Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.40972 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21987/2017 proposto da:

V.E., rappresentato e difeso dall’Avvocato MARCELLO FORTUNATO, per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

nonché

CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2;

– intimato –

avverso la SENTENZA n. 201/2017 della CORTE D’APPELLO DI SALERNO depositata il 2/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/11/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

1.1. La corte l’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato la domanda con la quale il Dott. V.E. aveva chiesto la condanna del Consorzio Comuni Bacino Salerno/2 al pagamento del compenso professionale maturato per la redazione del progetto di bonifica di una discarca.

1.2. La corte d’appello, in particolare, per quanto ancora rileva, dopo aver premesso che l’art. 6 della convenzione del 12/11/1997, intervenuta tra il Consorzio ed i tecnici incaricati della progettazione definitiva, tra i quali il Dott. V., aveva testualmente stabilito che “tutte le competenze per onorari e rimborso spese, se dovute e nei limiti stabiliti, saranno materialmente pagate ai progettisti soltanto quando l’amministrazione avrà ottenuto l’accreditamento dei contributi o dei finanziamenti da parte degli Enti ed Istituti di Credito o banche erogatori degli stessi, o la concessione definitiva del relativo mutuo contratto per la realizzazione dell’opera…”, ha ritenuto che “dal tenore letterale delle espressioni utilizzate dai contraenti” era possibile desumere che le parti avessero inteso condizionare il diritto al compenso spettante al professionista all’effettiva disponibilità delle relative somme da parte della p.a. committente, “disponibilità da realizzarsi mediante l’accredito dei contributi concessi dagli enti o dei finanziamento da parte degli istituti di credito o mediante la concessione definitiva del mutuo”. Nel subordinare il materiale pagamento delle competenze professionali al verificarsi di detti eventi, infatti, era evidente, ha osservato la corte, che le parti avessero inteso sottoporre a condizione l’obbligazione di pagamento del compenso e non, come sostenuto dall’appellante, la mera attività materiale di erogazione delle relative somme, “non potendo, invero, ritenersi che l’effetto sospensivo della condizione possa attenere alla fase di esecuzione del contratto, anziché alla insorgenza dell’obbligazione”. D’altra parte, è valida la clausola, inserita in un contratto d’opera professionale avente ad oggetto la progettazione di un’opera pubblica, che condizioni il diritto al compenso del professionista alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell’opera. La corte, quindi, ha escluso che la clausola in esame farebbe riferimento alla materiale erogazione del corrispettivo e non al diritto del professionista al compenso. D’altra parte, anche a voler ritenere l’autonomia di ciascuna delle tre distinte ipotesi di cui alla clausola in esame, la mancanza di prova in ordine al verificarsi della condizione sospensiva del diritto compenso professionale riguardava non solo il finanziamento bensì anche l’ottenimento del contributo e l’erogazione del mutuo. Ne’, ha aggiunto la corte, può ritenersi che la condizione in esame debba essere qualificata come meramente potestativa e, come tale, nulla, posto che, se è vero che il verificarsi della stessa dipende dalla volontà e dall’attività di una sola delle parti, è anche vero, però, che tale accadimento non è indifferente per la parte in questione alla stregua di un “si voluero”, “non potendosi dubitare della piena funzionalità della pattuizione ad uno specifico interesse dedotto come tale nel contratto e perciò oggetto del medesimo”.

1.3. E neppure, ha proseguito la corte, può ritenersi che, ai fini previsti dall’art. 1359 c.c., il mancato avveramento della condizione era dipeso da fatto imputabile alla parte che aveva interesse contrario al cuoi avveramento, posto che “non è stato specificamente dedotto dall’appellante, né, tantomeno, è stata offerta prova di un comportamento della p.a. contrario al principio di buona fede”, per cui non può ritenersi sussistente la violazione della norma prevista dall’art. 1358 c.c., che impone alle parti di comportarsi secondo buona fede durante lo stato di pendenza della condizione. D’altra parte, il Consorzio, all’atto dell’approvazione del progetto esecutivo, con atto del 19/3/1998, aveva deliberato di richiedere al Commissario Straordinario per l’Emergenza Rifiuti in Campania apposito finanziamento, e ciò costituisce, ha concluso la corte, “comportamento idoneo a determinare il verificarsi della condizione in questione, senza che sia stata offerta prova di successivi comportamenti omissivi o commissivi dell’ente, finalizzati ad impedire il verificarsi della condizione stessa”.

2.1. V.E., con ricorso notificato il 2/10/2017, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.

2.2. Il Consorzio Comuni Bacino Salerno/2 è rimasto intimato.

2.3. Ha resistito con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a suo tempo evocata nel giudizio di merito dal Consorzio convenuto.

2.4. Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1353,1358 e 1359 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’art. 6 della convenzione stipulata tra l’istante ed il Consorzio, come può desumersi dal tenore letterale delle espressioni utilizzate dai contraenti, aveva assoggettato a condizione il diritto al compenso del professionista e non, invece, il mero pagamento dello stesso, omettendo, tuttavia, di considerare che, come emerge dal testo della clausola in questione, secondo la quale “tutte le competenze per onorari e rimborso spese… saranno materialmente pagate ai progettisti quando l’Amministrazione avrà ottenuto l’accreditamento dei contributi o dei finanziamenti da parte degli Enti ed Istituti di credito o banche erogatrici degli stessi o la concessione definitiva del relativo mutuo contratto per la realizzazione dell’opera”, la condizione apposta nella convenzione aveva, in realtà, riguardato non il diritto al compenso, che è sorto con la stipula del contratto, ma solo l’esecuzione materiale del relativo pagamento.

3.2. Il motivo è infondato. Il ricorrente, in effetti, sollecita una valutazione non consentita in questa sede, visto che “l’accertamento inteso a stabilire se un contratto sia sottoposto a condizione sospensiva ed a determinare l’effettiva portata della condizione stessa, nonché il suo avveramento, costituisce indagine devoluta al giudice del merito” (Cass. n. 436 del 1975; Cass. n. 3804 del 1978), essendosi ulteriormente precisato che l’indagine del giudice del merito diretta ad accertare se un contratto sia stato sottoposto a condizione sospensiva non può essere sindacata in sede di legittimità se condotta nel rispetto delle regole che disciplinano l’interpretazione dei contratti” (Cass. n. 4483 del 1996; Cass. n. 1547 del 2019; Cass. n. 29641 del 2020 in motiv.).

3.3. La corte d’appello, del resto, ha provveduto all’interpretazione della clausola contenuta nell’art. 6 della convenzione stipulata tra il Consorzio ed il Dott. V., ed, in forza del “tenore letterale delle espressioni utilizzate dai contraenti”, ha ritenuto che, attraverso la stessa, le parti avessero inteso condizionare all’effettiva disponibilità delle relative somme da parte della p.a. committente (“disponibilità da realizzarsi mediante l’accredito dei contributi concessi dagli enti o dei finanziamento da parte degli istituti di credito o mediante la concessione definitiva del mutuo”) non già la mera attività materiale di erogazione del pagamento ma il diritto stesso al compenso spettante al professionista.

3.4. Ed è noto che l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, normalmente incensurabile in sede di legittimità, salvo che, ratione temporis, nelle ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nella formulazione attualmente vigente, ovvero, ancora, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dall’art. 1362 c.c. e ss. (Cass. n. 14355 del 2016, in motiv.). Il sindacato di legittimità, in effetti, può avere ad oggetto solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati al fine di verificare se sia incorso in errori di diritto o in vizi di ragionamento (Cass. n. 23701 del 2016, in motiv.). A tal fine, tuttavia, non basta che il ricorrente faccia un astratto richiamo alle regole di cui agli artt. 1362 c.c. e ss. o lamenti la ricostruzione del significato del contratto svolto dal giudice di merito, occorrendo, invece, che, rispettivamente, specifichi i canoni in concreto inosservati e il punto e il modo in cui il giudice di merito si sia da essi discostato (Cass. n. 7472 del 2011) e riproduca in ricorso i fatti decisivi il cui esame, pur risultando dagli atti del processo, sia stato del tutto omesso (Cass. SU n. 8053 del 2014). Ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso che, pur fondandosi (come quello in esame, quanto meno implicitamente) sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche e sul vizio di motivazione, si risolva, in realtà, in difetto dei requisiti esposti, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. n. 24539 del 2009, in motiv.), così come è inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca, come nella specie, nella mera prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto che lo stesso aveva esaminato (cfr. Cass. n. 2465 del 2015, in motiv.).

3.5. Del resto, per sottrarsi al sindacato di legittimità sotto i profili di censura dell’ermeneutica contrattuale, quella data dal giudice al contratto non deve invero essere l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 16254 del 2012).

4.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1353,1358 e 1359 c.c., in relazione all’art. 1375 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’appellante non aveva dedotto né provato un comportamento della pubblica amministrazione contrario a buona fede, omettendo, tuttavia, di considerare che, al contrario, in caso di contratto in cui il pagamento per l’opera professionale pattuita sia subordinato al fatto che l’ente locale committente ottenga un finanziamento dell’opera da parte di un soggetto terzo, il creditore della prestazione deve provare unicamente il contratto mentre spetta all’amministrazione debitrice sub condicione del compenso dimostrare di essersi attivata per il conseguimento del finanziamento. Nel caso in esame, invece, ha osservato il ricorrente, il Consorzio non ha provato nulla per cui il mancato verificarsi della condizione è imputabile solo allo stesso, trovando, pertanto, applicazione l’art. 1359 c.c., a norma del quale la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa. D’altra parte, ha aggiunto il ricorrente, la corte d’appello ha contraddittoriamente affermato che il Consorzio aveva deliberato di richiedere al commissario straordinario per l’emergenza rifiuti in Campania un apposito finanziamento, ritenendo che tale richiesta costituisse comportamento idoneo a determinare il verificarsi della condizione in questione, finendo in tal modo per riconoscere come avverata la condizione sospensiva, ma senza che si comprenda l’esito del giudizio, che avrebbe dovuto condurre alla definitiva conferma del diritto del professionista al pagamento dell’onorario maturato.

4.2. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1353,1358 e 1359 c.c., in relazione agli artt. 1375 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il professionista avesse l’onere di fornire non solo la prova del suo adempimento ma anche quella dell’inerzia della pubblica amministrazione, e cioè un fatto omissivo che non era nella sua disponibilità, omettendo, tuttavia, di considerare che, a fronte dell’asimmetria informativa che caratterizza il rapporto con la pubblica amministrazione, non può essere richiesto al privato uno sforzo probatorio eccessivo e sproporzionato e che spetta, piuttosto, all’amministrazione committente la prova dell’eventuale mancato finanziamento dell’opera. D’altra parte, ha aggiunto il ricorrente, nel caso di contratto con la P.A. in cui il pagamento del compenso per l’opera professionale pattuita sia subordinato all’erogazione di un finanziamento, l’amministrazione stipulante non può tenere un comportamento che, impedendo il verificarsi del finanziamento, renda inoperante il suo obbligo di pagamento del compenso, sicché il giudice di merito, in caso di mancato avveramento della condizione suddetta, deve accertare se l’amministrazione contraente, in base ai doveri gravanti su di essa in forza dell’art. 1358 c.c., si sia attivata per ottenere il finanziamento e se le iniziative prese a tal fine corrispondessero ad uno standard esigibile di buona fede: in caso contrario, dalla violazione del suddetto dovere comportamentale conseguono il diritto della controparte di chiedere sia la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 1358 c.c., sia, in alternativa, il diritto di chiedere l’adempimento del contratto e, quindi, il pagamento del compenso pattuito, in base alla fictio di avveramento della condizione di cui all’art. 1359 c.c.. Nel caso in esame, al contrario, ha concluso il ricorrente, la corte d’appello non ha verificato il rispetto dell’art. 1358 c.c., non avendo accertato se l’amministrazione contraente si era attivata per ottenere il finanziamento e se le iniziative prese a tal fine corrispondevano ad uno standard esigibile di buona fede.

5.1. Il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati.

5.2. La corte d’appello, in effetti, per un verso, ha escluso che, ai fini previsti dall’art. 1359 c.c., il mancato avveramento della condizione alla quale era subordinato il diritto al compenso fosse dipeso da fatto imputabile al Consorzio, quale parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, sul rilievo che “non è stato specificamente dedotto dall’appellante, né, tantomeno, è stata offerta prova di un comportamento della p.a. contrario al principio di buona fede”, e, per altro verso, ha ritenuto che il Consorzio, all’atto dell’approvazione del progetto esecutivo, con atto del 19/3/1998, aveva deliberato di richiedere al Commissario Straordinario per l’Emergenza Rifiuti in Campania apposito finanziamento, e che ciò costituisce “comportamento idoneo a determinare il verificarsi della condizione in questione, senza che sia stata offerta prova di successivi comportamenti omissivi o commessivi dell’ente, finalizzati ad impedire il verificarsi della condizione stessa”.

5.3. Così opinando, la corte d’appello si è senz’altro attenuta alla giurisprudenza di questa Corte la quale, in effetti, dopo aver affermato, in generale, che, nel caso di contratto di prestazione d’opera professionale con una pubblica amministrazione, nel quale il pagamento del compenso sia stato subordinato all’avverarsi della condizione potestativa mista del conseguimento di un finanziamento da parte di un terzo, l’ente pubblico è tenuto, in pendenza di condizione, a comportarsi secondo buona fede ai sensi dell’art. 1358 c.c. e, dunque, a richiedere il finanziamento per il quale è stata apposta la clausola sfavorevole alla controparte, e che, in mancanza, il comportamento omissivo implica, ai sensi dell’art. 1359 c.c., l’avveramento della condizione, con conseguente responsabilità contrattuale dell’ente, tenuto al pagamento del compenso in favore dei professionisti (Cass. n. 29641 del 2020; Cass. n. 7405 del 2013), ha chiarito che: – intanto, spetta all’ente pubblico committente l’onere di dimostrare di aver adempiuto ai doveri nascenti a suo carico dall’art. 1358 c.c. (Cass. n. 10844 del 2019; Cass. n. 13469 del 2010, secondo la quale, in caso di contratto con una pubblica amministrazione in cui il pagamento del compenso per l’opera professionale pattuita sia subordinato alla circostanza che essa ottenesse un finanziamento dell’opera progettata da parte di un soggetto terzo, il creditore della prestazione deve unicamente provare il contratto, mentre sarà l’amministrazione debitrice sub condicione del compenso a dovere dimostrare, in relazione ai suoi doveri nascenti dall’art. 1358 c.c., riguardo al comportamento che doveva tenere al fine del finanziamento, che il proprio comportamento fu conforme a detti doveri), vale a dire, in sostanza, di aver richiesto il finanziamento al cui conseguimento il diritto al compenso del professionista era sospensivamente condizionato (Cass. n. 29641 del 2020, in motiv.); – il creditore che lamenti il mancato avveramento di tale circostanza ha, dal suo canto, l’onere di provarne l’imputabilità, ai sensi dell’art. 1359 c.c., a titolo di dolo o colpa, al debitore (Cass. n. 10844 del 2019; Cass. n. 5492 del 2010), dimostrando in giudizio i fatti che, a fronte della richiesta di finanziamento presentata dall’ente committente, facciano ricadere sullo stesso la responsabilità del mancato ottenimento del beneficio richiesto; – l’accertamento se, nel comportamento tenuto dalla parte che aveva interesse contrario all’avveramento della condizione, sia ravvisabile l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, implica, infine, un apprezzamento in fatto, da compiersi attraverso la valutazione delle risultanze di causa, che non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 29641 del 2020 in motiv.) se non per il vizio, nella specie neppure specificamente dedotto, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, e cioè l’omesso esame di fatti decisivi risultanti dalla sentenza o dagli atti del processo ovvero la mancanza o l’apparenza o la contraddittorietà della motivazione resa al riguardo (Cass. SU n. 8053 del 2014).

6. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

8. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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