Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.40918 del 21/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6362/2015 R.G. proposto da:

S.L., rappresentata e difesa dall’avv. Francesca Romana Fontana, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cernaia, n. 39.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

– resistente con atto di costituzione –

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione n. 06, n. 5607/06/14, pronunciata il 14/07/2014, depositata il 18/09/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09 giugno 2021 dal Consigliere Riccardo Guida.

RILEVATO

che:

1. la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) del Lazio ha accolto, con la sentenza menzionata in epigrafe, l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di S.L. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale (“C.T.P.”) di Roma che aveva accolto l’opposizione della contribuente avverso due cartelle di pagamento, per mancato versamento dell’ILOR, per gli anni d’imposta 1978-1979, da parte della Cooperativa Carovana Facchini e Fermi, e notificate alla contribuente, in qualità di socia dell’ente, ormai estinto e cancellato dal registro delle imprese;

2. la C.T.R. ha premesso che le cartelle avevano il proprio fondamento nella sentenza della Commissione tributaria centrale n. 515/23/2008, passata in giudicato, riguardante l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, che aveva negato che quest’ultima fosse una cooperativa a responsabilità limitata, qualificandola come una società di fatto, i cui soci quindi rispondevano illimitatamente delle obbligazioni sociali, in caso di incapienza della società. Il giudice regionale, inoltre, ha negato che nella specie operasse il beneficio d’escussione invocato dall’appellata, essendo ormai la società di fatto cancellata dal registro delle imprese, con la conseguenza che legittimamente l’ufficio aveva fatto valere il proprio credito nei confronti della socia S., come stabilito dall’art. 2312 c.c. (“Cancellazione della società”), tenuto anche conto che l’accertamento verso la società e, quindi, verso il socio era divenuto definitivo;

3. la contribuente ricorre, con tre motivi, per la cassazione di questa sentenza; l’Agenzia delle entrate resiste con atto di costituzione, mentre il concessionario della riscossione è rimasto intimato.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso (“1) Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 29”), la contribuente premette che, formatosi il giudicato sull’avviso di accertamento emesso nei confronti della cooperativa, ai soci della società estinta venivano notificate le cartelle di pagamento per gli omessi versamenti (da parte dell’ente) dell’ILOR, per il biennio 1978-1979; lamenta quindi la nullità dell’intero giudizio di merito, che avrebbe dovuto svolgersi nel contraddittorio di tutti i soci, previa riunione dei giudizi d’impugnazione delle cartelle separatamente promossi da ciascun obbligato;

2. con il secondo motivo (“2) Violazione dell’art. 1306 c.c.”), si censura la sentenza impugnata che ha ritenuto che il giudicato formatosi nei confronti della società di fatto, avente ad oggetto l’atto impositivo, esplicasse i propri effetti nei confronti della ricorrente quale socia, senza considerare che quest’ultima non era stata posta nella condizione di partecipare al contenzioso tributario relativo agli avvisi di accertamento, notificati esclusivamente alla Cooperativa Carovana Facchini e Fermi, e che, per la giurisprudenza di legittimità, il giudicato sulla questione pregiudiziale in punto di qualificazione della società cooperativa non ha efficacia vincolante ex art. 2909 c.c., nella causa instaurata dai soci, che non hanno partecipato al giudizio al quale ha preso parte la società;

3. con il terzo motivo (“3) Omesso esame fatto decisivo per il giudizio”), la ricorrente si duole della carente struttura argomentativa della sentenza impugnata, che non ha compiuto alcun accertamento, non ha esaminato e non ha motivato sul fatto decisivo riguardante la qualificazione giuridica della cooperativa e l’eventuale responsabilità solidale e illimitata dei suoi soci;

4. il primo motivo non è fondato;

in disparte l’omessa formulazione del parametro dell’art. 360 c.p.c., che si assume violato, poiché comunque è ovvio che viene dedotto un error in procedendo, ai sensi del n. 4 di tale articolo (considerazione, questa, che vale anche per il secondo mezzo di cassazione, con il quale si fa valere un error in iudicando, ex n. 3 della norma, mentre il terzo motivo è sussumibile entro il n. 5, dell’art. 360), ritiene questa Corte che non ricorra un’ipotesi di litisconsorzio necessario nel processo tributario (quale quello in esame) avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti di uno dei soci illimitatamente responsabili per i debiti della società (nella specie si trattava di una società di fatto) estinta;

5. ciò premesso, va data continuità alla costante giurisprudenza di questa Corte, di recente riaffermata da Cass. 04/09/2020, n. 18382 (che menziona Cass. nn. 12989/10 e 24496/14, sulle quali v. infra), per cui l’omessa riunione dei procedimenti ex art. 273 c.p.c., o dei “ricorsi”, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 29, non è sanzionata processualmente, avendo il provvedimento di riunione natura ordinatoria; già in passato questa Corte (cfr. Cass. Sez. L., 04/10/2004, n. 19840) aveva chiarito che “Il provvedimento di riunione previsto dall’art. 274 c.p.c., relativo alla stessa causa (riunione obbligatoria) o a cause diverse ma connesse (riunione facoltativa), ovvero dettato da motivi di economia processuale, essendo strumentale e preparatorio rispetto alla futura definizione della controversia, è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità neanche attraverso l’impugnazione della sentenza che definisce il giudizio nel quale il provvedimento stesso è stato adottato.”; in progresso di tempo, Cass. 31/05/2006, n. 13001, aveva affermato che “L’art. 273 c.p.c. come il successivo art. 274 c.p.c. – contiene una disposizione di natura ordinatoria, sicché l’inosservanza dell’obbligo di disporre la riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa non comporta la nullità del giudizio e della sentenza che abbia concluso uno dei procedimenti.”; negli stessi termini: Cass. 27/05/2010, n. 12989, secondo cui “Quando due cause tra loro connesse pendono davanti allo stesso giudice, non sussiste un problema di spostamento della competenza, quanto, invece, la possibilità di provvedere alla loro riunione ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c.; il provvedimento di riunione, così come la mancata assunzione del medesimo, ha carattere ordinatorio e, come tale, è insuscettibile di gravame in sede di legittimità.”; Cass. 18/11/2014, n. 24496, secondo cui “I provvedimenti che decidono sulla riunione o separazione delle cause sono atti processuali di carattere meramente preparatorio (…) ed insindacabili in sede di gravame, in quanto la valutazione dell’opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimenti pendono”;

6. il secondo motivo non è fondato;

e’ il caso di riaffermare l’orientamento sezionale (in tal senso Cass. 25/05/2018, n. 13113, che si è occupata dell’analoga fattispecie di una cartella di pagamento emessa nei confronti del socio di una società in nome collettivo), secondo cui “In tema di riscossione delle imposte nei confronti delle società di persone, è legittima la notifica ai soci della cartella di pagamento, anche in difetto di previa notifica agli stessi dell’avviso di accertamento, non determinandosi alcuna compressione del diritto di difesa, stante la possibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, di impugnare, unitamente alla cartella di pagamento, anche tutti gli atti presupposti eventualmente non notificati, facendo valere vizi propri di quelli”;

7. la C.T.R. non si è discostata da questo principio di diritto laddove ha riconosciuto la legittimità della pretesa tributaria nei confronti della contribuente, quale socia di una società di fatto ormai estinta. Con l’unica precisazione (e da questo punto di vista è sufficiente correggere la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui l’accertamento nei confronti della socia era divenuto definitivo) che, com’e’ stato notato da Cass. n. 13113/2018, cit., la ricorrente, che, in questo giudizio, avrebbe potuto fare valere anche vizi propri dell’avviso di accertamento diretto alla cooperativa, propedeutico all’impugnata cartella, non ha rivolto alcuna specifica censura all’avviso, per vizi propri di tale atto, ma si è limitata a dedurre, senza fondamento, la questione processuale dell’inopponibilità a sé e agli altri soci del giudicato sull’accertamento fiscale nei confronti della cooperativa (recte: della società di fatto);

8. in altri termini, e quest’ultima considerazione vale a meglio delineare la stretta correlazione tra i primi due motivi di ricorso, come sopra specificato (vedi p. 4), una volta stabilito in termini generali che non sussiste litisconsorzio necessario tra i soci (e la società), rispetto ai vari giudizi di impugnazione delle cartelle emesse a seguito di accertamento (ormai definitivo) nei confronti della società, poiché si esula dal contraddittorio necessario riguardante la controversia sul detto accertamento, si deve altresì escludere che la contribuente possa fondatamente lamentare una menomazione dei propri poteri difensivi visto che, con l’impugnazione della cartella, quale primo atto ad essa notificato, avrebbe potuto sollevare anche vizi dell’accertamento prodromico, mentre (come dianzi accennato) essa si è limitata a contestare l’opponibilità a sé e agli altri soci del giudicato sull’accertamento nei confronti della cooperativa;

9. il terzo motivo è inammissibile;

fin da Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053, si è andato consolidando il principio di diritto per cui l’attuale art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella specie applicabile ratione temporis, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

10. ciò premesso sul piano dei principi, nel caso in esame la ricorrente non rivolge alla sentenza critiche riconducibili al paradigma legale di cui all’art. 360 cit., novellato n. 5, ma ripropone, in modo non consentito, alcune questioni di diritto già affrontate e risolte dalla Commissione regionale;

11. ne consegue il rigetto del ricorso;

12. nulla si deve disporre in punto di spese in quanto le parti vittoriose non hanno svolto alcuna difesa.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472