LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23540/2018 proposto da:
Co.Ge.Ma. S.r.l., in persona amministratore unico pro tempore, F.G., nella qualità di fideiussore della predetta società, elettivamente domiciliati in Roma, Via Faleria n. 17, presso lo studio dell’avvocato Piazza Manfredo, rappresentati e difesi dall’avvocato Russo Peppino, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
Italfondiario S.p.a., nella qualità di mandataria di Castello Finance S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare n. 2, presso lo studio dell’avvocato Grillo Giuseppe, rappresentata e difesa dall’avvocato Villecco Alessandra, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1097/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, pubblicata il 30/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2021 dal Cons. Dott. MELONI MARINA;
lette le conclusioni scritte (D.L. n. 137 del 2020, ex art. 23, comma 8 bis) del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS Stanislao, che chiede che la Corte rigetti il ricorso.
Conseguenze di legge.
FATTI DI CAUSA
Co.Ge.Ma. srl propose opposizione al Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cosenza il 2/5/2013 con il quale veniva ingiunto all’opponente di pagare, in favore di Italfondiario spa, la somma di Euro 51.787,98 oltre interessi di mora e spese del procedimento monitorio.
Il Tribunale di Cosenza, previo espletamento di una CTU contabile nel corso del giudizio, accolse in via parziale l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò Co.Ge.Ma srl a pagare in favore di Italfondiario spa la somma di Euro 29.245,15 oltre interessi legali più spese di lite.
Propose appello Italfondiario spa lamentando tra l’altro il riconoscimento degli interessi legali anziché degli interessi convenzionali, ai quali aveva fatto riferimento la rideterminazione del saldo secondo il calcolo del c.t.u. posto a base della sentenza di primo grado.
La Corte di appello di Catanzaro confermò la revoca del decreto ingiuntivo e con sentenza del 30/5/2018, rilevato che il contratto aveva specificamente determinato la misura degli interessi dovuti, condannò Co.Ge.Ma srl a pagare in favore di Italfondiario spa la somma di Euro 29.245,15 oltre interessi convenzionali, senza alcuna capitalizzazione, entro i limiti del tasso soglia, e spese di lite.
Avverso tale sentenza Co.Ge.Ma srl ha proposto ricorso in cassazione cui ha resistito con controricorso Italfondiario spa.
La causa è stata decisa con ordinanza della sezione VI-1 civile n. 29778 depositata il 29 dicembre 2020. Il giorno successivo, tuttavia, è pervenuta in Cancelleria una segnalazione del difensore della controricorrente, avvocato Villecco, evidenziante come l’intero testo dell’ordinanza pubblicata – salva la sola intestazione – facesse riferimento ad altra causa riguardante altri soggetti.
A seguito di ciò, il Presidente Titolare della Sezione I civile (cui il Coordinatore della Sezione VI-1 civile ha trasmesso la segnalazione anzidetta) ha fissato udienza pubblica (secondo le disposizioni del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito in L. n. 176 del 2020) per la sollecita rinnovazione del giudizio davanti al medesimo Collegio già investito della decisione della causa.
Alla udienza odierna, in Camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore Generale – che ha depositato nel termine di legge le proprie conclusioni motivate – e dei difensori di parte ricorrente -che hanno depositato nel termine memoria – e di parte controricorrente, la causa è stata nuovamente posta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio rileva che la ordinanza n. 29778/2020, in quanto emessa nei confronti delle parti del giudizio (esattamente individuate nella epigrafe) ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa riguardante altri soggetti, deve ritenersi, in difetto degli elementi necessari per la formazione del giudicato sul rapporto controverso, affetta da nullità insanabile o giuridica inesistenza, evidentemente non emendabile per mezzo del procedimento per correzione di errore materiale non essendo possibile ricostruire il decisum e la ratio decidendi giacché la decisione manca del tutto. A tale “incompiuto esercizio della giurisdizione” è dunque legittimo e doveroso, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, porre rimedio mediante la rinnovazione d’ufficio della decisione mancata, emanando un atto valido conclusivo del giudizio (cfr. Cass. n. 30067 del 29/12/2011; n. 6162 del 17/03/2014; n. 16947 del 19/06/2019; n. 2766 del 6/02/2020).
Nel merito, con unico, articolato, motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1284 c.c. e art. 345 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Censura la statuizione con la quale la Corte di Appello di Catanzaro l’ha condannata al pagamento, in aggiunta della somma di Euro 29.245,15, degli interessi convenzionali nonostante l’inammissibile mutatio del petitum dato che solo nell’atto di citazione in appello, e non invece nel ricorso per decreto ingiuntivo, erano stati chiesti da Italfondiario spa interessi in misura convenzionale. Lamenta inoltre l’erroneità dell’accertamento di una determinazione contrattuale della misura degli interessi dovuti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Sotto il profilo relativo alla applicazione degli interessi convenzionali va rilevato come la sentenza impugnata abbia accertato e motivato sul punto recependo – con statuizione che non risulta né dal ricorso né dalla sentenza essere stata specificamente censurata dalla odierna ricorrente in sede di gravame – le conclusioni della CTU svolta nel primo grado che ha calcolato l’importo degli interessi debitori al tasso convenzionalmente pattuito nel contratto. Non sussiste mutatio libelli né domanda nuova rispetto a quanto già richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo nei seguenti termini: “il pagamento della somma di Euro 51.787,98 oltre interessi di mora al tasso prime rate ABI, tempo per tempo vigente, dal 17/3/1999 al 31/12/2004 ed al tasso euribor, tempo per tempo vigente, dal 1/1/2005 al definitivo”.
Successivamente nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la Banca aveva chiesto “il pagamento della somma di Euro 51.787,98 oltre interessi di mora al tasso prime rate ABI, tempo per tempo vigente, dal 17/3/1999 al 31/12/2004 ed al tasso euribor, tempo per tempo vigente, dal 1/1/2005 al definitivo”.
Infine nell’atto di citazione in appello la Banca ha chiesto “la condanna di F.G. al pagamento dell’importo di Euro 29.254,15 oltre interessi convenzionali riconteggiati nel limite del tasso soglia tempo per tempo vigente”.
Dalla comparazione delle conclusioni dei tre atti appare evidente che gli interessi richiesti nei vari gradi di giudizio sono sempre stati quelli convenzionali: infatti nel monitorio ed in primo grado gli interessi moratori ex art. 1224 c.c., comma 1, non furono richiesti dalla Banca al tasso legale bensì parametrati al tasso diverso e maggiore del prime rate ABI ed al c.d. Euribor. E in appello sono stati richiesti gli ” interessi convenzionali riconteggiati nel limite del tasso soglia tempo per tempo vigente”, in tali limiti rettamente riconosciuti dalla corte di merito (cfr. dispositivo sentenza impugnata).
Pertanto le domande dei tre gradi di giudizio pur diversamente formulate sono sempre state dirette ad ottenere interessi convenzionali, sebbene secondo differenti parametri in virtù delle riforme intervenute, considerato che mai la Banca ha chiesto l’applicazione del tasso legale ma sempre un tasso superiore, ed una richiesta siffatta non può che intendersi come riferita al tasso dovuto in base al contratto. Conclusione, questa, che il Procuratore Generale ha espressamente condiviso.
Quanto poi alla censura di violazione dell’art. 1384 c.c., in relazione all’accertamento circa la esistenza nella specie (in particolare, nella scrittura integrativa denominata omnibus ed allegata al contratto) della specifica determinazione contrattuale riguardante il tasso di interesse debitore, il ricorso si limita ad esporre critiche (peraltro generiche) in merito a tale accertamento di fatto, che fuoriescono dai limiti del controllo di legittimità.
Si impone dunque il rigetto del ricorso con condanna alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 19 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021