Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.40920 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17228/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

L.A., rappresentato e difeso dall’avv. Felice De Simone e dall’avv. Giuseppe Colavita, elettivamente domiciliato in Napoli, Centro Direzionale IS F 3, presso lo studio dell’avv. Felice De Simone, domicilio in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione n. 11, n. 10300/11/17, pronunciata il 17/11/2017, depositata il 06/12/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09 giugno 2021 dal Consigliere Riccardo Guida.

RILEVATO

che:

1. La Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia dell’entrate, nei confronti di L.A., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso del contribuente contro il silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza di rimborso IRPEF (Euro 18.745,00), che egli assumeva di avere versato in misura superiore al dovuto, sulle somme ricevute dall’Enel a titolo di incentivo all’esodo, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4-bis, abrogato dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 23, convertito dalla L. n. 248 del 2006, in quanto il rapporto di lavoro era cessato dopo il 04/07/2006 (cioè, pacificamente, in data 30/09/2009), ma sulla base di un piano aziendale Enel del 30/06/1999, ossia anteriore a tale data. La Commissione regionale ha rilevato che il contribuente ha dato prova certa della “circolare” del 30/06/1999 della direzione del personale Enel (relativa all’incentivo all’esodo dei dipendenti) e dei successivi comunicati Enel (del 10/04/2002 e del 22/12/2006) che prorogavano i termini dell’incentivo, nonché della sua richiesta (con raccomandata a.r. del 30/09/2013) al datore di lavoro di (testualmente a pag. 3 della sentenza) “effettuare il riconoscimento”, che non aveva avuto risposta e che, infine, egli ha prodotto la busta paga dell’ottobre 2009 recante l’acconto dell’incentivo all’esito. In base a questi elementi, a giudizio della C.T.R., in applicazione del principio dell’onere della prova (art. 2697 c.c.), spettava all’ufficio (che non ha assolto a tale compito) smentire l’assunto dell’appellato previa assunzione di informazioni presso Enel;

2. l’Agenzia ricorre, con un motivo, per la cassazione di questa sentenza e il contribuente resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

a. preliminarmente, sono prive di pregio le eccezioni del contribuente di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e per manifesta infondatezza, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, in quanto, in realtà, l’Amministrazione finanziaria ha esposto, in modo chiaro e preciso, la propria doglianza che, come si vedrà, è fondata;

1. con l’unico motivo di ricorso (“Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 23 conv. in L. n. 248 del 2006 in vigore dal 04/07/2006 in relazione al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4-bis e dell’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.)”), l’Agenzia censura l’errore di diritto della sentenza impugnata che ha giudicato applicabile al caso di specie l’agevolazione fiscale (vale a dire un’aliquota ridotta del 50% rispetto a quella ordinaria) sull’indennità per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, senza considerare che, in base alle disposizioni sopra richiamate, non ne ricorrevano i presupposti sostanziali consistenti, alternativamente, nella cessazione del rapporto di lavoro prima del 04/07/2006 (data di entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 23) o nella corresponsione delle somme in relazione a rapporti di lavoro cessati successivamente a tale data, purché in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore al 04/07/2006. Sottolinea che, in questa vicenda tributaria, non si è verificata nessuna delle due ipotesi alternative sia perché il rapporto di lavoro è cessato nel 2009, sia perché il contribuente, gravato del relativo onere probatorio, non ha allegato, precisato e provato quando avrebbe stipulato con Enel l’accordo individuale per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro;

2. il motivo è fondato;

va data continuità, in mancanza di ragioni per discostarsene, alla giurisprudenza sezionale, secondo cui “In tema di imposte sui redditi, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4-bis, che ha introdotto per i contributi d’incentivo all’esodo dei lavoratori dipendenti un’aliquota dimezzata rispetto a quella per il trattamento di fine rapporto, nonostante la sua abrogazione è reso ultrattivo dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 23, conv. in L. n. 248 del 2006, in due ipotesi non concorrenti: 1) con riferimento alle somme corrisposte per rapporti di lavoro cessati entro il 3 luglio 2006 (ovvero prima dell’entrata in vigore del D.L. cit.); oppure, alternativamente 2) con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati dopo tale data, in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore al 4 luglio 2006. Sicché ove il lavoratore proponga istanza di rimborso dell’IRPEF, calcolata dal datore di lavoro sulla quota integrativa del TFR, assumendo di aver percepito l’indennità come incentivo all’esodo volontario, è tenuto a dimostrare, mediante idonea documentazione, che l’erogazione del contributo è avvenuta a tale titolo e di aver aderito in data antecedente al 4 luglio 2006 al piano di incentivo proposto dal datore di lavoro oppure oggetto di accordo sindacale.” (Cass. 13/11/2019, n. 29400);

3. nella specie, contrariamente a quanto afferma la C.T.R., che si è discostata dal principio di diritto sopra trascritto, spettava al contribuente, al fine di ottenere l’applicazione dell’agevolazione, allegare e provare non soltanto l’esistenza di un progetto aziendale di risoluzione anticipata del rapporto proveniente dall’Enel, comunicato dalla società al personale dipendente e successivamente prorogato, ma anche la tempestiva adesione individuale, da parte dello stesso contribuente, alla relativa proposta collettiva. In vero, essendo la cessazione del rapporto di lavoro intervenuta dopo il 04/07/2006, la prova dell’adesione individuale del lavoratore, e della sua data, erano indispensabili per giungere alla conclusione che, prima dell’abrogazione del trattamento fiscale agevolato, si fosse già perfezionata quella manifestazione di volontà irretrattabile dello stesso contribuente che, come dianzi notato, giustificava l’applicazione ultrattiva del regime di favor sancito dall’art. 36, comma 23, cit.. A fronte della contestazione dell’ufficio, circa il raggiungimento della prova dei presupposti della tassazione agevolata, al contrario di quanto opina il giudice di merito, non erano certo sufficienti il piano aziendale di incentivo all’esodo, le varie proroghe dei termini per aderirvi e l’ultima busta paga del lavoratore, che non attestano affatto che il dipendente avesse manifestato specificamente e univocamente la volontà individuale di adesione all’incentivo propostogli con l’offerta aziendale, prima della fatidica data del 04/07/2006;

4. tutto ciò comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., con il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio;

5. la natura seriale del contenzioso, oggetto di oscillazioni giurisprudenziali superate soltanto di recente, impone di compensare, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio; compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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