LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35507/2018 R.G. proposto da:
P.D.F., rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. CARELLA Antonio, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è elettivamente domiciliato;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2598/26/2019 della Commissione Tributaria Regionale della PUGLIA, Sezione staccata di FOGGIA, depositata il 25/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.
RILEVATO
Che:
1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un’intimazione di pagamento e delle due prodromiche cartelle di pagamento, n. *****, emessa con riferimento all’anno d’imposta 2009, e n. *****, emessa con riferimento all’anno d’imposta 2010, che il contribuente P.D.F. sosteneva non essergli mai state notificate, la Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Foggia, con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l’appello proposto dal predetto contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo, con riferimento alla prima delle predette cartelle, la correttezza della notifica effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, stante l’irreperibilità assoluta del destinatario, accertato dal messo notificatore a seguito di due tentativi di notifica (in data 23/11/2013 e 06/02/2014) ed in assenza di un trasferimento del destinatario. Sosteneva, altresì, che “la notifica dell’altra cartella avvenuta “in luogo libero” conferma(va) l’impossibilità della sua esecuzione”.
2. Avverso tale statuizione il ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica l’intimata.
3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
Che:
1. Il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 nonché artt. 137,138,139,140,148 e 149 c.p.c., è incentrato sulla violazione delle disposizioni in materia di notificazione. Sostiene il ricorrente che nella specie, diversamente da quanto sostenuto dalla CTR, non sussisteva l’irreperibilità assoluta del destinatario, che era solo relativamente irreperibile avendo la propria residenza all’indirizzo indicato nell’atto.
2. Il secondo motivo di ricorso è invece incentrato sulla nullità della motivazione perché contraddittoria, irragionevole, insufficiente, perplessa ed incomprensibile. Sostiene il ricorrente che la CTR, pur avendo dato atto che il messo notificatore non aveva riscontrato “in sede di ricerca alcun trasferimento di anagrafe” del destinatario, ha ritenuto corretta la notifica effettuata con il rito dell’irreperibilità assoluta.
3. Va precisato preliminarmente che con il ricorso non viene mossa alcuna censura alla statuizione impugnata, che sul punto ha acquistato autorità di giudicato con riferimento alla notifica della cartella di pagamento n. *****, emessa per tributi relativi all’anno d’imposta 2010.
4. Quanto, invece, alla notifica della cartella di pagamento n. *****, emessa con riferimento all’anno d’imposta 2009, deve ricordarsi il principio giurisprudenziale in base al quale “La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va effettuata D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, lett. e), quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale” (Cass. n. 6788 del 2017). Pertanto, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che consente il compimento della notificazione degli atti tributari ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l’esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l’effettivo compimento (Cass. n. 19958 del 2018).
5. Questa Corte ha affermato a chiare lettere che “In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione impugnata ritenendo insufficienti, per l’effettuazione della notifica D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, comma 1, lett. e), le generiche informazioni fornite dal custode dello stabile)” (cfr. Cass. n. 2877 del 2018; in termini anche Cass. n. 12646 del 2018).
6. Ciò precisato in diritto, in punto di fatto deve osservarsi che nel caso di specie il ricorrente ha prodotto con il ricorso per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza e del Protocollo d’intesa tra questa Corte ed il Consiglio nazionale forense del 15/12/2017 (sicché deve escludersi la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata sul punto dalla controricorrente) la documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento da cui risulta che il messo notifcatore si è limitato ad annotare sulle retate di notifica che l’accesso effettuato presso l’indirizzo del contribuente era risultato “infruttuoso” in entrambe le occasioni in cui era stato tentato (il 23/11/2013 ed il 06/02/2014), senza alcuna specificazione delle ragioni di tale esito negativo dell’accesso (se per mancanza in loco di indicazioni circa l’abitazione del destinatario o per mera assenza di quest’ultimo) e senza alcuna attestazione delle ricerche in concreto effettuate, essendosi limitato a verificare la corrispondenza dell’indirizzo di residenza con le risultanze anagrafiche. Ma l’esito positivo di questa verifica avrebbe dovuto indurre il messo ad effettuare un’ulteriore e più accurata attività di ricerca volta a verificare che il contribuente, pur mantenendo la residenza anagrafica a quell’indirizzo, l’avesse di fatto definitivamente abbandonato, così rendendosi assolutamente irreperibile. A ciò aggiungasi che la CTR ha del tutto irragionevolmente ritenuto di suffragare l’erronea tesi sostenuta nella sentenza impugnata (di irreperibilità assoluta del contribuente) sulla base del rilievo che altra cartella di pagamento gli era stato notificato “in luogo libero”, non avvedendosi che, come documentato dal ricorrente, tale notifica si era risolta nel ritiro da parte dello stesso contribuente del plico depositato presso l’ufficio postale a seguito di infruttuoso tentativo di notifica al “solito” indirizzo, questa volta però con rilascio al destinatario del relativo avviso di deposito. Circostanza, questa, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla CTR, confermava l’irreperibilità solo relativa del contribuente.
7. In conclusione, sul punto, la CTR ha errato nel ritenere che nella specie ricorresse un’ipotesi di c.d. irreperibilità assoluta del destinatario dell’atto, vertendosi, di contro, nell’ipotesi di c.d. irreperibilità relativa. In tal caso, la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall’art. 140 c.p.c. occorrendo, oltre al deposito di copia dell’atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi o nell’ufficio postale e all’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione del destinatario, anche la comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento dell’avvenuto deposito nella casa comunale o nell’ufficio postale e il ricevimento di detta raccomandata (Cass. n. 2877 del 2018; Cass., Sez. U., n. 10012 del 2021). E poiché nel caso di specie tale raccomandata informativa non è stata inviata al destinatario, la notifica della cartella di pagamento deve ritenersi nulla, con conseguente nullità anche dell’intimazione di pagamento cui detta cartella costituisce atto presupposto.
8. Conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente limitatamente alla cartella di pagamento n. *****, emessa con riferimento all’anno d’imposta 2009.
9. Le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti mentre quelle di legittimità, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico delle parti intimate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente nei limiti di cui in motivazione. Condanna le parti intimate, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, Euro 20,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021