Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.40851 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12782/2017 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliata in ROMA, V. G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato VALERIA DI DUCA, rappresentata e difesa dall’avvocato LIVIO PROVITERA;

– ricorrente –

contro

A.C., A.A., IN PROPRIO E QUALI EREDI DI A.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA R. FUCINI 238, presso lo studio dell’avvocato FABIO CUTULI, che li rappresenta e difende;

M.M., rappresentata e difesa dagli avv.ti GIUSEPPE PICOZZI e MARCELLO PIPOLA;

– controricorrenti –

e contro

AB.GI., A.M., A.L., AB.AN., a.a., A.P., A.R., IN PROPRIO E QUALI EREDI DI A.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2174/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/10/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda al vaglio, per quel che qui residua d’utilità, può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– nel 1996 T.F. acquistò da N.A.M. e M.M. uno stacco di terreno, confinante, fra l’altro, con la proprietà A., nello stato di fatto e di diritto in cui versava, inclusi i diritti derivanti dal verbale di conciliazione, redatto innanzi al giudice nel 1986, con i confinanti A.;

– la T. nel 2001 agì in giudizio nei confronti degli A. avanzando una pluralità di domande, con le quali contestava il mancato rispetto della transazione da parte dei convenuti, chiedendo che fossero rimossi gli infissi realizzati e la controparte condannata a predisporre un idoneo muro, stabile e sicuro; che fossero eliminati stillicidi illegali; che le luci fossero rese conformi alle prescrizioni di cui all’art. 901 c.c.; che i convenuti fossero condannati a chiudere adeguatamente il muro e a eliminare le luci poste ad altezza non legale e alla predisposizione d’inferriate; che i convenuti fossero condannati a demolire costruzioni e sporti invadenti la proprietà attorea; che i convenuti fossero condannati ad arretrare ogni porzione di fabbricato fino alla linea di confine; che i convenuti fossero condannati al risarcimento del danno;

– A.C. e A., oltre a instare per il rigetto dell’avverse pretese, avanzarono domande riconvenzionali, con le quali chiesero condannarsi l’attrice a realizzare per tutta l’altezza del suo fabbricato e per la parte posta in aderenza all’edificio dei convenuti, il muro di “tampagnatura”; ad abbattere la “tampagnatura” realizzata all’ultimo piano, per la larghezza di circa 15 cm. e per tutta la sua lunghezza, in quanto ricadente sulla di loro proprietà; a eliminare uno stillicidio illegale; a eliminare delle baracche, adibite a ricovero di animali, fonti, quest’ultimi, d’immissioni sgradite; ad abbattere i balconi realizzati all’ultimo piano e al piano terrazzo con arretramento fino al rispetto delle distanze;

– il Tribunale, eccezion fatta per la condanna dei convenuti a eliminare lo stillicidio, mediante installazione di una grondaia, rigettò tutte le domande di entrambe le parti;

– la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettò in toto l’appello principale della T. e accolse in parte quello degli A., condannando la prima a “realizzare il muro di “tampognatura” nella campata al 3 piano del suo fabbricato prossima al corpo scala e nell’appartamento al quarto livello e (ad) abbattere la parte di muro realizzato all’ultimo piano per circa 15 cm di larghezza e per tutta la sua lunghezza su proprietà A.”;

– T.F. ricorre avverso quest’ultima sentenza sulla base di cinque motivi; A.C. e A., da una parte, e M.M., dall’altra, resistono con separati controricorsi;

osserva:

1. Il primo motivo con il quale la ricorrente denuncia “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo del giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5”, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 900 c.c. e segg., per avere la Corte d’appello, siccome il primo Giudice, reputato sulla base della svolta ctu, reputato che le aperture, occluse da vetrate, praticate dagli appellati, non costituissero vedute, ma semplici luci, non supera lo scrutinio d’ammissibilità, proponendo esso un improprio riesame di apprezzamenti fattuali, insindacabilmente devoluti al giudice del merito, che ha incensurabilmente assolto, sulla scorta degli accertamenti peritali, che avevano escluso comoda “inspectio” e “prospectio” (cfr. da ultimo, a conferma di consolidata giurisprudenza, Cass. n. 3043/2020).

E’ appena il caso di soggiungere che il lamentato vizio motivazionale è radicalmente estraneo al paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. per tutte, S.U. n. 8053, 7/4/2014). Analogamente inconcludente risulta l’evocazione della pretesa violazione degli artt. 900 c.c. e segg.. E’ del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge la ricorrenti sollecita non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente – un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). Nella sostanza la ricorrente, sotto l’usbergo dell’asserita violazione di legge insta, ancora una volta, per un inammissibile riesame di merito.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 901 c.c. e segg., “nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo del giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5”, addebitando alla Corte locale di aver erroneamente affermato che l’attrice non avesse proposto domanda per regolarizzare le vedute; domanda che, invece, era stata proposta, siccome poteva trarsi dal riportato testo dell’atto introduttivo del giudizio.

2.1. La doglianza è inammissibile.

Questa Corte ha reiteratamente chiarito che l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell’atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (Cass., n. 22759, 27/10/2014, Rv. 633205; conf., ex multis, Cass. n. 6835 del 16/03/2017).

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo del giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Secondo l’assunto censuratorio la Corte locale era incorso nel vizio cognitivo per avere confermato il rigetto della domanda con la quale l’appellante aveva reiterato la domanda di condanna della controparte ad arrestare sporti e balconi posti a distanza non legale.

3.1. La censura è inammissibile.

La Corte d’appello così motiva sul punto: “la domanda (…) non considera il fatto che le opere preesistevano all’acquisto da N. e M. e che nel verbale di conciliazione le danti causa delle proprietarie hanno riconosciuto il diritto degli A. a mantenerle, nonostante la loro “distanza irregolare dal confine”, “nelle condizioni che attualmente trovansi””.

Ancora una volta, la ricorrente, in spregio al contenuto di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come sopra si è già chiarito, invoca un improprio riesame di merito. Ne’ a renderlo ammissibile risulta bastevole il richiamo a taluni enunciati dell’atto di conciliazione, del quale, in definitiva, la T. richiede a questa Corte nuovo e improprio vaglio interpretativo, secondo il quale l’accordo transattivo avrebbe riguardato solo una parte della costruzione degli A. (quella asseritamente in essere al momento della conciliazione), a dispetto degli insindacabili apprezzamenti di merito, che hanno portato la Corte locale a escludere essere rimasto provato che, dopo l’accordo raggiunto davanti al giudice, l’immobile degli A. abbia subito modifiche.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 934 e segg., artt. 873,877 e 878 c.c..

La condanna, in accoglimento dell’appello incidentale, a realizzare la “tampagnatura” nella campata del 3 piano e nel muro dell’appartamento posto al 4 livello, nonché ad abbattere il muro per la larghezza di 15 cm e per tutta la lunghezza dell’edificio confinante, era ingiusta per le seguenti ragioni: a) era stato accertato uno “spanciamento” nel muro del fabbricato della controparte che rendeva oltremodo difficoltoso la realizzazione di essa “tampagnatura”; b) era opportuno soprassedere alla demolizione della parte di muro, poiché, come aveva spiegato il ctu, l’intervento avrebbe procurato problemi sulla statica dell’edificio; c) a riguardo delle “tampagnature” mancanti il Giudice avrebbe dovuto disporre la comunione del muro; c) per quel che concerneva il lieve sconfinamento di 15 cm, avrebbe dovuto, siccome richiesto dalla ricorrente, in applicazione dell’art. 938 c.c., attribuire la proprietà alla T., previa corresponsione del compenso alla controparte.

4.1. Il motivo è nel suo complesso inammissibile.

Quanto alla “tampagnatura”, la censura non si confronta con la “ratio decidendi”, avendo la Corte locale spiegato che andava esclusa la possibilità di costruire in appoggio, poiché l’accordo transattivo consentiva solo la costruzione in aderenza (cioè fra fabbricati in tutto e per tutto autonomi) e nel rispetto di esso negozio la T. era tenuta a completare il proprio edificio “con proprie pareti perimetrali nelle parti mancanti”; per contro, non giovava ad essa “il fatto che il fabbricato A. al 3 piano di quello T. presenti uno “sganciamento” che avrebbe giustificato la mancanza di tampagnatura, in quanto il primo preesisteva e non è stato fatto oggetto di doglianza, né è stata chiesta alcuna comunione di muro in parte qua”.

4.1.1. Quanto allo sconfinamento, la censura propugna soluzione non prevista dall’ordinamento.

In primo luogo deve precisarsi, in punto di diritto che le modalità di demolizione di un manufatto invasivo dell’altrui proprietà immobiliare costituiscono materia afferente all’esecuzione, in quanto tale estranea al giudizio di merito e, a maggior ragione, a quello di legittimità. Essendo, peraltro, evidente che le modalità in parola dovranno essere tali da non procurare pericolo di danno alle due proprietà e, comunque, costituire pericolo per la pubblica incolumità. Conseguendone, inoltre, che l’entità dell’ipotizzato costo dell’esecuzione, perché essa soddisfi la pretesa accolta e, a un tempo, non rappresenti fonte di pericolo, non può costituire motivo per disattendere, in tutto o in parte, la domanda di rimessione in pristino giudicata fondata, attraverso un’interpretazione riduttiva di essa.

4.1.2. In secondo luogo, la ricorrente richiama impropriamente l’istituto di cui all’art. 938 c.c., il quale regola la diversa fattispecie della costruzione, in buona fede su una porzione di terreno alieno. La norma, come noto, diretta a “sanare” l’occupazione, ove, tuttavia, risulti provato il disinteresse del proprietario del fondo occupato (con la sua mancata opposizione per la durata di tre mesi), non può essere invocata per obliterare l’obbligo del rispetto delle distanze, che ha natura perentoria, impone la rimessione in pristino mediante demolizione (art. 872 c.c., comma 2) e persegue la tutela di altri interessi. Nel caso di specie, la parte muraria di cui trattasi, se è pur vero che insiste sulla proprietà aliena, integra, perciò stesso, violazione delle distanze, almeno dal confine.

A conferma di quanto immediatamente sopra chiarito questa Corte ha già avuto modo di concludere per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disciplina dettata dagli artt. 873 c.c. e segg., con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui – in caso di costruzione realizzata in buona fede e con regolare concessione edilizia a distanza inferiore a quella prescritta – non è applicabile il meccanismo delineato dall’art. 938 c.c., essendo incomparabili le disposizioni in materia di distanze legali, le quali tutelano la proprietà nella dimensione pubblicistica, e sono, pertanto, di regola indisponibili, e quelle che regolano esclusivamente i rapporti tra proprietari, come il citato art. 938 c.c., il quale prevede la cosiddetta accessione invertita, mediante norma di carattere eccezionale che deroga sia al principio dell’accessione sia al diritto del proprietario di disporre della cosa in maniera piena ed esclusiva (Sez. 2, n. 25501, 2/12/2014, Rv. 633745).

5. Con il quinto motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., per avere la Corte d’appello disatteso la domanda di risarcimento del danno per violazione delle distanze legali.

5.1. La doglianza non è condivisibile e deve, pertanto, essere rigettata.

La Corte di Napoli ha così motivato il rigetto: “Per la gran parte delle violazioni lamentate, in assenza di condotta lesiva (o minimamente tale) e di dimostrazione di un danno (che non può affatto ritenersi in re ipsa) alcuna statuizione di condanna al risarcimento era possibile. Quanto allo stillicidio che il Tribunale ha imposto di eliminare tramite l’apposizione della gronda (…), invece, non vi è dimostrazione di alcun “danno-evento”, attesa la qualità del fondo assunto servente (inedificato, con terreno che non si è dimostrato aver patito perdita di qualità produttive per l’aggravio d’acqua dal tetto del vicino non adeguatamente convogliata e smaltita). Esso era onere della parte che lo ha dedotto, mentre la sua connotazione non consente di predicarne la natura in re ipsa com’e’ nel caso di mera occupazione di beni altrui”.

Questa Corte, di recente intervenendo nella materia, ha enunciato in punto di diritto che la violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in “re ipsa”, con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l’onere di provare la sussistenza e l’entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure “iuris tantum”, tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso Sez. 6, n. 25082, 9/11/2020, Rv. 659708).

Nel caso di specie, come si è visto, risulta dalla motivazione della sentenza d’appello provato, avuto riguardo, appunto, alla peculiarità dei luoghi e ai modi della lesione, l’assenza di pregiudizio risarcibile; nel mentre la ricorrente prospetta una presunzione assoluta di danno, non compatibile con il condiviso orientamento sopra riportato.

6. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore dei controricorrenti A., in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge e, in favore della M., in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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