LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20632-2020 proposto da:
F.G., rappresentato GALLESE RICCARDO per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.A.F., rappresentato e difeso dall’Avvocato DI BLASI ALESSANDRO e dall’Avvocato SCAFARELLI FEDERICA per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA n. 560/2020 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA, depositata il 17/2/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’1/7/2021 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE.
FATTI DI CAUSA
La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, in riforma della sentenza del tribunale, ha condannato F.G. alla restituzione della somma di Euro 42.500,00 versatagli da C.A.F..
La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, dopo aver evidenziato che il F. non aveva contestato il versamento da parte del C. della somma complessiva di Euro 42.500,00 “pagata per il restauro”, ha ritenuto che il C., pur non avendo richiesto la risoluzione del contratto conseguente all’inadempimento del F., avesse il diritto, di natura contrattuale, alla restituzione (“pretesa restitutoria”) della somma versata allo stesso in ragione del “venir meno della causa della dazione”: invero, ha aggiunto la corte, trovando applicazione l’art. 1218 c.c., mentre “il C. ha allegato l’inadempimento costituito dalla mancata ristrutturazione dell’immobile per il quale il versamento veniva eseguito”, “il F. non ha provato alcun fatto estintivo costituito dall’esecuzione dei lavori dei lavori di ristrutturazione, né alcuna diversa imputazione rispetto ai versamenti ricevuti”.
F.G., con ricorso notificato il 16/7/2020, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.
C.A.F. ha resistito con controricorso e depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 1218 e 1453 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e l’errata valutazione di elementi determinanti di elementi determinati la controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha accolto la domanda di restituzione della somma complessiva di Euro 42.500,00 sul rilievo che, trovando applicazione l’art. 1218 c.c., mentre “il C. ha allegato l’inadempimento costituito dalla mancata ristrutturazione dell’immobile per il quale il versamento veniva eseguito”, invece “il F. non ha provato alcun fatto estintivo costituito dall’esecuzione dei lavori dei lavori di ristrutturazione, né alcuna diversa imputazione rispetto ai versamenti ricevuti”, senza, tuttavia, considerare che la norma dell’art. 1218 c.c. disciplina il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e non l’obbligo di restituzione delle somme versate in esecuzione di un contratto che, ab origine oppure successivamente, come in caso di grave inadempimento, sia venuto meno con effetto ex tunc. Nel caso in esame, invece, né il tribunale, né la corte d’appello, hanno pronunciato sulla domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento, peraltro non rinvenibile, a fronte della complessità del contratto intercorso tra le parti, nella mancata ristrutturazione dell’immobile, di proprietà di un terzo, da parte del F..
2. Il motivo è fondato, con assorbimento del secondo. La sentenza impugnata, infatti, non ha considerato che, in tema di ripetizione di indebito, conformemente al principio dell’onere della prova, solo una volta che il solvens abbia dimostrato l’inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno (come la risoluzione del contratto nell’adempimento del quale la prestazione sia stata eseguita), nonché il nesso causale fra il versamento e la mancanza del debito, e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell’insussistente rapporto, sorge il diritto del solvens ad ottenere la restituzione di quanto dovuto da colui al quale il pagamento è stato effettuato.
3. La sentenza impugnata dev’essere, pertanto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Venezia che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Venezia che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021