ing. P., quale consulente demandato a porre in essere le operazioni necessarie per la fase attuativa materiale del concesso provvedimento cautelare, fosse stato espressamente autorizzato ad avvalersi anche di un collaboratore (nel caso di specie, un geologo) per ulteriori indagini specialistiche nel corso dell’espletamento delle suddette operazioni tecniche.

La circostanza che l’ausilio del geologo si era reso necessario durante lo svolgimento delle operazioni stesse non consentiva all’ing. P. di avvalersene autonomamente essendo comunque indispensabile – anche in via eventualmente successiva, in virtù delle possibili necessità che si sarebbero potute configurare in corso d’opera – la preventiva autorizzazione giudiziale che, nel caso di specie, non poteva considerarsi nemmeno implicitamente già desumibile dal provvedimento del conferimento dell’incarico al P..

Non e’, perciò, giuridicamente corretto il percorso logico-giuridico seguito nell’impugnata ordinanza presidenziale laddove si è sostenuto che, per la sola ovvia necessità che occorresse dare concreta attuazione ai lavori edilizi ordinati ai sensi dell’art. 669-duodecies c.p.c., dovesse intendersi che l’ing. P. avrebbe potuto avvalersi di sua iniziativa della collaborazione di un geologo (non tenendosi oltretutto conto della circostanza del se le indagini geologiche opportune fossero già state o meno eseguite nel corso del presupposto procedimento cautelare e fossero già sufficienti allo scopo dell’attuazione definitiva del provvedimento d’urgenza).

L’ordinanza oggetto del ricorso e’, quindi, incorsa nella violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, commi 3 e 4, dal momento che – ed a questo principio di diritto dovrà uniformarsi il giudice di rinvio – l’ing. P. avrebbe dovuto essere preventivamente autorizzato (cfr. Cass. n. 18906/2020) dal giudice preposto all’attuazione ai sensi dell’art. 669-duodecies c.p.c., per avvalersi di un altro prestatore d’opera (per correlate attività strumentali, materiali od intellettuali, rispetto ai quesiti posti con l’incarico), la cui spesa, oltretutto, deve – in generale – essere determinata con l’applicazione delle tabelle di cui all’art. 50 dello stesso D.P.R. (e non in forme alternative). Con il provvedimento qui impugnato non è stato, peraltro, nemmeno considerato che tale prestazione per la ritenuta attività strumentale fosse o meno autonoma rispetto all’incarico affidato al c.t.u., e che, quindi, fosse o meno necessario conferire al collaboratore dello stesso consulente d’ufficio un apposito distinto incarico.

6. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, va accolto il primo motivo e devono essere dichiarati assorbiti gli altri due, da cui consegue la cassazione dell’impugnata ordinanza ed il rinvio della causa al Tribunale monocratico di Enna, in persona di altro magistrato, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti due.

Cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Enna in composizione monocratica, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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