LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10557-2020 proposto da:
A.S.RE.M. – AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI MARRUCCINI, 14, presso lo studio dell’avvocato NICOLA LUCARELLI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
P.A., domiciliata ope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE ROBUSTINI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
A.S.RE.M. – AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE, in persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI MARRUCCINI, 14, presso lo studio dell’avvocato NICOLA LUCARELLI, che la rappresenta e difende;
-controricorrente al ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 263/2019 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 17/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.
RILEVATO
che:
1. la Corte d’Appello di Campobasso, pronunciando sull’appello principale proposto da P.A. e sull’impugnazione incidentale dell’A.S.RE.M. – Azienda Sanitaria Regionale Molise, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accertato la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti dal settembre 2007 al febbraio 2014, formalmente qualificato di collaborazione coordinata e continuativa, ma aveva rigettato le domande della ricorrente volte ad ottenere la conversione del contratto in rapporto a tempo indeterminato e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate nell’arco temporale sopra indicato;
2. la Corte territoriale, nel respingere l’appello incidentale dell’Azienda, ha condiviso la sentenza impugnata quanto all’accertamento della subordinazione ed ha rilevato, in sintesi, che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa era stato stipulato senza che ricorressero le condizioni richieste dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 7, per far fronte alle esigenze stabili ed ordinarie dell’Unità Operativa di neuropsichiatria infantile e riabilitazione dell’età evolutiva, ed inoltre l’appellante era stata sottoposta al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro, ed assegnata a svolgere le attività ordinarie del reparto, circostanza, questa, desumibile dalla documentazione prodotta;
3. il giudice d’appello ha, invece, riformato il capo della sentenza di rigetto della domanda di differenze retributive e, richiamata giurisprudenza di questa Corte, ha evidenziato che il rapporto di lavoro subordinato instaurato di fatto da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché stipulato in assenza delle condizioni di legge, rientra nella sfera di applicazione dell’art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione;
4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’A.S.RE.M. sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese P.A., che ha notificato controricorso con ricorso incidentale affidato a due censure;
5. al ricorso incidentale A.S.RE.M. ha replicato con controricorso;
6. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
che:
1. il primo motivo del ricorso principale denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 7 e 36, dell’art. 2222 c.c., della L. n. 267 del 2000, art. 110, comma 6, e sostiene, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nel valorizzare la durata del rapporto per escludere l’esigenza temporanea perché, a suo dire, erano state rispettate le condizioni previste dal legislatore quanto alla necessità di uno specifico progetto finalizzato al raggiungimento di obiettivi determinati;
2. con la seconda censura, formulata sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente principale si duole della violazione degli artt. 2126 e 2697 c.c., perché la P. non aveva fornito la prova dell’asserita nullità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa né aveva dimostrato di avere svolto mansioni di dirigente psicologa, riconosciute dal giudice d’appello senza una valutazione critica della prova documentale;
3. infine il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, “omesso esame e valutazione in ordine alla circostanza determinante dell’insussistenza degli indici della subordinazione cosi come risultante dalle stesse dichiarazioni della resistente, già oggetto di discussione fra le parti” e addebita al giudice d’appello di avere ritenuto provata la natura subordinata della prestazione sebbene le risultanze di causa escludessero la sussistenza degli indici della subordinazione;
4. il ricorso incidentale, con il primo motivo formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 2126 c.c., sul rilievo che la Corte territoriale “nell’accogliere il gravame proposto dall’appellante principale ha erroneamente omesso di condannare A.S.RE.M., in aggiunta al pagamento delle differenze retributive, anche alla ricostruzione e regolarizzazione della posizione previdenziale”;
4.1. precisa la ricorrente incidentale che la domanda era stata espressamente formulata nell’atto d’appello ed evidenzia che gli oneri contributivi previdenziali sono voci dovute, in virtù del principio di corrispettività, per le prestazioni eseguite durante lo svolgimento in via di fatto del rapporto;
5. con il secondo motivo del ricorso incidentale è censurato, per violazione degli artt. 91 e 336 c.p.c., nonché del D.M. n. 55 del 2014, il capo della sentenza relativo al regolamento delle spese di lite in quanto il giudice d’appello, nel riformare la pronuncia del Tribunale, avrebbe dovuto provvedere sulle spese di entrambi i gradi di giudizio tenendo conto dell’esito complessivo della lite e della soccombenza, sostanzialmente integrale, dell’Azienda;
6. il ricorso principale è inammissibile in tutte le sue articolazioni;
il primo motivo, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, censura l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale la quale, come evidenziato dello storico di lite, ha desunto l’instaurazione di fatto del rapporto di impiego non dalla sola ritenuta insussistenza delle condizioni richieste dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 7, per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa, bensì da una pluralità di indici, singolarmente analizzati e poi valutati nel loro complesso, giungendo alla conclusione che la P. fosse stata inserita nell’ordinaria attività di servizio di assegnazione e fosse stata sottoposta al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro pubblico;
6.1. così ragionando la Corte territoriale non si è discostata dai principi di diritto che devono guidare il giudice del merito nell’accertamento dell’instaurazione di fatto del rapporto di impiego, principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte la quale da tempo ha affermato che “ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell’ente pubblico, non rilevando in senso contrario l’assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni” (Cass. 3.7.2003 n. 10551, e negli stessi termini fra le tante Cass. 11.7.2017, n. 17101);
6.2. si è aggiunto che anche in relazione ai contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell’elemento della subordinazione nell’ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 18 del 2019, Cass. n. 28459 del 2018 e la giurisprudenza ivi richiamata);
6.3. a detti principi di diritto si è correttamente attenuta la Corte territoriale la quale, oltre a valorizzare l’assenza dei presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 7, per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa, è pervenuta ad affermare la natura subordinata del rapporto dopo avere esaminato le modalità di svolgimento dello stesso, desunte dalle risultanze di causa;
6.4. il giudizio di merito compiutamente espresso dalla Corte territoriale non è sindacabile in questa sede né vi è spazio per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, denunciato con il terzo motivo, innanzitutto perché ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dopo l’entrata in vigore del n. 83 del 2012 (11 settembre 2012) si applica l’art. 348 ter c.p.c., comma 5, e, pertanto il ricorrente, per evitare l’inammissibilità del motivo, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 20994 del 2019 e Cass. n. 26774 del 2016);
6.5. si aggiunga che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, è ravvisabile nella sola ipotesi in cui sia stato omesso l’esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, sicché lo stesso può essere denunciato solo nelle forme e nei casi indicati da Cass. S.U. n. 8053 del 2014 che ha precisato come l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;
7. per ragioni analoghe a quelle sopra esposte è inammissibile anche il secondo motivo;
il giudice d’appello, nel ritenere applicabile l’art. 2126 c.c., si è attenuto al principio, da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell’art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione (Cass. n. 9592 del 2018, Cass. n. 9591 del 2018, Cass. n. 7491 del 2018, Cass. n. 7335 del 2018);
7.1. è stato precisato anche che il trattamento retributivo e previdenziale spettante al lavoratore è quello proprio di un rapporto di impiego pubblico regolare e, quindi, quello previsto, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 2, dal contratto collettivo di comparto;
7.2. dai richiamati principi non si è discostato il giudice d’appello che, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, ha ritenuto provato lo svolgimento delle prestazioni proprie dello psicologo, con modalità ed estensione temporale sovrapponibili a quelle degli altri dirigenti dell’Unità Operativa, sicché le censure mosse a detto accertamento, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, finiscono per sollecitare un giudizio di merito non consentito in sede di legittimità;
8. dalla ritenuta inammissibilità del ricorso principale discende l’inefficacia del ricorso incidentale, ex art. 334, comma 2;
8.1. va ribadito, infatti, che il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, ovvero art. 327 c.p.c., comma 1, è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale di cui all’art. 371 c.p.c., comma 2, (cfr. fra le tante Cass. n. 6077 del 2015 e Cass. n. 17707 del 2021);
8.2. la notificazione della sentenza, nella specie avvenuta in data 6 febbraio 2020, fa decorrere il termine breve non solo per il soggetto cui la notificazione è diretta, ma anche per il notificante, attesa la comunanza ad entrambe le parti del termine stesso e non potendo dubitarsi che la parte che provvede alla notifica della sentenza non solo abbia piena conoscenza legale di questa, ma soprattutto subisca anche gli effetti di quell’attività sollecitatoria ed acceleratoria che egli impone all’altra parte (Cass. n. 13732 del 2007; Cass. n. 9258 del 2015; Cass. n. 16015 del 2020; Cass. n. 26427 del 2020);
8.3. dal principio di diritto discende la tardività del ricorso incidentale perché, tenuto conto della sospensione disposta dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, e dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36, il termine di sessanta giorni è spirato il *****, in data antecedente la notifica dell’incidentale risalente al *****;
9. in via conclusiva va dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale con conseguente perdita di efficacia dell’incidentale;
10. le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente principale perché la soccombenza deve essere riferita solo a quest’ultima;
10.1. nel dichiarare la perdita di efficacia, infatti, la Corte di Cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e, dunque, l’applicazione del principio di causalità con riferimento al “decisum” evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. n. 15220 del 2018);
11. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. SU. n. 4315 del 2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente principale;
11.1. le richiamate condizioni non sono ravvisabili, invece, per le ragioni dette, nei confronti della ricorrente incidentale, non essendo ad esse riconducibile la dichiarata perdita di efficacia (v. Cass. n. 32209 del 2021).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021
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