LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8971/2015 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
V.V., (C.F.), in proprio e quale socio di Scabeccio SAS di V.V.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, n. 1053/05/14, depositata il 6 ottobre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.
RILEVATO
CHE:
Il contribuente V.V. ha impugnato, quale socio di Scabeccio SAS di V.V., società successivamente “trasformata” in impresa individuale, un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta dell’esercizio 2004 (parzialmente annullato in autotutela), con cui veniva accertato maggior reddito imponibile in capo ai soci della società, oltre sanzioni, quale effetto della rideterminazione del reddito di impresa della società partecipata. L’accertamento veniva effettuato con metodo induttivo a termini del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, sul presupposto dell’omessa dichiarazione dei redditi da parte della società contribuente e faceva seguito alla mancata risposta al questionario inviato alla società contribuente, nonché alla mancata produzione della relativa documentazione contabile giustificativa. Il contribuente ha dedotto che la mancata presentazione della dichiarazione era dipesa da inadempimento del consulente fiscale, nei cui confronti era stata presentata denuncia penale.
La CTP di Genova ha accolto il ricorso quanto alle sanzioni in applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 3, – e la CTR della Liguria, con sentenza in data 6 ottobre 2014, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo non dovute le sanzioni.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi; il contribuente intimato non si è costituito in giudizio.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, nella parte in cui la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della circostanza in fatto che il contribuente non avrebbe fornito la prova di avere ricevuto da parte del commercialista la ricevuta di trasmissione telematica della dichiarazione.
1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 5 e 6, della L. 11 ottobre 1995, n. 423, art. 1 e dell’art. 2697 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata non ha valorizzato la circostanza che il contribuente dovrebbe essere ritenuto colposamente responsabile del comportamento del proprio consulente in forza dell’omesso controllo e vigilanza sull’esecuzione dell’incarico conferito. Evidenzia, inoltre, il ricorrente come il contribuente intimato non avrebbe dato prova di avere approvvigionato il professionista delle somme necessarie per il versamento delle imposte e che non vi sarebbe stato, in ogni caso, alcun accertamento di responsabilità penale in danno del consulente, non essendo stata data prova del fatto che il comportamento fosse addebitabile a terzi a mente del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 3.
2. Va rilevato preliminarmente che l’avviso di accertamento è stato elevato, come risulta dalla sentenza impugnata, nei confronti della società di persone Scabeccio SAS di V.V., laddove in causa vi è stato sin dal primo grado del giudizio di merito V.V.. Si pone, pertanto, preliminarmente, l’esame della questione della legitimatio ad causam, della corretta instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio, rilevabili di ufficio (Cass., Sez. V, 24 dicembre 2020, n. 29505; Sez. I, 27 marzo 2017, n. 7776; Cass., Sez. U., 16 febbraio 2016, n. 2951).
3. Si osserva, sul punto, che la società di persone contribuente è stata successivamente “trasformata” in impresa individuale, la quale ha come titolare l’ex socio accomandatario. La trasformazione è avvenuta prima della proposizione del ricorso di primo grado avverso l’avviso di accertamento, presentato dall’ex socio accomandatario V.V. in proprio e quale socio della precedente società di persone. Sotto questo profilo deve rilevarsi, in continuità con la giurisprudenza di questa Corte, che, ove a una società di persone, per venir meno della pluralità dei soci (con conseguente scioglimento della stessa a termini dell’art. 2272 c.c., n. 4), succeda una impresa individuale, non si determina alcuna modificazione soggettiva dei rapporti facenti capo alla società, la titolarità dei quali si concentra nell’unico socio rimasto (Cass., Sez. I, 14 gennaio 2015, n. 496; Cass., Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 27189; Cass., Sez. V, 16 febbraio 2007, n. 3670; Cass., Sez. III, 5 marzo 2003, n. 3269). Si e’, difatti, osservato che “nella società di persone, l’unificazione della collettività dei soci (che si manifesta nell’attribuzione alla società di un nome, una sede, una rappresentanza ed un’autonomia patrimoniale) non perviene fino alla formazione di un ente terzo rispetto ai soci: con la conseguenza, sul piano sostanziale, dell’esclusione, nei rapporti interni, di un interesse della società potenzialmente distinto ed antagonista nei confronti dei soci, e, sul piano processuale, della regolarità dell’instaurazione del contraddittorio con la presenza in giudizio di tutti i soci, facendo stato la pronuncia anche nei riguardi della società” (Cass., n. 3670/2007, cit.); sicché in caso di prosecuzione dell’attività di impresa da parte dell’unico socio “non si può parlare di trasformazione nel senso tecnico che tale lemma assume nel contesto normativo di cui all’art. 2948 c.c.: infatti, la cd. “trasformazione” di una società di persone che non abbia più il requisito della pluralità di soci in impresa individuale determina, non già una modificazione dell’atto costitutivo (…), bensì un rapporto di successione tra soggetti distinti”, nel quale il patrimonio della società, oramai in liquidazione e scioglimento, transita in capo al socio superstite (Cass., n. 3670/2007).
4. La successione dell’impresa individuale alla società di persone non può, pertanto, assimilarsi alla trasformazione societaria, benché regressiva, non sussistendo né la plurisoggettività del soggetto succeduto, né un patrimonio separato come vi era nella società di persone. Alla società, la quale si è sciolta ed è stata liquidata per essere venuta meno la pluralità dei soci, con conseguente estinzione della stessa e attribuzione del patrimonio al socio superstite, è succeduta l’impresa individuale, già ricorrente in primo grado e odierna intimata. L’impresa odierna intimata è subentrata nella massa dei rapporti attivi e passivi già facenti capo alla società e, quindi, ha correttamente instaurato il presente giudizio.
5. Il secondo motivo, il quale si configura come assorbente, è fondato. Secondo una costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell’esclusione di responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5 la prova dell’assenza assoluta di colpa, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza; non può, quindi, ritenersi esente da responsabilità il contribuente che non abbia vigilato sul professionista cui erano affidate le incombenze fiscali (Cass., Sez. V, 15 maggio 2019, n. 12901; Cass., Sez. V, 24 agosto 2018, n. 21061; Cass., Sez. V, 11 dicembre 2013, n. 27712). Non e’, pertanto, esente da responsabilità il contribuente per mancato pagamento delle imposte che consegua alla condotta del professionista infedele, ove il contribuente non fornisca prova dell’attività di vigilanza e controllo in concreto esercitata sull’operato del professionista – facendosi, ad esempio, consegnare le ricevute telematiche dell’avvenuta presentazione della dichiarazione – ovvero ove non dia prova del comportamento fraudolento del professionista, come, per esempio, in caso di falsificazione dei modelli F 24 (Cass., Sez. V, 27 giugno 2018, n. 9422; Cass., Sez. V, 11 aprile 2018, n. 8914; Cass., Sez. VI, 9 giugno 2016, n. 11832; Cass., Sez. VI, 18 dicembre 2015, n. 25580), non essendo sufficiente la mera presentazione di denuncia penale (Cass., Sez. V, 20 luglio 2018, n. 19422; Cass., Sez. V, 17 marzo 2017, n. 6930).
6. Sussiste, pertanto, la responsabilità del contribuente, ove da questi non venga fornita la prova che il mancato pagamento di un tributo sia imputabile esclusivamente a un comportamento di un terzo, rispetto al cui operato non sia possibile neanche ipotizzare un concorso colposo (Cass., Sez. V, 7 novembre 2018, n. 28359). Nella specie, la sentenza impugnata non ha accertato che il comportamento del contribuente fosse esente da responsabilità, sia omettendo di accertare se il contribuente avesse posto in essere un’attività di controllo e di vigilanza sull’operato del consulente, sia omettendo di accertare se il fatto fosse ascrivibile esclusivamente al comportamento fraudolento del terzo professionista, così non facendo buon governo dei menzionati principi.
7. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al secondo motivo, previo restando assorbito il primo motivo, cassandosi la sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ex art. 384 c.p.c., residuando allo stato unicamente la questione della debenza delle sanzioni, la causa può essere decisa nel merito, rigettandosi l’originario ricorso. Le spese del doppio grado di merito sono compensate tra le parti, stante l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso; dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito; condanna l’intimato al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021