Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.40878 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24932/2016 proposto da:

P.A., P.C., elettivamente domiciliate in Roma, Via della Frezza n. 59, presso lo studio dell’avvocato Sandulli Emilio Paolo, che le rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Avellino, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana n. 74, presso lo studio dell’avvocato Porpora Raffaele, rappresentato e difeso dagli avvocati Brigliadoro Gabriella, Manganiello Berardina, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Bonatti S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone n. 49, presso lo studio dell’avvocato Costanzo Stefania Nicoletta, rappresentata e difesa dall’avvocato Metafora Vincenzo, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3601/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/09/2021 dal Cons. Dott. CLOTILDE PARISE.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 29/06/98, P.C. e P.A. convennero in giudizio il Comune di Avellino davanti al Tribunale di Avellino, esponendo che: a) con atto G.M. n. 366 del 27.01.1988 e con successivo atto consiliare n. 1296 del 21.07.1988, vistato dal CORECO con atto 27/02/1989 prot. n. 8877 verb. n. 39, il Comune di Avellino aveva approvato il progetto per la realizzazione dell’asse di collegamento *****, con contestuale approvazione del piano parcellare grafico e descrittivo annesso al progetto, costituente dichiarazione di pubblica utilità (di seguito per brevità p.u.) dell’opera e fissazione in anni uno ed in cinque dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori e per l’inizio e la definizione del procedimento espropriativo, decorrenti, in mancanza di diversa indicazione, dalla data di esecutività della medesima (27/02/1989); b) con Decreto 5 gennaio 1990, n. 816, il Comune di Avellino aveva disposto l’occupazione temporanea per 5 anni dell’area estesa mq. 2.570 facente parte di un fondo di loro proprietà; c) in data 28.02.1990 il Comune si era immesso nel possesso dell’area; d) con le Delib. GM 16 luglio 1991, n. 1167 e c.c. Delib. GM 10 giugno 1992, n. 66, l’Ente aveva riapprovato il progetto e una perizia di variante suppletiva dei lavori, reiterato la dichiarazione di p.u. dell’opera e fissato nuovamente i termini L. n. 2359 del 1865, ex art. 13 (in anni uno e in anni cinque, rispettivamente, per l’inizio e il compimento della procedura ablatoria e dei lavori); e) i lavori, iniziati il *****, furono ultimati il *****; f) il decreto sindacale n. 7521/1995, in attuazione della Delib. GM n. 798 del 1995, aveva prorogato di un anno la durata dell’occupazione di urgenza ai sensi della L. n. 158 del 1991; g) con Decreto 16 febbraio 1996, n. 8849, il Comune aveva disposto l’espropriazione dell’area occupata. Sulla scorta di tali premesse, le attrici sostennero che il decreto di esproprio dovesse considerarsi inutiliter datum, poiché era stato tardivamente emesso quando l’occupazione era divenuta illegittima ed era decaduta la dichiarazione di p.u. per la scadenza dei termini fissati L. n. 2359 del 1865, ex art. 13, del termine triennale per l’inizio dei lavori fissato dalla L. n. 1 del 1978, art. 1 e del termine di occupazione legittima. Le attrici chiesero, pertanto, la condanna del Comune al risarcimento del danno per la perdita dell’area illegittimamente occupata e al pagamento dell’indennità di occupazione legittima.

2. Con sentenza n. 2222 del 19.12.2012, il Tribunale di Avellino dichiarò la litispendenza della domanda proposta dalle attrici avverso il Comune di Avellino volta alla determinazione e al pagamento dell’indennità di occupazione legittima rispetto alla domanda di identico contenuto proposta dalle attrici davanti alla Corte di Appello e ne ordinò la cancellazione della causa dal ruolo. Il Tribunale, inoltre, dichiarò la competenza della Corte di Appello di Napoli in ordine alla domanda di determinazione e pagamento dell’indennità di occupazione legittima proposta dalle attrici avverso il Comune ed estesa alla Bonatti s.p.a. a seguito della chiamata in causa, fissando il termine di mesi tre per la riassunzione innanzi al giudice competente, rigettando le altre domande attoree.

3. Con sentenza n. 3601/2015 pubblicata il 15-9-2015, la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato tutti i motivi d’appello proposti da P.A. e P.C. avverso la citata sentenza del Tribunale di Avellino ed ha rigettato le domande di determinazione, pagamento o deposito dell’indennità di occupazione legittima proposte avverso il Comune, per essere stato già definito il relativo giudizio con dichiarazione di litispendenza, e le domande proposte nei confronti della Bonatti s.p.a. perché improcedibili, compensando le spese di lite del giudizio d’appello. La Corte territoriale, per quanto ancora di interesse, ha affermato che: i) l’approvazione del progetto per la costruzione della strada comunale, con dichiarazione di p.u., era avvenuta mediante Delib. Consiglio Comunale 21 luglio 1988, n. 1296, con fissazione del termini di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 13, computabili a decorrere dal 27-2-1989, data di esecutività del provvedimento; ii) con provvedimento del 5-1-1990 il Comune aveva disposto l’occupazione, prima che scadesse il termine quinquennale per il compimento dei lavori e anche tempestivamente rispetto al termine annuale per l’inizio del lavori e delle espropriazioni, di talché anche il decreto di occupazione era stato emesso in attuazione del potere di espropriazione fondato sulla citata dichiarazione di pubblica utilità e non ricorreva la dedotta illegittimità derivata del decreto di occupazione in via d’urgenza, emesso in base ad una dichiarazione di pubblica utilità pienamente efficace; iii) neppure si era verificata l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità per scadenza del termine triennale di cui alla L. 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, comma 2 (“gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel biennio successivo all’approvazione del progetto”), considerato che sia l’immissione in possesso che la consegna del cantiere e l’irreversibile trasformazione del suolo erano avvenuti entro detto termine, scaduto il 27/02/1992, come accertato mediante la c.t.u. espletata in primo grado; iv) anche l’immissione in possesso, avvenuta il 28/02/1990 era stata tempestiva, sia rispetto alle previsioni della dichiarazione di pubblica utilità, sia rispetto alla disposizione della L. n. 865 del 1971, art. 20; v) la Delib. Consiglio Comunale 10 giugno 1992, n. 66, con cui l’ente aveva riapprovato il progetto e una perizia di variante suppletiva dei lavori, aveva reiterato la dichiarazione di p.u. dell’opera e fissato nuovamente i termini L. n. 2359 del 1865, ex art. 13, era stata adottata tempestivamente, prima della scadenza (27/02/1994) del termine finale originario per il compimento delle opere, essendo solo detto ultimo termine da ritenersi previsto a pena di decadenza ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 13, nel senso che solo il suo inutile decorso sarebbe stato idoneo a determinare la perdita del potere espropriativo e la necessità di rinnovazione dell’istruttoria, il che non si era verificato nella specie; vi) le appellanti, inoltre, non avevano impugnato, unitamente al decreto di esproprio, la Delib. Consiglio Comunale 10 giugno 1992, n. 66, davanti al g.a. per l’asserita mancanza delle condizioni per la proroga dei termini (limitata estensione della variante e mancata motivazione), e la mancanza delle condizioni previste dalla legge per la proroga non poteva essere dedotta innanzi al giudice ordinario, inerendo all’esercizio e non all’esistenza del potere di proroga; vii) erano irrilevanti nel caso in esame le doglianze sull’applicazione della proroga legale, che effettivamente, come argomentato dalle appellanti, riguarda esclusivamente il termine finale delle occupazioni d’urgenza e non i termini finali per le espropriazioni e per il compimento dei lavori fissati ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 13 e ciò in quanto nella specie i lavori erano stati compiuti il 10/01/1995, ovvero ben prima della scadenza del termine (10/06/1997) fissato dalla Delib. citata 10 giugno 1992, n. 66, risultando, pertanto, non pertinenti tutte le argomentazioni relative all’illegittima applicazione, operata dal Tribunale, della proroga legislativa dell’occupazione legittima al termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, in forza della L. n. 166 del 2002, art. 4; viii) il decreto di esproprio era stato, dunque, tempestivamente emesso in base a una dichiarazione di p. u. pienamente efficace nel termine di occupazione fissato dal provvedimento del 5/01/1990, prorogato per legge al 28/02/1996, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado, sia pure con motivazioni parzialmente difformi; ix) circa le domande delle P. dirette ad ottenenere la determinazione da parte della Corte d’appello, quale giudice competente in unico grado, dell’indennità di occupazione legittima, offerta e da loro non accettata, detta domanda risultava proposta avverso il Comune sia in primo grado che davanti alla Corte di Appello, quale giudice competente in unico grado, quest’ultima causa era stata sospesa ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione della prima e il Tribunale aveva dichiarato la litispendenza della causa pendente in primo grado rispetto a quella pendente in appello, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo della prima, con pronuncia non censurata in appello; a seguito della dichiarazione di litispendenza, il processo pendente in grado di appello relativo alla domanda di indennità di occupazione legittima era da considerarsi definitivamente esaurito, potendo le appellanti far valere il loro diritto solo nell’altro giudizio sospeso ex art. 295 c.p.c. (Cass. 6558/1985); x) era improcedibile la domanda avente ad oggetto l’indennità di occupazione legittima proposta in estensione dalle appellanti nei confronti della Bonatti s.p.a., chiamata in causa dal Comune, atteso che il Tribunale di Avellino aveva dichiarato la propria incompetenza e la competenza della Corte di Appello di Napoli, fissando il termine di tre mesi per la riassunzione innanzi al giudice competente e poiché, secondo quanto risultava agli atti, la causa non era stata riassunta nel termine stabilito dal giudice, ai sensi dell’art. 307 c.p.c., vigente ratione temporis (la causa era iniziata prima dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009), la suddetta domanda era da dichiararsi improcedibile, non avendo la Bonatti s.p.a. tempestivamente sollevato l’eccezione di estinzione (Cass. 10609/2010).

4. Avverso questa sentenza P.A. e P.C. propongono ricorso affidato a tre motivi, resistito con separati controricorsi dal Comune di Avellino e dalla Bonatti s.p.a..

5. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c.. Le parti ricorrenti e la controricorrente Bonatti s.p.a. hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano “Violazione e falsa applicazione del R.D. n. 383 del 1934, art. 97, L. n. 62 del 1953, art. 59,L. n. 2359 del 1865, art. 13 e dei principi generali sulla dichiarazione di p. u. e sulla sua efficacia, nullità, decadenza e reiterazione. Violazione e falsa applicazione della L. n. 1 del 1978, art. 1, comma 3. Violazione dell’art. 2909 c.c., giudicato interno. Violazione degli artt. 1362 c.c. e segg. e dei criteri ermeneutici applicabili ai fini dell’esegesi del provvedimento amministrativo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione del principio esegetico preminente della letteralità. Omesso esame del fatto decisivo che la dichiarazione di p. u. va individuata nella Delib. G.M. n. 366 del 1988, invece che nella Delib. c.c. n. 1296 del 1988 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”. Deducono che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello, la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera pubblica de qua va individuata nella Delib. G.M. 27 gennaio 1988, n. 366 (vol. I fol. I nonché all. 1 al ricorso), che è stata resa immediatamente esecutiva ai sensi del R.D. n. 383 del 1934, art. 97 e non nella successiva Delib. Consiliare n. 1296 del 1988. Con la prima Delib. erano stati, di riflesso, anche fissati, con decorrenza ed efficacia immediata, i termini previsti dalla L. n. 2359 del 1865, art. 13 e, ad avviso delle ricorrenti, detto dato è incontrovertibile, anche perché oggetto di specifica statuizione, non contestata, né impugnata, della sentenza di primo grado. Rilevano che con la successiva Delib. c.c. 21 luglio 1988, n. 1296, infatti, il Comune si era limitato a prendere atto della comunicazione dell’intervenuto finanziamento dell’opera da parte dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed a riapprovare il progetto, senza una nuova adozione della dichiarazione di p.u. e di una nuova fissazione dei termini della L. n. 2359 del 1865. Assumono che non sia in alcun modo configurabile nella suddetta Delib. una dichiarazione di p.u., anche per la carenza dell’elemento essenziale rappresentato dall’indicazione dei termini della L. n. 2359 del 1865, ex art. 13, come da giurisprudenza di questa Corte che richiamano (Cass. S.U. 12/6/2015 n. 12182; Cass. S.U. 14/2/2011 n. 3569; Cass. S.U. 26/11/2008 n. 28214). Di conseguenza, ad avviso delle ricorrenti, non ha ragion d’essere la decorrenza ed efficacia, indicata dalla Corte d’appello, dal 27-2-1989, data di apposizione del visto dell’organo tutorio in ordine alla citata seconda Delib. n. 1269 del 1988. Adducono, pertanto, che il primo grave vizio della sentenza impugnata è quello di aver erroneamente individuato l’atto amministrativo contenente la dichiarazione di pubblica utilità (Delib. c.c. n. 1296 del 1988, invece che Delib. G.M. n. 366 del 1988) e di averle attribuito la decorrenza errata del 27/2/1989, invece che quella corretta del 27/1/1988, ciò desumendosi anche in applicazione del principio esegetico preminente della letteralità, di cui all’art. 1362 c.c., applicabile anche ai fini dell’interpretazione dell’atto amministrativo. Aggiungono che sull’immediata decorrenza, con effetto dal 27/1/1988, dei termini di efficacia della dichiarazione di p.u. da individuarsi nella prima Delib. G.M. n. 366 del 1988, non ha inciso nemmeno il successivo intervento del Co.re.co., perché la Delib., in esame era stata dichiarata immediatamente esecutiva e l’intervento dell’organo tutorio non ha inciso sulla sua efficacia. Deducono, pertanto, che, con decorrenza dal 27/1/1991, a causa e quale effetto del mancato inizio dei lavori di esecuzione dell’opera pubblica nel triennio all’uopo previsto e dell’applicazione della L. n. 1 del 1978, art. 1, comma 3: A) si è verificata la decadenza della dichiarazione di p.u., di cui alla Delib. G.M. n. 366 del 1988, dichiarata immediatamente esecutiva; B) si è verificata l’illegittimità sopravvenuta dell’occupazione in via d’urgenza; C) si è costituito il diritto delle ricorrenti di ottenere il ristoro dei danni conseguenti all’illegittima occupazione dell’area di loro proprietà. Precisano, alla stregua delle argomentazioni suesposte, che i vizi denunciati e sussistenti sono la violazione del giudicato interno ex art. 2909 c.c., per avere il Tribunale espressamente individuato nella Delib. n. 366 del 1988, la dichiarazione di p.u. e la fissazione dei termini, di cui alla L. n. 4359 del 1865, art. 13, l’omesso esame di fatti decisivi (dichiarazione di pubblica utilità, immediatamente esecutiva, della citata Delib. e contenuto della Delib. Consiliare n. 1296 del 1988, non contenente dichiarazione di pubblica utilità, né i termini di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 13 e relativa decorrenza dei termini dal 27-11988), la violazione del R.D. n. 383 del 1934, art. 97 e della L. n. 62 del 1953, art. 59 (in ordine alla dichiarazione di immediata esecutività della Delib. G.M. n. 366 del 1988) e infine la violazione della L. n. 1 del 1978, art. 1, comma 3 (per mancato inizio dei lavori nel termine triennale decorrente dal 27/1/1988, ovvero entro il 27/1/1991, e conseguente inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità e inefficacia sopravvenuta dell’occupazione temporanea in via d’urgenza).

2. Il primo motivo è infondato.

2.1. Tutte le articolate argomentazioni delle ricorrenti si basano essenzialmente sulle seguenti ragioni: a) la dichiarazione di pubblica utilità è da individuarsi solo nella prima Delib. G.M. 27 gennaio 1988, n. 366, ed è dalla data di detta Delib. di approvazione del progetto, e non dalla data della successiva Delib. c.c. n. 1296 del 1988 e neppure dalla data di approvazione del CORECO del 27-2-1989, che decorrono i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori (nella specie iniziati il 16-7-1991 e ultimati il 29-4-1995), termini, ad avviso delle ricorrenti, non rispettati con la conseguente cessazione di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità; b) il Tribunale avrebbe preso in considerazione solo la prima Delib. citata e in ordine a tale statuizione vi sarebbe giudicato. Le ricorrenti aggiungono, poi, altre considerazioni dirette a sostenere che con la seconda Delib. sopra indicata non vi sarebbe stata rituale dichiarazione di pubblica utilità.

2.2. Rispetto alla questione sub a), è dirimente il principio secondo cui “in tema di espropriazione per pubblica utilità, il termine triennale entro il quale, ai sensi della L. n. 1 del 1978, art. 1, comma 3, vanno iniziate le opere – termine previsto a pena di inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità e di quella di indifferibilità ed urgenza – non decorre dalla data di adozione di queste ultime, ma da quella in cui il relativo provvedimento abbia ottenuto il visto o la registrazione da parte dell’organo di controllo, giacché solo da questo momento la dichiarazione di pubblica utilità (ovvero gli atti ad essa equipollenti) acquista efficacia, e in assenza del quale le opere sono ineseguibili” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11841 del 22/05/2007). Questa Corte ha, infatti, chiarito, con orientamento che il Collegio condivide ed intende qui ribadire, che, ai sensi della L. 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, comma 1 (recante “accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali”), l’approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte degli organi competenti (statali, regionali e degli altri enti territoriali) “equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse”. Il comma 3 stabilisce poi che “gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all’approvazione del progetto”. Mentre il successivo art. 6 aggiunge che “gli atti deliberativi degli enti locali territoriali, dei loro consorzi e delle comunità montane, concernenti l’esecuzione delle opere di cui all’art. 1, possono essere delegati, per periodi di tempo prestabiliti e per importi determinati, alle giunte o comitati direttivi degli enti predetti. Tali atti deliberativi sono immediatamente esecutivi”. Tanto questa Corte, quanto i giudici amministrativi hanno interpretato detta normativa nel senso che l’immediata esecutività delle deliberazioni degli enti locali territoriali, prevista dal menzionato art. 6, si riferisce ai soli atti concernenti l’esecuzione delle opere, e quindi ai provvedimenti attuativi delle opere progettate, a cominciare dalla scelta del contraente: senza perciò estendersi agli atti di approvazione dei progetti, cui è correlata la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse, giacché per questi ultimi l’esecutività presuppone il superamento del prescritto controllo destinato a verificarne la legittimità. Poiché il termine di natura acceleratoria introdotto dal comma 3 è legato alla sussistenza della dichiarazione di p.u. ed alla sua inosservanza, è necessariamente dal momento in cui quest’ultima diviene efficace per l’esito favorevole dei controlli previsti dalla legge che può iniziare a decorrere il termine concesso dalla norma per l’esecuzione dei lavori onde impedirne la decadenza. Ciò in conformità alla regola generale che in pendenza del visto e/o della registrazione dell’organo di controllo, l’efficacia del provvedimento ad esso sottoposto resta sospesa e che dunque nell’ipotesi prevista dalla L. n. 1 del 1978, art. 1, la Delib. di approvazione del progetto non può essere eseguita né dare inizio ad alcuna procedura ablativa.

Diversamente opinando, si verificherebbe la situazione, assolutamente abnorme, di decorrenza, ancor prima del momento di cui si è detto, del termine perentorio al cui spirare lo stesso legislatore ha collegato quale grave conseguenza la inefficacia della dichiarazione di p.u., senza peraltro che l’espropriante possa compiere alcun atto onde impedirla se non iniziando l’opera abusivamente su fondo altrui, ed in mancanza di qualsiasi titolo autorizzativo allo svolgimento del procedimento prescritto dal legislatore per realizzarla (così Cass. 11841/2007 citata). E’ stato altresì precisato da questa Corte che la suddetta interpretazione consente di coordinare la norma in esame anche con il successivo art. 6, ove il richiamo al momento dell’esecuzione delle opere ha lo scopo di circoscrivere il tipo di atti in relazione ai quali è prevista l’esecutività immediata. Si tratta, cioè, dei provvedimenti attuativi delle opere progettate, distinti da quelli di approvazione dei progetti cui è correlata la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse; sicché l’immediata esecutività ben si giustifica (in una prospettiva di accelerazione delle procedure) per gli atti concernenti l’esecuzione delle opere, a cominciare dalla scelta del contraente cui affidarle, dopo, però, che l’atto iniziale, in cui si esprime la determinazione dell’ente territoriale di approvare il progetto, così dichiarandolo di pubblica utilità, abbia superato il prescritto controllo destinato a verificarne la legittimità (cfr. in senso conforme Cass. 7504/2003; 1475/1998).

Nel caso di specie, pertanto, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, correttamente la Corte di merito ha fatto decorrere il termine di inizio lavori dal 27-2-1989, data di esecutività del provvedimento a seguito dell’avvenuto visto dell’organo di controllo (peraltro detta data è stata indicata dalle stesse ricorrenti nell’esposizione di cui all’atto di citazione del 1998 riportata nella sentenza impugnata – pag. 2), e ciò a prescindere dalla dedotta erroneità dell’individuazione della Delib. del Comune contenente la dichiarazione di pubblica utilità, che diventa, in forza degli assorbenti rilievi che precedono, irrilevante (la prima Delib., richiamata dalla seconda, è divenuta anch’essa esecutiva solo dal 27-2-1989, né le ricorrenti indicano diversa dato di visto dell’organo tutorio).

Di conseguenza, il termine triennale di inizio lavori previsto dalla L. n. 1 del 1978, art. 1, comma 3, per l’inizio dei lavori è stato rispettato – i lavori sono iniziati il 16-7-1991- (cfr. Cass. n. 26763/2016).

Quanto alla questione sub b), ossia a quella relativa al dedotto passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale in punto individuazione della dichiarazione di pubblica utilità, che, come si è detto, si assume avvenuta, ad avviso delle ricorrenti, con la prima Delib. G.M. 27 gennaio 1988, n. 366, le censure espresse al riguardo, da un lato, perdono rilevanza per quanto si è appena detto e, dall’altro lato e in ogni caso, sono prive di fondamento circa la lamentata violazione del giudicato interno. La giurisprudenza più recente di Corte ha, infatti, chiarito, esprimendo un orientamento a cui il Collegio intende dare continuità, che, ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno” individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi, come si è verificato nel caso di specie, riapre la cognizione sull’intera statuizione (Cass. n. 2217/2016 e Cass. n. 24783/2018).

Tutte le altre doglianze, dipendenti, secondo la stessa prospettazione delle ricorrenti, dall’asserita inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità sotto svariati profili, restano assorbite.

3. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano “Estraneità delle Delib. G.M. 16 aprile 1991, n. 1167 e c.c. Delib. G.M. 10 giugno 1992, n. 66, al procedimento espropriativo de quo. Violazione degli artt. 1362 c.c. e segg. e dei principi generali in tema di interpretazione degli atti amministrativi. Giuridica inesistenza, inefficacia e nullità delle predette delibere. Oggettiva inconfigurabilità di una valida ed efficace reiterazione della dichiarazione di p. u. violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 13 e dei principi generali in tema di dichiarazione di p. u. e sua nullità, efficacia, decadenza e reiterazione. Carenza assoluta di potere in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Deducono che le Delib. G.M. 16 aprile 1991, n. 1167e c.c. Delib. G.M. 30 giugno 1992, n. 66, sono giuridicamente inesistenti ed inefficaci, e, comunque, sono nulle per violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 13, ed, in ogni caso, sono state adottate in evidente ed assoluta carenza di potere. Ad avviso delle ricorrenti entrambe le suddette delibere non hanno avuto alcuna effettiva e reale afferenza con il procedimento ablativo inerente la proprietà delle ricorrenti, poiché contengono, solo, la adozione della dichiarazione di p.u. con riferimento alle distinte e diverse superfici, oggetto della perizia di variante approntata per porre rimedio al marginale e contenuto sconfinamento rispetto al progetto approvato con la dichiarazione di p.u., di cui alla Delib. G.M. 27 gennaio 1988, n. 366 conseguente all’estendimento della galleria artificiale “*****” verso est, che erano state oggetto di un successivo distinto procedimento di occupazione, da cui si era originato un diverso e successivo procedimento espropriativo. Inoltre rilevano le ricorrenti che, anche qualora detta attinenza fosse configurabile, le suddette delibere non hanno, comunque, prodotto o sortito alcun effetto di proroga della dichiarazione di p.u., afferente l’area per cui è causa, e ciò per l’assenza dell’elemento essenziale costituito dalla prefissione di un termine finale certo e definito, richiesto a pena di nullità, e la successiva mancata adozione di un provvedimento di proroga dell’efficacia dell’originaria dichiarazione di p.u.. Ad avviso delle ricorrenti, il Comune ha adottato, in assenza di potere, il decreto sindacale 2/2/1995 inefficacemente e tardivamente, ovvero in palese carenza di potere, solo dopo l’indebita decadenza dell’originaria, e non prorogata, dichiarazione di p.u., di cui alla Delib. G.M. 27 gennaio 1988, n. 366. In ogni caso, rilevano che alla data di adozione delle suddette delibere la dichiarazione di pubblica utilità non era decaduta, in quanto, secondo lo stesso postulato della Corte d’Appello, era, invece, efficace fino al 27/2/1994, ragion per cui si deve escludere che le due delibere possano aver effettivamente dato luogo alla rinnovazione o reiterazione della dichiarazione di pubblica utilità, perché “i termini non erano scaduti” e, dunque, non era affatto integrata e, nemmeno, configurabile l’ipotesi di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 13, comma 3, sicché se ne deve desumere la palese nullità, anche per la carenza di “causa”, di oggetto e di collegamento funzionale con la vicenda espropriativa de qua, che integrerebbe gli estremi della carenza assoluta di potere. Sotto ulteriore profilo le ricorrenti aggiungono che sia la Delib. G.M. 2 febbraio 1995, n. 798, sia il successivo decreto sindacale 7/2/1995 ed, a fortiori, anche il successivo decreto di espropriazione del 16/2/1996, sono nulli, sono stati adottati in evidente ed assoluta carenza di potere e sono, dunque, privi di efficacia giuridica, ovvero, siano tamquam non esset, in quanto l’occupazione dell’area per cui è causa era divenuta illegittima già in precedenza (ossia, secondo le ricorrenti, in via principale, con decorrenza dal 27/1/1991, per le ragioni esposte nel primo motivo di ricorso; in via subordinata, con decorrenza dal 27/2/1994, nella diversa ipotesi in cui, invece, si ritenga, come affermato dalla Corte d’appello, che la decorrenza del termine di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 13, abbia avuto inizio dal 27/2/1989, data di apposizione del visto dell’organo tutorio alla Delib. c.c. 21 luglio 1988, n. 1296). In conclusione, assumono le ricorrenti che le due delibere di cui trattasi non siano configurabili né come proroga, né come reiterazione della dichiarazione di pubblica utilità, ma solo, in applicazione del principio di conservazione dell’atto amministrativo, come atti di approvazione della variante tecnica suppletiva relativa alle aree marginali e di ristretta dimensione, interessate dall’estendimento della galleria artificiale ***** verso est, che erano nettamente distinte e diverse da quella per cui è causa, e di conseguente adozione, limitatamente a tali aree diverse e distinte da quelle per cui è causa, di una nuova dichiarazione di pubblica utilità.

4. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

4.1. La censura è inammissibile nella parte in cui si afferma che le Delib. del 1991 e 1992 riguarderebbero superfici diverse rispetto alle delibere del 1988, perché è diretta, in realtà, a sindacare un accertamento fattuale effettuato dai giudici di merito, peraltro in ipotesi di ” doppia conforme”, secondo quanto previsto dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, che è applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 e quindi è applicabile al presente giudizio (l’appello è stato notificato il 4-12-2013 – pag. 18 ricorso – cfr. Cass. n. 26774/2016 e Cass. n. 29222/2019).

4.2. Circa l’altra questione, inerente, sotto svariati profili, alla reiterazione della dichiarazione di p.u., occorre richiamare il principio espresso da questa Corte e qui condiviso secondo il quale “Qualora il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità di un’opera sia stato prorogato tempestivamente dall’autorità espropriante prima della scadenza, anche ripetutamente, la dichiarazione resta efficace e il decreto di esproprio è quindi valido, se emesso prima dell’ultima scadenza; ne consegue che, non essendo configurabile alcuna carenza del potere amministrativo (né in astratto, né in concreto), è legittima l’attività manipolativa del bene del privato compiuta nel complessivo periodo di efficacia della dichiarazione (da ultimo Cass. n. 19469/2019). In particolare, è stato chiarito da questa Corte che, se la dichiarazione di pubblica utilità è divenuta inefficace per intervenuta scadenza dei termini previsti per il compimento delle espropriazioni e i lavori, di cui della L. n. 2359 del 1865, art. 13 (ora D.P.R. n. 327 del 2001, art. 13), il potere dell’espropriante di portare a compimento il procedimento ablatorio si esaurisce e per riattivarlo è necessaria la rinnovazione della dichiarazione di pubblica utilità, con la rivalutazione degli interessi pubblici e il compimento di tutte le formalità necessarie, non essendo sufficiente la mera proroga dei termini scaduti a rendere legittima ex post l’attività materiale di trasformazione del bene già compiuta, risultando l’eventuale decreto di esproprio nullo in quanto privo di oggetto e del collegamento funzionale con la vicenda espropriativa (cfr. Cass. n. 17491/2008 e Cass. S.U. n. 2775/2007). Invece, nel caso in cui l’espropriante disponga la proroga dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità prima della loro scadenza, non è configurabile alcuna carenza del potere amministrativo (né in astratto né in concreto), conseguendone la legittimità dell’attività manipolativa compiuta sul bene privato, potendosi semmai ipotizzare un esercizio viziato del potere per finalità estranee a quelle consentite dalla legge, denunciabile dinanzi al giudice degli interessi (Cass. n. 17453/2011). Di conseguenza, solo se la dichiarazione di pubblica utilità è già divenuta inefficace per decorso dei termini per l’esecuzione dei lavori ed il compimento della procedura espropriativa, la mera riapprovazione del progetto dell’opera non è sufficiente e non vale ad integrare una valida ed implicita dichiarazione di pubblica utilità, né vale come sanatoria della precedente dichiarazione, essendone necessaria l’emissione di una nuova, con l’avvio di un nuovo procedimento a tale scopo finalizzato e con la nuova fissazione dei termini (Cass. n. 276/2017), sicché, in mancanza, ne consegue la cessazione della legittima occupazione dell’area destinata all’espropriazione.

Nella specie, come nel caso scrutinato dalla citata Cass. n. 19469/2019, la Corte di merito ha rilevato che il progetto era stato riapprovato con decreti emessi prima della scadenza dei termini (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) ed ha perciò affermato la validità del decreto di esproprio, facendo corretta applicazione del principio secondo cui l’inutile decorso del termine previsto dalla dichiarazione di pubblica utilità comporta la sopravvenuta inefficacia del relativo provvedimento qualora “non prorogato né modificato” (Cass. n. 20459 del 2005). Quando – come nella fattispecie in esame – il termine di efficacia sia stato prorogato tempestivamente (prima della scadenza), la dichiarazione di pubblica utilità resta efficace e il decreto di esproprio è quindi valido se emesso medio tempore (nel periodo di efficacia della suddetta dichiarazione), e neppure può dirsi illecita l’attività materiale già compiuta (così Cass. 19469/2019 citata).

Resta da aggiungere che non può esaminarsi, per difetto di rilevanza, la questione di illegittimità costituzionale della L. n. 166 del 2002, art. 4, prospettata dalle ricorrenti nella memoria illustrativa.

5. Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano “violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 omessa valutazione del fatto decisivo che la sentenza del tribunale non ha dichiarato la litispendenza e non ha disposto alcuna cancellazione di causa dal ruolo. Violazione dell’artt. 93 e 112 c.p.c. e dei principi della domanda e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato. Omessa pronunzia. Nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”. Precisano che il giudizio iniziato antecedentemente e sospeso dalla Corte di Appello con l’ordinanza del 17/2 – 5/3/1999 adottata ai sensi dell’art. 295 c.p.c. aveva ad oggetto le sole indennità di espropriazione, e non anche le indennità di occupazione legittima, delle quali assumono di aver chiesto la determinazione ed il pagamento solo nel presente giudizio. Ad avviso delle ricorrenti non vi era alcuna ragione ostativa allo scrutinio della loro domanda, in via di cognizione diretta ed in piena conformità dell’indicazione di competenza funzionale contenuta nella sentenza impugnata, ai fini della determinazione e del pagamento/deposito delle indennità di occupazione legittima. Denunciano, pertanto, la nullità della sentenza impugnata, per avere la Corte di merito omesso di pronunziarsi su quella domanda nel falso ed erroneo convincimento che il Tribunale avesse dichiarato la stessa inammissibile e che la relativa statuizione non fosse stata impugnata.

Infine le ricorrenti ripropongono i motivi d’appello sui quali la Corte di merito non si è pronunciata in applicazione del principio dell’assorbimento, e al riguardo richiamano gli atti difensivi della fase d’appello.

6. Il motivo è inammissibile.

6.1. La censura non si confronta con il decisum della sentenza impugnata sul punto e difetta di autosufficienza.

La Corte di merito non solo ha esaminato la domanda di pagamento delle indennità di occupazione legittima, proposta sia nei confronti del Comune sia nei confronti della Bonatti s.p.a., e si è espressamente pronunciata sulla stessa (cfr. pag. n. 7 della sentenza impugnata), ma ha anche espressamente affermato che le ricorrenti avevano proposto la stessa domanda nei confronti del Comune in altro giudizio pendente avanti alla Corte d’appello, promosso in precedenza, che era stato sospeso. Le ricorrenti assumono di non aver proposto la stessa domanda nell’altro giudizio, senza, tuttavia, riprodurre in ricorso la parte di rilevanza di atti processuali riferibili a quest’ultimo giudizio e senza neppure richiamarli come documenti prodotti ritualmente, sicché non è consentito a questa Corte valutare la fondatezza degli assunti, difettando la doglianza anche di autosufficienza.

7. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore del Comune di Avellino, liquidate in complessivi Euro6.200,00, di cui Euro200,00 per esborsi, nonché in favore della Bonatti s.p.a., liquidate in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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